Language of document :

Impugnazione proposta il 1° marzo 2024 dalla Mainova AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023, causa T-64/21, Mainova AG / Commissione europea

(Causa C-178/24 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mainova AG (rappresentante: C. Schalast, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, E.ON SE, RWE AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023, Mainova/Commissione (T-64/21), nonché la decisione controversa della Commissione europea;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si basa su cinque motivi.

In primo luogo, per quanto riguarda la separazione dell’operazione globale della RWE e della E.ON, il Tribunale avrebbe interpretato in maniera erronea l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni1 riferendosi esclusivamente alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale2 e ignorando sia la sentenza «Cementbouw»3 che il considerando 20 del regolamento sulle concentrazioni. Il Tribunale avrebbe in tal modo violato i principi della gerarchia delle norme, del primato del diritto e della separazione dei poteri.

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato, nella sua sentenza, la questione se l’accordo di demarcazione in relazione alla ripartizione dei mercati stabilito dalle parti dell’operazione di concentrazione, in base al quale la RWE si sarebbe concentrata esclusivamente sul mercato della produzione e la E.ON esclusivamente sul mercato della distribuzione, costituisse un’infrazione al diritto delle intese ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Al riguardo, il Tribunale non avrebbe, in particolare, tenuto conto del fatto che l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni non escluderebbe l’applicabilità del diritto primario, quale l’articolo 101 TFUE. Il Tribunale non avrebbe quindi esaminato degli aspetti essenziali e, di conseguenza, avrebbe pronunciato una sentenza viziata da errori di diritto.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse determinato in maniera corretta la sua base di dati. Al riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che l’indagine di mercato utilizzata dalla Commissione costituisse una base di dati adeguata. Le circostanze dell’indagine di mercato farebbero sorgere seri dubbi quanto all’attendibilità delle informazioni fornite dalle imprese interpellate. Inoltre, i risultati dell’indagine di mercato non sarebbero univoci e non suffragherebbero la conclusione formulata dalla Commissione. Per contro, il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato le relazioni degli esperti prodotte dalla ricorrente, che proverebbero l’esistenza di errori manifesti di valutazione da parte della Commissione, in quanto il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che tali relazioni contenessero dati posteriori all’adozione della decisione di autorizzazione.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe valutato in maniera erronea la delimitazione del mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica. Esso avrebbe erroneamente concluso che non vi era concorrenza tra i fornitori di base e i fornitori di contratti speciali, e che, di conseguenza, occorreva ritenere che esistessero obiettivamente due mercati distinti. Nella sua valutazione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di argomenti essenziali addotti dalla ricorrente e, di conseguenza, non avrebbe preso in considerazione gli errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione.

Infine, in quinto luogo, il Tribunale avrebbe valutato in maniera erronea la potenziale pressione concorrenziale. Esso non avrebbe tenuto conto del fatto che tra le parti dell’operazione di concentrazione esistesse una concorrenza potenziale, che in qualsiasi momento avrebbe potuto trasformarsi in una concorrenza effettiva. La supposizione del Tribunale, secondo la quale le parti dell’operazione di concentrazione non sarebbero concorrenti stretti, sarebbe quindi erronea.

____________

1 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

1 Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1).

1 Sentenza del 23 febbraio 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, T-282/02, EU:T:2006:64.