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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 novembre 2020 – Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA / Budapest Főváros Kormányhivatala

(Causa C-597/20)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA

Resistente: Budapest Főváros Kormányhivatala

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 debba essere interpretato nel senso che l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di detto regolamento, investito del reclamo individuale di un passeggero, non può imporre al vettore aereo in questione di versare la compensazione pecuniaria dovuta al passeggero a norma del regolamento.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).