Language of document : ECLI:EU:C:2020:427

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 giugno 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito a distanza – Diritto di recesso – Conseguenze – Articolo 7, paragrafo 4 – Restituzione delle prestazioni percepite – Pagamento di un’indennità di godimento – Obbligo del fornitore – Esclusione»

Nella causa C‑301/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Bonn (Tribunale del Land, Bonn, Germania), con decisione del 17 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2018, nel procedimento

Thomas Leonhard

contro

DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per T. Leonhard, da C. Köhler, Rechtsanwältin;

–        per DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, da A. Menkel, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze, M. Hellmann ed E. Lankenau, successivamente da questi ultimi due nonché da J. Möller, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Erlbacher e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Thomas Leonhard e DSL-Bank – stabilimento di DB Privat- und Firmenkundenbank AG (in prosieguo: la «DSL-Bank»), relativa all’esercizio, da parte del sig. Leonhard, del diritto di recesso da un contratto di credito concluso tra le dette parti.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 1, 3, 13 e 14 della direttiva 2002/65 sono formulati come segue:

«(1)      Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno è necessario adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato, misure che devono d’altro canto contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori conformemente agli articoli 95 e 153 [CE].

(…)

(3)      (…) Per assicurare la libertà di scelta dei consumatori, loro diritto essenziale, occorre un livello elevato di protezione del consumatore per aumentare la fiducia del consumatore nel commercio a distanza.

(…)

(13)      Un livello elevato di protezione dei consumatori dovrebbe essere assicurato dalla presente direttiva, per assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari. Gli Stati membri non dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva per i settori che essa armonizza, salvo indicazione contraria espressamente menzionata nella direttiva stessa.

(14)      La presente direttiva copre tutti i servizi finanziari suscettibili di essere forniti a distanza. Certi servizi finanziari sono tuttavia disciplinati da disposizioni specifiche della legislazione comunitaria, che continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari. Occorre tuttavia stabilire principi relativi alla commercializzazione a distanza di tali servizi».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori».

5        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a)      “contratto a distanza”: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b)      “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

c)      “fornitore”: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;

d)      “consumatore”: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale o professionale;

(…)».

6        Il successivo articolo 3, intitolato «Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza», così recita al suo paragrafo 1:

«In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

(…)

3)      il contratto a distanza

a)      l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 6 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;

(…)».

7        L’articolo 6 della direttiva 2002/65, intitolato «Diritto di recesso», così dispone:

«1.      Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. (…)

Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre:

–        dalla data della conclusione del contratto (...), oppure

–        dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 o 2, se tale data è successiva a quella di cui al primo trattino.

(…)

2.      Il diritto di recesso non si applica:

(…)

c)      ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

3.      Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi:

a)      ai crediti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici; o

b)      ai crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da diritti su beni immobili (…)

(…)

6.      Se esercita il suo diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine, secondo le istruzioni pratiche che gli sono state date ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera d), una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato se la comunicazione, sempreché effettuata per iscritto o mediante altro supporto durevole disponibile e accessibile al destinatario, sia inviata anteriormente alla scadenza del termine.

(…)».

8        Il successivo articolo 7, intitolato «Pagamento del servizio fornito prima del recesso», così dispone:

«1.      Il consumatore che esercita il diritto di recesso conferitogli dall’articolo 6, paragrafo 1 può essere tenuto a pagare quanto prima solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L’esecuzione del contratto può iniziare solo previo consenso del consumatore. (…)

(…)

3.      Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al paragrafo 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4.      Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al paragrafo 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso.

5.      Il consumatore restituisce al fornitore quanto prima, e al più tardi entro 30 giorni di calendario, qualsiasi importo e/o bene che abbia ricevuto da quest’ultimo. (…)».

 Diritto tedesco

9        L’articolo 312b del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nel testo applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Per “contratti a distanza” s’intendono i contratti di fornitura di beni o di prestazione di servizi, inclusi i servizi finanziari, conclusi tra un professionista e un consumatore mediante l’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza, salvo che la conclusione del contratto non avvenga nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza. Per “servizi finanziari”, ai sensi del primo periodo, s’intendono i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento».

10      L’articolo 312d del BGB così recita:

«1.      Nei contratti a distanza al consumatore spetta un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355. (…)

2.      In deroga all’articolo 355, paragrafo 2, primo periodo, il termine per il recesso non inizia a decorrere prima dell’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’articolo 312c, paragrafo 2, (…) e, in caso di prestazione di servizi, non prima della conclusione del contratto.

3.      Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una prestazione di servizi, il diritto di recesso si estingue anche nei casi seguenti:

1)      nei servizi finanziari, quando il contratto è interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il proprio diritto di recesso, (...)

(…)

5.      Il diritto di recesso a favore del consumatore è escluso, inoltre, nei contratti a distanza in relazione ai quali al consumatore spetti già, in base agli articoli 495 e da 499 a 507, un diritto di recesso o di restituzione ai sensi dell’articolo 355 o dell’articolo 356. A tali contratti si applica il paragrafo 2 mutatis mutandis.

6.      Nei contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari, in deroga all’articolo 357, paragrafo 1, il consumatore è tenuto a prestare un’indennità per il servizio fornito, ai sensi delle norme sul diritto legale di recesso, solo nel caso in cui sia stato informato di detti effetti giuridici prima della sua dichiarazione contrattuale e qualora abbia espressamente acconsentito al fatto che il professionista dia inizio all’esecuzione del servizio prima della scadenza del periodo di recesso».

11      L’articolo 346 del BGB così recita:

«1.      Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente il diritto di recesso, o tale diritto le spetti ex lege, l’esercizio del recesso implica la restituzione delle prestazioni ricevute e dei benefici ottenuti.

2.      In luogo della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a corrispondere una compensazione di valore equivalente, nel caso in cui:

1)      la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di quanto ottenuto (…).

Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev’essere posta alla base del calcolo della compensazione; laddove la compensazione debba essere corrisposta per i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di un mutuo, è ammessa la prova diretta a dimostrare che il valore di tali vantaggi fosse inferiore».

12      A termini dell’articolo 355, paragrafo 3, del BGB:

«Il diritto di recesso si estingue non oltre sei mesi dopo la conclusione del contratto. Nel caso di cessione di beni detto termine inizia a decorrere non prima della loro consegna al destinatario. In deroga al primo periodo, il diritto di recesso non si estingue nel caso in cui il consumatore non sia stato debitamente informato in merito al proprio diritto di recesso; nei contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari non si estingue, inoltre, nel caso in cui il professionista non abbia regolarmente adempiuto i propri obblighi d’informazione ai sensi dell’articolo 312c, paragrafo 2, punto 1».

13      A termini dell’articolo 495, paragrafo 1, del BGB:

«Nei contratti di credito al consumo al mutuatario spetta un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355».

14      La Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht (regolamento in materia di obblighi d’informazione e di prova in conformità al diritto civile), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede gli obblighi d’informazione che il professionista deve rispettare allorché conclude con il consumatore, in particolare, contratti a distanza, e precisa i doveri d’informazione degli enti creditizi nei riguardi dei mutuatari.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      Nel corso del mese di novembre 2005, il sig. Leonhard stipulava, in qualità di consumatore, con la DSL-Bank, un istituto di credito, due contratti di mutuo destinati a finanziare l’acquisto di due appartamenti (in prosieguo: i «contratti»).

16      La conclusione dei contratti aveva luogo nei termini seguenti.

17      Il 10 novembre 2005, la DSL-Bank consegnava al sig. Leonhard due documenti prestampati, recanti il titolo di «contratto di mutuo», contenenti l’informazione sul diritto di recesso. Come risulta dalla decisione di rinvio, tale informazione non riportava il testo della normativa tedesca vigente e, pertanto, non poteva beneficiare della presunzione irrefragabile di legalità di cui beneficia il modello di informazione che compare nell’allegato del regolamento in materia di obblighi d’informazione e di prova in conformità al diritto civile, nella sua versione applicabile al procedimento principale.

18      Il sig. Leonhard sottoscriveva tali documenti l’11 novembre 2005 e li trasmetteva alla DSL-Bank. Successivamente, il sig. Leonhard costituiva le garanzie concordate e, in particolare, accendeva un’ipoteca sugli immobili. La DSL-Bank gli versava, a sua richiesta, il capitale mutuato.

19      Dopo aver pagato tutti i mesi gli interessi del prestito concesso, il sig. Leonhard dichiarava alla DSL-Bank, con lettera del 14 novembre 2015, di recedere dai contratti. A sostegno della sua dichiarazione faceva valere che l’informazione sul diritto di recesso che gli era stata fornita nell’ambito della conclusione dei contratti non era conforme alla normativa nazionale. Riguardo ai futuri pagamenti degli interessi che egli avrebbe effettuato, il sig. Leonhard indicava che tali pagamenti non valevano come riconoscimento di obblighi per i contratti e che egli si riservava il diritto di chiederne alla DSL-Bank il rimborso.

20      Poiché la DSL-Bank contestava che il sig. Leonhard avesse validamente receduto dai contratti, quest’ultimo adiva il Landgericht Bonn (Tribunale del Land, Bonn, Germania) chiedendo la constatazione della validità del suo recesso nonché la condanna della DSL-Bank al pagamento di un’indennità di godimento sugli interessi che il sig. Leonhard le aveva pagato prima di recedere.

21      Secondo il giudice del rinvio, i contratti in esame devono essere qualificati come «contratti a distanza», ai sensi dell’articolo 312b del BGB. In base a una giurisprudenza nazionale, le norme concernenti il diritto di recesso nei contratti a distanza sono applicabili, in linea di principio, anche ai contratti di credito immobiliare.

22      Il giudice del rinvio considera che, nei limiti in cui l’informazione sul diritto di recesso contenuta nei documenti di cui al punto 17 della presente sentenza non era conforme alla normativa nazionale, occorre riconoscere che il sig. Leonhard ha validamente esercitato il diritto di recesso dai suoi contratti.

23      Con riferimento alle conseguenze di tale recesso, il suddetto giudice osserva che, in conformità all’articolo 346, paragrafo 1, e all’articolo 346, paragrafo 2, primo periodo, punto 1, del BGB, il mutuatario è tenuto a restituire al mutuante il capitale finanziato nonché i suoi frutti civili, il cui importo è, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 2, secondo periodo, del BGB, in linea di principio pari agli interessi pattuiti. Quanto al mutuante, quest’ultimo sarebbe tenuto a restituire al mutuatario non soltanto gli importi ricevuti, ma anche i frutti civili degli stessi.

24      Il medesimo giudice aggiunge che, in forza dell’articolo 312d, paragrafo 6, del BGB, riguardo ai contratti a distanza relativi ad un servizio finanziario, il consumatore è tenuto a pagare un’indennità compensativa per il servizio prestato soltanto se è stato informato di tale conseguenza anteriormente alla conclusione del contratto e se ha espressamente acconsentito a che il professionista iniziasse ad eseguire la prestazione prima della scadenza del termine per il recesso. Allo stesso tempo, esso considera possibile accogliere un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui il consumatore ha sempre diritto ad un’indennità di godimento, in conformità all’articolo 346, paragrafo 2, primo periodo, punto 1, del BGB. In tal caso, il consumatore-mutuatario non soltanto otterrebbe la restituzione del capitale rimborsato e degli interessi pagati al mutuante, ma avrebbe parimenti diritto ad un’indennità compensativa del loro godimento.

25      Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 7 della direttiva 2002/65 osta a che il mutuatario reclami dal mutuante una tale indennità di godimento, in quanto la direttiva effettua una completa armonizzazione della normativa degli Stati membri al riguardo.

26      Il Landgericht Bonn (Tribunale del Land, Bonn) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65 (…) debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di legge di uno Stato membro la quale preveda che il fornitore sia tenuto, per effetto della dichiarazione di recesso da un contratto di credito al consumo concluso a distanza, a restituire al consumatore, oltre alle somme percepite dal consumatore in base al contratto medesimo, anche un’indennità compensativa per il godimento di dette somme».

 Procedimento dinanzi alla Corte

27      Con decisione del presidente della Corte del 4 dicembre 2018, la presente causa è stata sospesa fino alla pronuncia della sentenza dell’11 settembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701).

28      La cancelleria della Corte ha notificato tale sentenza al giudice del rinvio.

29      Con lettera del 25 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 1° ottobre 2019, il giudice del rinvio ha informato la Corte, in risposta ad un suo quesito, di mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale, giacché, nella sentenza dell’11 settembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701), la Corte non aveva risposto alla terza questione pregiudiziale, identica all’unica questione sollevata nella presente causa.

 Sulla questione pregiudiziale

30      Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65 debba essere interpretato nel senso che, qualora eserciti il diritto di recesso ad esso spettante con riferimento ad un contratto di credito concluso a distanza con un fornitore, il consumatore ha diritto ad ottenere dal fornitore, fatti salvi gli importi che egli stesso è tenuto a pagare a quest’ultimo alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva, il rimborso del capitale e degli interessi pagati in esecuzione del contratto, ma non un’indennità a titolo del godimento del capitale e degli interessi suddetti.

31      Il giudice del rinvio constata preliminarmente che, in conformità alla normativa nazionale di cui al punto 24 della presente sentenza, il consumatore-mutuatario che ha receduto dal contratto con il fornitore ha diritto ad ottenere non solo la restituzione del capitale rimborsato e degli interessi pagati a tale mutuante, ma anche un’indennità compensativa di godimento.

32      Al riguardo va ricordato che, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65, qualora il consumatore decida di esercitare il diritto di recesso riguardo ad un contratto di credito concluso a distanza, il fornitore è tenuto a rimborsargli tutti gli importi che ha percepito dal consumatore stesso in conformità del contratto, fatta eccezione per l’importo di cui al paragrafo 1 di tale articolo 7, cioè quello percepito nell’ambito del servizio finanziario effettivamente fornito, alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva in parola.

33      Il testo dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65 è inequivoco e prevede l’obbligo, per il fornitore, di rimborsare al consumatore tutti gli importi «da questo versatigli», in conformità al contratto a distanza, e soltanto tali importi.

34      Allorché il consumatore paga al fornitore, in esecuzione del contratto di mutuo, il capitale finanziato maggiorato degli interessi, il rimborso di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65 deve ricomprendere sia gli importi pagati da detto consumatore in conto capitale sia gli interessi di mutuo.

35      Né l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65 né altra disposizione di quest’ultima prevede, in caso di recesso, da parte del consumatore, dal contratto concluso con il suo fornitore, un obbligo secondo cui il fornitore sarebbe tenuto a versare a tale consumatore, oltre al capitale e agli interessi pagati da quest’ultimo, anche un’indennità di godimento degli importi percepiti dal fornitore medesimo in esecuzione del contratto.

36      Al riguardo va ricordato che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, in combinato con il considerando 13, della direttiva 2002/65, tale direttiva svolge, in linea di principio, un’armonizzazione completa delle materie che disciplina. Infatti, come enunciato da detto considerando, gli Stati membri non dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse da quelle sancite dalla direttiva suddetta per i settori che essa armonizza, salvo indicazione contraria in essa espressamente menzionata (sentenza dell’11 settembre 2019, Romano, C‑143/18, EU:C:2019:701, punto 34).

37      Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65 deve essere interpretato nel senso che, allorché esercita il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto di credito concluso a distanza con un fornitore, un consumatore ha diritto ad ottenere dal fornitore, fatti salvi gli importi che è egli stesso tenuto a pagare a quest’ultimo alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva suddetta, il rimborso del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto, ma non un’indennità di godimento di tale capitale e di tali interessi.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti del procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, deve essere interpretato nel senso che, allorché esercita il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto di credito concluso a distanza con un fornitore, un consumatore ha diritto ad ottenere dal fornitore, fatti salvi gli importi che è egli stesso tenuto a pagare a quest’ultimo alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva suddetta, il rimborso del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto, ma non un’indennità di godimento di tale capitale e di tali interessi.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.