Language of document : ECLI:EU:C:2016:188

Causa C‑695/15 PPU

Shiraz Baig Mirza

contro

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 3 – Possibilità per gli Stati membri di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro – Articolo 18 – Obblighi dello Stato membro competente di esaminare la domanda in caso di ripresa in carico del richiedente – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Esame di una domanda di protezione internazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 marzo 2016

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Normativa nazionale che prevede la possibilità per lo Stato membro competente di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro – Esercizio di tale possibilità dopo il riconoscimento della sua competenza e dopo la ripresa in carico del richiedente – Ammissibilità

(Regolamento n. 604/2013, art. 3, § 3)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Normativa nazionale che prevede la possibilità per lo Stato membro competente di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro – Esercizio di tale possibilità, al momento della ripresa in carico del richiedente, in assenza di comunicazione, da parte dello Stato membro competente, dell’esistenza di una tale normativa allo Stato membro di trasferimento – Ammissibilità

(Regolamento n. 604/2013, artt. 3, § 3, e 27; direttiva 2013/32, artt. 38, 39 e 46)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Obblighi dello Stato membro competente di esaminare la domanda in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale – Obbligo di riprendere la procedura di esame della domanda dalla fase in cui è stata interrotta – Insussistenza

(Regolamento n. 604/2013, art. 18, § 2, comma 2)

1.        L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Dublino III), deve essere interpretato nel senso che la possibilità di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere esercitata da uno Stato membro dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione di tale regolamento e nell’ambito della procedura di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che si è allontanato da tale Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale.

Infatti, vietare a uno Stato membro di esercitare la possibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino III avrebbe come conseguenza che un richiedente che sia fuggito, senza attendere la pronuncia definitiva in merito alla sua domanda, in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ha presentata si troverebbe, in caso di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente, in una situazione più favorevole rispetto a colui che abbia atteso la conclusione dell’esame della propria domanda nello Stato membro competente. Una siffatta interpretazione rischierebbe di incitare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno depositato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro a recarsi in altri Stati membri, innescando in questo modo movimenti secondari che il suddetto regolamento intende appunto prevenire instaurando i meccanismi e i criteri uniformi per determinare lo Stato membro competente.

(v. punti 51‑53, dispositivo 1)

2.        L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Dublino III), deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’invio di un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, quando lo Stato membro che effettua il trasferimento del suddetto richiedente verso lo Stato membro competente non sia stato informato, nel corso della procedura di ripresa in carico, né della normativa di quest’ultimo Stato membro relativa all’invio dei richiedenti in paesi terzi sicuri né della prassi delle sue autorità competenti in materia.

Inoltre, l’assenza di comunicazione, da parte dello Stato membro competente allo Stato membro che effettua il trasferimento, di informazioni riguardanti la propria normativa sui paesi terzi sicuri e la propria prassi amministrativa in materia non pregiudica il diritto del richiedente a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento e avverso la decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Per quanto riguarda la decisione di trasferimento, emerge dall’articolo 27 del regolamento Dublino III che il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale, nello Stato membro competente il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, dinanzi a un giudice di tale Stato membro che gli consente di contestare la decisione basata sulle norme di diritto nazionale relative ai paesi terzi sicuri in virtù, a seconda della propria situazione individuale, degli articoli 38 o 39 di tale direttiva.

(v. punti 59, 60, 62, 63, dispositivo 2)

3.        L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Dublino III), deve essere interpretato nel senso che, in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, esso non richiede che la procedura di esame della domanda di quest’ultimo sia ripresa dalla fase in cui era stata interrotta.

Infatti, l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III, disponendo che al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che venga adottata una decisione definitiva circa la propria domanda di protezione internazionale, sia nell’ambito della procedura che è stata interrotta, sia nell’ambito di una nuova procedura che non sarà trattata come domanda reiterata, mira ad assicurare al richiedente un esame della sua domanda che soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, per le prime domande in primo grado. Per contro, tale disposizione non mira né a prescrivere il modo in cui la procedura debba essere ripresa in una tale situazione né a privare lo Stato membro competente della possibilità di dichiarare la domanda irricevibile.

(v. punti 66, 68, dispositivo 3)