Language of document : ECLI:EU:C:2010:579

Causa C‑512/08

Commissione europea

contro

Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Previdenza sociale — Prestazioni mediche previste in un altro Stato membro e che richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti — Requisito della previa autorizzazione — Cure programmate fornite in un altro Stato membro — Differenza tra i livelli di copertura vigenti, rispettivamente, nello Stato membro di iscrizione e nello Stato membro di soggiorno — Diritto dell’iscritto al regime previdenziale ad un intervento della competente istituzione complementare a quello dell’istituzione dello Stato membro di soggiorno»

Massime della sentenza

Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale relativa al rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro

(Art. 49 CE)

Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE uno Stato membro la cui normativa nazionale subordina, escluse situazioni particolari connesse, tra l’altro, allo stato di salute dell’iscritto al sistema previdenziale o all’urgenza delle cure richieste, il rimborso delle spese da parte dell’istituzione competente al requisito della previa autorizzazione, in base al regime di copertura vigente nello Stato membro cui appartiene, per cure programmate in un altro Stato membro e implicanti l’utilizzo di apparecchiature mediche pesanti all’esterno di strutture ospedaliere.

Infatti, per quanto una normativa siffatta sia tale da disincentivare, o addirittura ostacolare, gli iscritti al sistema previdenziale nazionale in questione dal rivolgersi a prestatori di servizi medici stabiliti in un altro Stato membro per ottenere siffatte cure e costituisca quindi, sia per detti assicurati sia per tali prestatori, una restrizione della libera prestazione dei servizi, è pur vero che, considerati i rischi per l’organizzazione della politica della sanità pubblica e per l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale, un requisito siffatto costituisce, allo stato attuale del diritto dell’Unione, una restrizione giustificata. Tali rischi sono connessi alla circostanza che, a prescindere dall’ambito ospedaliero o meno, in cui possono essere installate ed utilizzate, le apparecchiature mediche pesanti tassativamente elencate dalla normativa nazionale in esame devono poter essere oggetto di una politica di pianificazione, come definita da tale normativa, soprattutto per quanto riguarda il loro numero e la loro ripartizione geografica, onde contribuire a garantire sull’intero territorio nazionale un’offerta di cure di alto livello razionalizzata, stabile, equilibrata ed accessibile, ma anche onde evitare, per quanto possibile, gli sprechi di risorse finanziarie, tecniche ed umane.

In assenza di prove di prassi amministrative contrarie al diritto dell’Unione e di eventuali reclami presentati dagli iscritti al sistema previdenziale, una normativa nazionale che, corroborata da almeno una decisione resa da un organo giurisdizionale di ultima istanza, sancisce il principio generale del rimborso, da parte dell’istituzione competente, delle cure fornite agli iscritti al sistema previdenziale nazionale in un altro Stato membro o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se le cure fossero state ricevute nello Stato membro in questione e nei limiti delle spese effettivamente sostenute dall’assicurato, non dà luogo ad una situazione tale da privare gli iscritti al sistema previdenziale nazionale in esame del diritto ad un rimborso complementare nell’ipotesi, valutata nella sentenza 12 luglio 2001, causa C‑368/98, Vanbraekel e a., in cui il rimborso delle spese sostenute per servizi ospedalieri prestati in uno Stato membro di dimora, che risulta dall’applicazione delle norme vigenti in tale Stato, è inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione della normativa vigente nello Stato membro di iscrizione. Questa disposizione, considerata la genericità del suo dettato, include il diritto ad un rimborso complementare a carico dell’istituzione nazionale competente nell’ipotesi considerata in detta sentenza.

(v. punti 27, 28, 32, 37, 42, 43, 51, 57, 58, 67‑69)