Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 maggio 2006 - Nadine Schmit / Commissione
(Dipendenti - Promozione - Valutazione - Termine per il reclamo - Interesse ad agire - Irricevibilità)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nadine Schmit (Ispra, Italia) (Rappresentanti: avv.ti P.P Van Gehuchten, P. Jadoul e Ph. Reyniers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e L. Lozano Palacios, agenti)
Oggetto della causa
In primo luogo, una domanda di annullamento della decisione 3 dicembre 2003, con cui la Commissione non ha incluso la ricorrente tra i dipendenti promossi a titolo dell'esercizio 2003, in secondo luogo, una domanda di annullamento della decisione secondo cui la competenza, il rendimento e la condotta in servizio della ricorrente non sono stati oggetto del rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 2001 - 2002, in terzo luogo, una domanda di risarcimento a titolo del danno asseritamente derivante da tali decisioni.
Dispositivo dell'ordinanza
Il ricorso è irricevibile.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.
____________1 - GU C 6 dell'8.1.2005 (procedimento inizialmente registrato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-419/04 e trasferito al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005.