Language of document :

Ricorso proposto il 25 novembre 2008 - Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese

(Causa C-512/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet ed E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che,

avendo subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva, in forza dell'art. R-332-4 del Code de la sécurité sociale (Codice della previdenza sociale), il rimborso delle prestazioni mediche conseguibili in ambulatorio e per le quali è necessario il ricorso alle attrezzature mediche pesanti di cui al punto II dell'art. R-712-2 del Code de la Santé Publique (Codice della sanità pubblica),

non avendo previsto, all'art. R-332-4 o in altra disposizione del diritto francese, la possibilità di concedere al paziente, iscritto al sistema previdenziale francese, un rimborso complementare alle condizioni di cui al punto 53 della sentenza 12 luglio 2001, causa C-368/98, Vanbraekel e a.,

    la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza     dell'art. 49 CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione poggia su due censure.

Con la prima di esse, la Commissione contesta l'obbligo, imposto dalla convenuta, di ottenere un'autorizzazione preventiva onde beneficiare del rimborso di determinate cure non ospedaliere dispensate in un altro Stato membro. Sebbene tale obbligo possa in effetti essere giustificato, allorché riguarda prestazioni mediche fornite in una struttura ospedaliera, dall'esigenza di assicurare un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità e nel contempo un controllo dei costi che ne derivano, esso appare tuttavia sproporzionato rispetto a prestazioni non ospedaliere. Vari elementi sono idonei a limitare l'eventuale impatto economico della soppressione di un'autorizzazione preventiva, come la facoltà riconosciuta agli Stati membri di determinare la portata dell'assicurazione malattia di cui beneficiano gli assicurati o le condizioni nazionali di concessione delle prestazioni, purché esse non siano discriminatorie né costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

Con la sua seconda censura, inoltre, la Commissione deplora l'assenza, nel diritto francese, di una disposizione che consenta di concedere al paziente, iscritto alla previdenza sociale francese, un rimborso complementare alle condizioni previste dal punto 53 della sentenza 12 luglio 2001, Vanbraekel e a., e cioè un rimborso corrispondente alla differenza rispetto all'importo cui questi avrebbe avuto diritto qualora le cure ospedaliere gli fossero state dispensate nel proprio Stato membro. Di conseguenza i pazienti iscritti al predetto sistema di previdenza sociale non beneficerebbero appieno dei diritti loro riconosciuti dall'art. 49 CE, così come interpretato dalla Corte.

____________