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Impugnazione proposta l’11 dicembre 2020 da Colin Brown avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-18/19, Brown / Commissione

(Causa C-675/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Colin Brown (rappresentante: I. Van Damme, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata con la quale si è statuito di non annullare la decisione contestata1 ;

dichiarare, in base a tutti gli atti del fascicolo a disposizione, che la decisione contestata deve essere annullata e ingiungere la restituzione al ricorrente del diritto alla indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio a partire dal 1° dicembre 2017 nonché ordinare il pagamento al medesimo delle indennità che non gli sono state versate tra il 1° dicembre 2017 e la data di ripristino del diritto del ricorrente maggiorate degli interessi; e

condannare la commissione a pagare le spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi:

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari nel senso che esso consente o impone di revocare ad un funzionario il diritto all’indennità di dislocazione per aver ottenuto la cittadinanza del paese della sua sede di servizio, senza che abbia avuto luogo un cambiamento della sede di servizio del funzionario.

Secondo motivo, vertente sul che il fatto che il Tribunale nella propria sentenza e la Commissione nella decisione contestata abbiano applicato al ricorrente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari configura una discriminazione ingiustificata.

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1 Decisione del 19 marzo 2018 dell'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali, recante revoca al ricorrente dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio a partire dal 1° dicembre 2017.