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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Itä-Suomen hallinto-oikeus (Finlandia) il 22 settembre 2021 – J.M.

(Causa C-579/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Itä-Suomen hallinto-oikeus.

Parti

Ricorrente: J.M.

Altri intervenienti: Sostituto Garante per il trattamento dei dati personali, Pankki S

Questioni pregiudiziali

1)    Se il diritto di accesso dell’interessato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale 1 sulla protezione dei dati, nel combinato disposto con la nozione di «dati personali» di cui all’articolo 4, punto 1, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che le informazioni raccolte dal titolare del trattamento da cui emerge chi, quando e per quali finalità abbia trattato i dati personali dell’interessato non costituiscano informazioni alle quali l’interessato ha un diritto di accesso, in particolare perché si tratta di dati riguardanti dipendenti del titolare del trattamento.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, vale a dire nel caso in cui l’interessato, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, non goda di un diritto di accesso alle informazioni menzionate in tale questione , in quanto esse non costituiscono «dati personali» ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, occorre ancora prendere in esame le informazioni alle quali l’interessato ha diritto di accedere ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 [lettere da a) a h)].

a.    Quale interpretazione si debba dare alle finalità del trattamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), con riferimento alla portata del diritto di accesso dell’interessato, ossia se le finalità del trattamento fondino un diritto di accesso ai dati sulle registrazioni degli utenti raccolte dal titolare del trattamento, in particolare, per esempio, le informazioni concernenti dati personali del soggetto che ha eseguito il trattamento, nonché il periodo e la finalità del trattamento dei dati personali.

b.    Se in tale contesto i soggetti che hanno eseguito il trattamento dei dati di J. M. in qualità di cliente possano essere considerati, in base a determinati criteri, destinatari dei dati personali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento generale sulla protezione dei dati, sui quali l’interessato avrebbe diritto di ottenere informazioni.

3)    Se rilevi ai fini del procedimento il fatto che si tratta di una banca che esercita un’attività regolamentata o che J. M. fosse nel contempo dipendente e cliente della stessa.

4)    Se rilevi ai fini della valutazione delle questioni sopra riportate il fatto che il trattamento dei dati di J. M. sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati.

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1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).