Language of document : ECLI:EU:T:2012:59





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2012 — Run2Day Franchise/UAMI — Runners Point (Run²)

(causa T‑64/11)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Run² — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori RUN2DAY — Marchio Benelux figurativo anteriore RUN2DATE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario –Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23, 45‑51)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010‑1), relativa ad un’opposizione tra la Run2Day Franchise BV e la Runners Point Warenhandels GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dell’11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010‑1), è annullata.

2)

L’UAMI e la Runners Point Warenhandels GmbH sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Run2Day Franchise BV.