Language of document : ECLI:EU:T:2023:520

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

6 settembre 2023 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Durata del servizio inferiore a dieci anni – Decesso – Rifiuto di restituzione del capitale corrispondente ai diritti a pensione nazionali trasferiti e ai diritti a pensione maturati nel RPIUE – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto – Arricchimento senza causa»

Nella causa T‑171/22,

OR,

OS,

rappresentati da N. de Montigny, avvocata,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr, M. Brauhoff e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da L. Truchot (relatore), presidente, H. Kanninen e T. Perišin, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’11 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il loro ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, i ricorrenti, OR e OS, nella loro qualità di successori di A (in prosieguo: «A» o il «funzionario deceduto» o il «funzionario poi deceduto»), chiedono, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea del 12 luglio 2021, recante rigetto della loro domanda di restituzione del capitale, corrispondente ai diritti a pensione nazionali maturati dal padre anteriormente alla sua entrata in servizio all’Unione europea e trasferito al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE»), da una parte, e del capitale corrispondente ai contributi da lui versati al RPIUE prima del decesso, dall’altra, nonché l’annullamento della decisione del 22 dicembre 2021, recante rigetto del loro reclamo, nei limiti in cui si può ritenere che essa fornisca un complemento di motivazione; e, in secondo luogo, la restituzione delle somme richieste, maggiorate degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di 2 punti percentuali.

 Fatti

2        A è entrato al servizio dell’Unione il 16 luglio 2003, come agente contrattuale ausiliario. A partire dal 16 luglio 2004, egli ha esercitato funzioni presso la Commissione in qualità di agente temporaneo e, successivamente, il 16 aprile 2006, è divenuto funzionario.

3        In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nel settembre 2005, egli ha fatto eseguire il trasferimento al RPIUE del capitale corrispondente ai diritti a pensione nazionali maturati anteriormente alla sua entrata al servizio dell’Unione (in prosieguo: il «trasferimento ‟in”»). Il versamento di tale capitale al RPIUE ha comportato il riconoscimento di un abbuono di annualità di una certa durata.

4        A ha poi chiesto e ottenuto un periodo di aspettativa per motivi personali dal 17 settembre 2008 al 16 settembre 2013, per poter entrare al servizio dell’organizzazione internazionale ITER per l’energia derivante dalla fusione nucleare (in prosieguo: «ITER»), avente sede a Saint-Paul-lez-Durance (Francia). Tale periodo di aspettativa è stato rinnovato fino alle sue dimissioni, presentate il 1º luglio 2020 ed effettive a partire dal 16 settembre 2020.

5        Pertanto, A ha contribuito al RPIUE dal 16 luglio 2003 al 16 settembre 2008, cioè per un periodo di cinque anni e due mesi.

6        Con un messaggio di posta elettronica del 1º luglio 2020, giorno della presentazione delle sue dimissioni alla Commissione, A ha chiesto al PMO quale fosse la procedura da seguire per poter beneficiare di un trasferimento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: il «trasferimento “out”»), dei diritti a pensione maturati nell’ambito del RPIUE verso un altro regime pensionistico. Nello stesso messaggio, A ha precisato di non aver compiuto i dieci anni di servizio effettivo richiesti per poter essere ammessi al beneficio di una pensione di anzianità.

7        Nella sua risposta, inviata con messaggio di posta elettronica il 2 luglio 2020, il PMO ha indicato ad A la procedura da seguire per realizzare un trasferimento «out». Il PMO ha altresì precisato ad A che, avendo compiuto meno di dieci anni di servizio, egli era tenuto a trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione maturati nell’ambito del RPIUE.

8        A è deceduto il 5 gennaio 2021.

9        Con messaggio di posta elettronica del 14 gennaio 2021, la madre dei ricorrenti, ex coniuge del funzionario deceduto, ha informato il PMO del decesso di quest’ultimo. Lo stesso giorno, il PMO le ha risposto segnatamente che tale trasferimento non era più possibile in quanto, prima del decesso, il funzionario deceduto non aveva presentato la domanda di trasferimento «out».

10      Il 18 marzo 2021, i ricorrenti, figli ed unici eredi del funzionario deceduto, nella loro qualità di suoi successori, hanno presentato una domanda a norma dell’articolo 90, paragrafo 1 dello Statuto, diretta a ottenere il pagamento, da una parte, del capitale corrispondente ai diritti a pensione nazionali maturati dal padre anteriormente alla sua entrata al servizio dell’Unione e trasferiti al RPIUE e, dall’altra, del capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati da quest’ultimo nell’ambito del RPIUE prima del decesso.

11      Con decisione del 12 luglio 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il PMO ha respinto la domanda dei ricorrenti.

12      In particolare, il PMO sostiene, nella decisione impugnata, che il funzionario deceduto, essendo stato in servizio per meno di dieci anni, non poteva pretendere il beneficio di una pensione dell’Unione, cosicché né la sua vedova né i suoi orfani potevano essere ammessi alle prestazioni statutarie di reversibilità. Il PMO ha altresì indicato che nessuna disposizione statutaria consentiva il rimborso del capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati nell’ambito del RPIUE, inclusi i diritti trasferiti al RPIUE da un ex funzionario o agente deceduto, e ha chiarito che la domanda di trasferimento «out» costituiva un diritto individuale, concesso soltanto agli ex funzionari e agenti, di cui il funzionario poi deceduto non si era avvalso dopo aver dato le dimissioni.

13      Il 20 settembre 2021 i ricorrenti hanno presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la decisione impugnata.

14      Con decisione del 22 dicembre 2021 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), il reclamo presentato dai ricorrenti è stato respinto.

 Conclusioni delle parti

15      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e, nei limiti in cui si può ritenere che essa fornisca un complemento di motivazione, la decisione di rigetto del reclamo;

–        ingiungere alla Commissione di restituire le somme richieste, maggiorate degli interessi al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 2 punti percentuali;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

17      Dalla domanda di annullamento risulta che i ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare non solo la decisione impugnata, ma anche, nei limiti in cui si può ritenere che essa fornisca un complemento di motivazione, la decisione di rigetto del reclamo.

18      Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63; v. altresì, in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43).

19      Nella fattispecie, dato che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare la decisione impugnata precisando i motivi a sostegno di quest’ultima, si deve constatare che le domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e che non occorre statuire specificamente su di essa. Tuttavia, nell’esame della legittimità della decisione impugnata, è necessario prendere in considerazione la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincidente con quella della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza del 30 aprile 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

 Nel merito

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

20      A sostegno della loro domanda di annullamento i ricorrenti fanno valere un unico motivo relativo all’arricchimento senza causa dell’Unione.

21      In sostanza, i ricorrenti sostengono che il bilancio dell’Unione si è arricchito del capitale corrispondente, da una parte, ai diritti a pensione nazionali maturati dal funzionario deceduto anteriormente alla sua entrata al servizio dell’Unione e trasferiti al RPIUE e, dall’altra, ai contributi versati dal funzionario deceduto al RPIUE a titolo delle sue funzioni al servizio dell’Unione.

22      In particolare, in primo luogo, i ricorrenti affermano che la decisione impugnata non poggia su alcuna base legale o interpretazione giurisprudenziale.

23      Al riguardo, in un primo momento, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha considerato a torto che l’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto consentiva all’Unione di conservare il capitale accumulato nell’ambito del RPIUE dal funzionario deceduto.

24      Da un lato, i ricorrenti contestano l’irrevocabilità del trasferimento «in». A loro avviso, dall’articolo 8, paragrafo 5, delle disposizioni generali d’esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, adottate con la decisione C(2011) 1278 della Commissione, del 3 marzo 2011, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 17-2011 del 28 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE»), risulta che la decisione di un funzionario o di un agente di effettuare il trasferimento «in» del capitale corrispondente ai diritti a pensione nazionali maturati anteriormente alla sua entrata al servizio dell’Unione verso il RPIUE è irrevocabile soltanto in quanto tale funzionario o agente benefici successivamente di prestazioni erogate nell’ambito di tale regime. I ricorrenti aggiungono, in subordine, che, se tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che il trasferimento «in» è in ogni caso irrevocabile, la sua applicazione va esclusa in quanto viola il principio dell’arricchimento senza causa.

25      Dall’altro lato, riguardo al trasferimento «out», i ricorrenti affermano che la situazione di specie non è stata prevista nello Statuto e nelle DGE. Essi ritengono che, nella fattispecie, l’assenza di pratiche concrete ai fini di tale trasferimento «out» non è il risultato di una negligenza o di un’astensione volontaria del funzionario deceduto, ma procede esclusivamente dal sopraggiungere improvviso, imprevedibile e inevitabile del suo decesso, meno di quattro mesi dopo le dimissioni dalle sue funzioni alla Commissione.

26      Inoltre, i ricorrenti sottolineano che nessuna disposizione statutaria impone un termine per presentare una domanda di trasferimento «out», cosicché il fatto di non aver sollecitato formalmente tale trasferimento non può essere interpretato come rinuncia da parte del funzionario deceduto a far trasferire le somme controverse ad un altro regime pensionistico. Essi rilevano anche che, interrogando il PMO, il 1º luglio 2020, sulle pratiche da intraprendere a tale scopo (vedi il precedente punto 6), il funzionario deceduto ha manifestato senza ambiguità la propria volontà di effettuare tale trasferimento «out».

27      In un secondo momento, i ricorrenti affermano che, sebbene esista un fondamento giuridico per il pagamento dei contributi da parte del funzionario deceduto al RPIUE, questi ultimi sono stati versati dall’interessato senza corrispettivo e, pertanto, senza causa. Infatti, i contributi accumulati presso il RPIUE dal funzionario deceduto in ragione sia dell’esercizio delle sue funzioni al servizio dell’Unione sia del trasferimento «in» che egli ha fatto eseguire nel 2005 non hanno infine creato alcun diritto a suo beneficio a titolo di tale RPIUE, in quanto egli ha lavorato al servizio dell’Unione meno di dieci anni, periodo minimo previsto dallo Statuto per pretendere la concessione di una pensione di anzianità.

28      I ricorrenti considerano, a tale titolo, che la circostanza che lo Statuto preveda espressamente la possibilità per un ex funzionario o agente di trasferire il capitale corrispondente ai suoi diritti a pensione maturati nell’ambito del RPIUE ad un altro regime pensionistico, nonché il pagamento di un’indennità una tantum, dimostrano che tale capitale non appartiene al bilancio dell’Unione. Peraltro, i ricorrenti asseriscono che l’argomento secondo cui l’equilibrio attuariale del RPIUE potrebbe essere compromesso dal rimborso delle somme pagate dagli ex funzionari o agenti non ammissibili al beneficio della pensione di vecchiaia non è dimostrato. Inoltre, i ricorrenti sostengono che il principio di solidarietà, su cui è basato tale equilibrio, deve poter giovare all’ex funzionario o all’ex agente che vi ha contribuito, dato che in caso contrario tale solidarietà sarebbe all’origine di un impoverimento senza causa.

29      In secondo luogo, i ricorrenti affermano che il loro impoverimento risultante dall’arricchimento dell’Unione è effettivo e certo.

30      A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che, in assenza di trasferimento «out» del capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati dal funzionario deceduto, essi non hanno potuto beneficiare dei diritti supplementari corrispondenti a tale capitale, quando invece tale trasferimento «out» al fondo pensionistico collegato all’ultimo impiego del funzionario deceduto presso l’ITER avrebbe permesso loro, in quanto suoi successori, di beneficiare di un’indennità di importo più elevato di quella di cui essi già beneficiano, dato che l’importo di quest’ultima dipende dall’importo totale accumulato nell’ambito di tale fondo.

31      I ricorrenti aggiungono che, se il funzionario deceduto non avesse fatto eseguire un trasferimento «in», essi avrebbero potuto beneficiare anche di una rendita o di un capitale versato dal regime nazionale da cui quest’ultimo dipendeva anteriormente alla sua entrata al servizio dell’Unione.

32      La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

33      Occorre ricordare preliminarmente che, secondo la giurisprudenza, un’azione di restituzione basata sull’arricchimento senza causa dell’Unione richiede, per poter essere accolta, che ricorrano due condizioni, ovvero la prova, da una parte, di un arricchimento dell’Unione senza valido fondamento giuridico e, dall’altra, di un impoverimento del richiedente connesso all’arricchimento stesso (v. sentenza del 3 luglio 2018, Transtec/Commissione, T‑616/15, EU:T:2018:399, punto 156 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda la prima delle due condizioni menzionate al precedente punto 33, secondo cui il diritto di restituzione da parte del soggetto arricchito è subordinato all’assenza di un valido fondamento giuridico dell’arricchimento di cui trattasi, occorre rilevare quanto segue.

35      Si deve osservare che, con i loro argomenti, i ricorrenti non rimettono in discussione l’esistenza di un valido fondamento giuridico del pagamento dei contributi al RPIUE da parte del funzionario deceduto. Infatti, i ricorrenti, sebbene deplorino che i diversi contributi versati dal funzionario poi deceduto al RPIUE, sia che si tratti dei contributi risultanti dalle sue funzioni al servizio dell’Unione sia che si tratti di quelli risultanti dal trasferimento «in», che egli ha fatto eseguire nel 2005 (v. il precedente punto 3), siano stati effettuati «senza corrispettivo e senza causa» e senza «che sia stato creato il minimo diritto a pensione (…)», ammettono tuttavia senza ambiguità nelle loro memorie scritte che «sussiste un fondamento giuridico per il pagamento dei contribut[i] al RPIUE». Inoltre, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, la rappresentante dei ricorrenti ha confermato che i loro argomenti vertevano sull’assenza di un valido fondamento giuridico «per trattenere [le] somme» corrispondenti ai contributi versati dal funzionario deceduto al RPIUE.

36      Pertanto, con i loro argomenti, i ricorrenti si limitano ad invitare il Tribunale a dichiarare che la conservazione, da parte della Commissione, di tutti i contributi versati dal funzionario deceduto al RPIUE è costitutiva, in seguito al decesso di quest’ultimo, di un arricchimento dell’Unione senza valido fondamento giuridico.

37      Poiché il funzionario poi deceduto aveva versato contributi al RPIUE in qualità di agente contrattuale ausiliario, poi di agente temporaneo e infine di funzionario, in seguito alle sue dimissioni gli erano applicabili le disposizioni relative ai suoi diritti a pensione, alle condizioni previste nel titolo V, capitolo 3, dallo Statuto e nell’allegato VIII dello Statuto. A riguardo, va osservato quanto segue.

38      In primo luogo, l’articolo 36 dell’allegato VIII dello Statuto così dispone:

«La riscossione dello stipendio o dell’indennità di invalidità è soggetta al contributo per il [RPIUE]».

39      Ai sensi dell’articolo 38 dell’allegato VIII dello Statuto, «i contributi regolarmente percepiti sono irripetibili».

40      L’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto prevede quanto segue:

«I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del [RPIUE]. Tale contributo è pari al 10,3% dello stipendio base dell’interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell’interessato (…)».

41      Risulta quindi da tali disposizioni e, in particolare, dall’articolo 36 dell’allegato VIII dello Statuto e dall’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto che esiste un obbligo per i funzionari e per gli agenti dell’Unione di contribuire finanziariamente al RPIUE.

42      In secondo luogo, l’articolo 77 dello Statuto, che figura al titolo V, capitolo 3, dello Statuto, così dispone:

«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l’età pensionabile, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (…).

L’età pensionabile si raggiunge a 66 anni (…)».

43      In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il funzionario o l’agente che entra al servizio dell’Unione dopo aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero dopo aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

44      A termini dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII, dello Statuto:

«Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

–        entrare al servizio di un’amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con l’Unione;

–        esercitare un’attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con l’Unione,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l’equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l’Unione».

45      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto:

«Il funzionario che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall’invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all’atto della cessazione del servizio:

(…)

b)      (…) all’applicazione dei benefici di cui all’articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell’equivalente attuariale a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i)      che l’interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;

ii)      che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

iii)      che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)      che il trasferimento verso un’altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii)».

46      Da tali disposizioni risulta che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto prevede la facoltà per il funzionario o l’agente che entra al servizio dell’Unione dopo aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero dopo aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, di far eseguire il trasferimento «in» al RPIUE dei diritti a pensione maturati a titolo delle sue precedenti attività professionali. Peraltro, l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto, prevede la facoltà per il funzionario o l’agente che cessa di prestare il proprio servizio all’Unione di far eseguire il trasferimento «out» dei diritti a pensione maturati nell’Unione verso un altro fondo pensionistico o verso un’assicurazione privata che presenti determinate garanzie.

47      In terzo luogo, da tali disposizioni risulta anche che i contributi al RPIUE versati dai funzionari e dagli agenti dell’Unione, sia che si tratti dei contributi risultanti dalle sue funzioni al servizio all’Unione sia che si tratti di quelli risultanti da un trasferimento «in», hanno lo scopo di finanziare il RPIUE ai fini della liquidazione futura di una pensione di anzianità, in conformità alle disposizioni dello Statuto e delle DGE. Tali disposizioni non sono quindi dirette a costituire un capitale di cui il funzionario o l’agente interessato possa disporre. Pertanto, contrariamente a quanto i ricorrenti hanno sostenuto all’udienza, i funzionari e gli agenti non sono «titolari» delle somme corrispondenti al loro contributo finanziario al RPIUE.

48      Nella specie, occorre sottolineare che l’arricchimento dell’Unione conseguente al versamento da parte del funzionario deceduto dei contributi al RPIUE, di cui viene chiesta la restituzione, sia che si tratti dei contributi risultanti dalle sue funzioni al servizio dell’Unione, sia che si tratti di quelli risultanti dal trasferimento «in» che egli ha fatto eseguire nel 2005 (v. il precedente punto 3), non è privo di un valido fondamento giuridico, in quanto tali contributi sono stati effettuati ai fini della liquidazione futura di una pensione di anzianità, in conformità alle disposizioni dello Statuto e delle DGE.

49      Va inoltre osservato che il funzionario deceduto, non avendo compiuto dieci anni di servizio prima delle sue dimissioni, né raggiunto l’età di 66 anni, condizioni queste ricordate al precedente punto 42, che sono cumulative in forza delle disposizioni dell’articolo 77 dello Statuto, non poteva pretendere il beneficio di una pensione di anzianità.

50      Infatti, dall’insieme delle disposizioni ricordate ai precedenti punti da 38 a 45, risulta che, in seguito alle sue dimissioni dalle funzioni al servizio dell’Unione, il funzionario poi deceduto poteva chiedere soltanto il trasferimento «out» dell’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione d’anzianità maturati nell’ambito del RPIUE, una parte dei quali risultava dal trasferimento «in» realizzato nel 2005, vuoi verso la cassa pensionistica presso la quale maturava ormai i suoi diritti in ragione delle sue funzioni presso l’ITER, vuoi verso un’assicurazione privata o un fondo pensionistico di sua scelta che rispondesse all’elenco dei criteri definiti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto.

51      Occorre peraltro rilevare che nessuna disposizione dello Statuto, dei suoi allegati o delle DGE prevede la facoltà o l’obbligo di restituire in toto o in parte, in caso di dimissioni del funzionario o dell’agente che intervengano dopo più di un anno di servizio, ma prima che egli abbia compiuto dieci anni di servizio, i contributi corrispondenti ai diritti a pensione maturati nell’ambito del RPIUE, all’ex funzionario o agente oppure, in caso di decesso, ai suoi successori, in quanto i contributi di cui trattasi non sono assimilabili a un capitale di cui l’ex funzionario o agente possa disporre. L’unico obbligo che si impone all’amministrazione, in simili circostanze, è enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, delle DGE e consiste, nel momento in cui il funzionario o l’agente cessa di prestare definitivamente le sue funzioni, nel comunicargli l’importo dell’equivalente attuariale corrispondente alla totalità dei diritti a pensione che egli ha fino a quel momento maturato nell’ambito del RPIUE.

52      Inoltre, riguardo ai contributi corrispondenti al trasferimento al RPIUE del capitale che rappresenta i diritti a pensione nazionali maturati dal funzionario poi deceduto anteriormente alla sua entrata al servizio dell’Unione, dalla formulazione chiara e precisa dell’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE risulta che qualsiasi decisione relativa a una procedura di trasferimento «in», come descritta al precedente punto 43, è, «per sua natura, irrevocabile». Infatti, soltanto una domanda di trasferimento «out» consente al funzionario o all’agente che cessi definitivamente di prestare le sue funzioni al servizio dell’Unione di trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nell’ambito del RPIUE ad un altro regime pensionistico.

53      Del resto, anche supponendo che occorra interpretare gli argomenti dei ricorrenti come diretti a sollevare un’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE (v. il precedente punto 24), va osservato che tali argomenti sono stati sollevati per la prima volta allo stadio della replica e che essi non possono essere considerati come ampliamento di un motivo di ricorso già dedotto. Di conseguenza, essi costituiscono un nuovo motivo di ricorso che non si basa su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, e che deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile in forza dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale, che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa.

54      Nel caso di specie è pacifico, nonostante la richiesta di informazioni inviata al PMO il 1º luglio 2020 (v. il precedente punto 6), che il funzionario deceduto non aveva presentato alcuna domanda di trasferimento «out» prima del decesso, basata sulle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, malgrado il fatto che tale richiesta di informazioni fosse idonea ad accreditare l’ipotesi di un progetto di A di far eseguire tale trasferimento «out».

55      Ne consegue che, in assenza di liquidazione della pensione di anzianità del funzionario poi deceduto e di presentazione da parte di quest’ultimo di una domanda di trasferimento «out», alla Commissione, la quale comunque non può trarre da alcuna disposizione di legge la facoltà di procedere alla restituzione ai successori, in toto o in parte, del capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati nell’ambito del RPIUE o trasferiti dal funzionario deceduto al RPIUE prima del decesso, non può essere contestato l’arricchimento senza valido fondamento giuridico per aver essa conservato, in seguito al decesso del funzionario, la totalità dei contributi da lui versati al RPIUE.

56      Da quanto precede risulta che non si può ritenere che sia privo di un valido fondamento giuridico l’arricchimento dell’Unione, conseguente alla conservazione, in seguito al decesso del funzionario, dei contributi da esso versati al RPIUE di cui viene richiesta la restituzione, sia che si tratti dei contributi risultanti dalle sue funzioni al servizio dell’Unione, sia che si tratti di quelli risultanti dal trasferimento «in», che egli ha fatto eseguire nel 2005, di modo che la prima condizione da cui dipende la constatazione dell’esistenza di un arricchimento senza causa non è soddisfatta, e che non occorre quindi esaminare se sia soddisfatta la seconda condizione indicata al precedente punto 33.

57      Occorre pertanto disattendere il motivo unico di ricorso e respingere la domanda di annullamento della decisione impugnata.

 Sulla domanda diretta alla restituzione delle somme richieste

58      Con il secondo capo della domanda, i ricorrenti chiedono al Tribunale di disporre la restituzione, da una parte, dei diritti a pensione nazionali maturati dal funzionario deceduto anteriormente alla sua entrata al servizio dell’Unione e trasferiti al RPIUE e, dall’altra, dei diritti a pensione da esso maturati nell’ambito del RPIUE prima del decesso.

59      Nella specie, poiché il Tribunale ha concluso che il motivo unico dedotto dai ricorrenti a sostegno della domanda di annullamento proposta con il presente ricorso, motivo vertente sull’arricchimento senza causa dell’Unione, era infondato e doveva essere disatteso, le domande pecuniarie menzionate al precedente punto 58, a loro volta fondate sull’illegittimità della decisione impugnata, devono di conseguenza essere respinte.

60      Dall’insieme di quanto precede risulta che occorre respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

62      I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      OR e OS sono condannati alle spese.

Truchot

Kanninen

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.