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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – Shiraz Baig Mirza / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(C-695/15 PPU) 1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 3, paragrafo 3 – Possibilità per gli Stati membri di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro – Articolo 18 – Obblighi dello Stato membro competente di esaminare la domanda in caso di ripresa in carico del richiedente – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Esame di una domanda di protezione internazionale)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Shiraz Baig Mirza

Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che la possibilità di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere esercitata da uno Stato membro dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione di tale regolamento e nell’ambito della procedura di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che si è allontanato da tale Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale.

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’invio di un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, quando lo Stato membro che effettua il trasferimento del suddetto richiedente verso lo Stato membro competente non sia stato informato, nel corso della procedura di ripresa in carico, né della normativa di quest’ultimo Stato membro relativa all’invio dei richiedenti in paesi terzi sicuri né della prassi delle proprie autorità competenti in materia.

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, esso non richiede che la procedura di esame della domanda di quest’ultimo sia ripresa dalla fase in cui era stata interrotta.

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1 GU C 90 del 7.3.2016.