Language of document : ECLI:EU:T:2015:507





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 luglio 2015 –
GEA Group / Commissione

(causa T‑45/10)

«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzatori termici ESBO/esteri – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Ammende – Imputazione dell’infrazione – Presunzione capitalistica – Durata e prova dell’infrazione – Prescrizione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diritti della difesa»

1.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente, anche in caso di holding – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione – Violazione dei principi di presunzione d’innocenza, di responsabilità personale e di legalità delle pene – Insussistenza (Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 133‑136, 141‑145, 155, 162‑165)

2.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata che può dedursi da un insieme di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua controllante (Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 169, 170, 176‑184)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano l’effettività o la durata dell’infrazione (Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 188‑199, 253)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Onere della prova a carico dell’interessato – Portata (Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 293‑297, 302‑309)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Necessità di un’informazione – Potere discrezionale della Commissione (Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18) (v. punto 311)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzatori termici), o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GEA Group AG è condannata alle spese.