Language of document : ECLI:EU:F:2007:163

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

20 settembre 2007

Causa F‑111/06

Nikos Giannopoulos

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Domanda di reinquadramento – Parità di trattamento – Esperienza professionale – Obbligo di motivazione – Fatto nuovo – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Giannopoulos chiede, in particolare, l’annullamento della decisione 29 novembre 2005 dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio, che rigetta la sua domanda, presentata ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il suo reinquadramento nel grado, nonché il risarcimento dei danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 2)

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera

(Statuto dei funzionari, artt. 5 e 31, n. 2)

4.      Funzionari – Assunzione – Decisione relativa all’inquadramento nel grado – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 31)

5.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera

(Statuto dei funzionari, artt. 1quinquies, n. 1, e 31, n. 2)

1.      Se, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, qualsiasi funzionario può chiedere all’autorità che ha il potere di nomina di prendere una decisione nei suoi confronti, tale facoltà non consente tuttavia al funzionario di eludere i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso, mettendo indirettamente in questione, tramite una domanda, una decisione anteriore non contestata nei termini. Solo l’esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda finalizzata al riesame di una tale decisione.

Ciò si verifica nel caso della domanda di un funzionario diretta al riesame del suo inquadramento al momento della sua nomina in ruolo, qualora l’amministrazione, anteriormente alla domanda, abbia riesaminato il fascicolo di quest’ultimo unitamente ai fascicoli di altri funzionari il cui inquadramento era pure divenuto definitivo, ai fini del loro reinquadramento, senza tuttavia aver portato tale informazione a conoscenza dell’interessato. Tale circostanza giustifica, infatti, conformemente al principio dell’accesso ad un giudice, il fatto che il Tribunale possa controllare la fondatezza del rifiuto di procedere al reinquadramento del ricorrente.

(v. punti 28 e 31)

2.      Le qualifiche eccezionali che giustificano l’applicazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto devono essere valutate non con riferimento all’intera popolazione, ma rispetto al profilo medio dei vincitori di concorsi, che costituiscono di già una popolazione selezionata in modo assai severo, conformemente a quanto prescritto dall’art. 27 dello Statuto.

Per quanto riguarda la durata dell’esperienza professionale di un funzionario neoassunto, la circostanza che una persona possa far valere numerosi anni di esperienza professionale non può, di per sé, attribuire alla stessa un diritto ad essere nominata nel grado superiore della carriera. Il fatto che tale esperienza sia stata superiore alla durata minima richiesta per presentarsi al concorso vinto dal funzionario non basta da solo a provare il carattere eccezionale della durata di tale esperienza, che va valutata rispetto alla durata dell’esperienza professionale degli altri vincitori di concorsi indetti in base a procedure di selezione analoghe. In ogni caso, anche supponendo che la durata dell’esperienza professionale del funzionario abbia dovuto essere considerata eccezionale, tale valutazione non gli darebbe tuttavia il diritto di essere inquadrato nel grado superiore della sua carriera. Infatti, anche se un funzionario neoassunto soddisfa le condizioni di applicazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto per poter essere inquadrato nel grado superiore della sua carriera, non per questo egli ha un diritto soggettivo a tale inquadramento. Tale valutazione vale a fortiori per un funzionario che non soddisfi tutti i criteri esaminati dall’autorità che ha il potere di nomina nell’ambito della sua valutazione relativa all’esistenza eventuale di qualifiche eccezionali.

Per quanto riguarda la qualità dell’esperienza professionale, essa dev’essere valutata non in astratto, ma unicamente in relazione alle esigenze dell’impiego affidato all’interessato al momento della sua entrata in servizio.

(v. punti 57, 60 e 62-64)

Riferimento:

Corte: 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 30)

Tribunale di primo grado: 5 novembre 1997, causa T‑12/97, Barnett/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑313 e II‑863, punto 50); 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 49); 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑677, punti 56, 57, 65 e 125); 3 ottobre 2002, causa T‑6/02, Platte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑973, punto 38); 17 dicembre 2003, causa T‑133/02, Chawdhry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1617, punto 102); 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1547, punto 92); 15 marzo 2006, causa T‑411/03, Herbillon/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-45 e II-A-2-193, punto 62); 15 marzo 2006, causa T‑429/03, Valero Jordana/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-51 e II-A-2-217, punti 89 e 91), e 10 maggio 2006, causa T‑331/04, R/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 72 e 74)

Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-3 e II-A-1-7, punti 55 e 56)

3.      La possibilità di inquadrare nel grado superiore della carriera un candidato alla funzione pubblica europea particolarmente qualificato, a motivo delle esigenze specifiche del servizio, ha lo scopo di consentire all’istituzione interessata, nella sua qualità di datore di lavoro, di assicurarsi le prestazioni di una persona che rischia, nel contesto del mercato di lavoro, di essere oggetto di numerose proposte da parte di altri datori di lavoro potenziali e, pertanto, di sfuggirle. In ogni caso, l’art. 31, n. 2, dello Statuto impone un raffronto delle qualifiche dell’interessato con le esigenze dell’impiego cui egli è stato assegnato in qualità di funzionario all’atto della sua assunzione.

Di conseguenza, un funzionario neoassunto può provare una violazione, da parte della sua istituzione, delle esigenze specifiche del servizio solo se il bando del concorso da lui vinto, l’avviso di posto vacante relativo al suo primo impiego o la natura delle funzioni da lui effettivamente esercitate nell’ambito di tale impiego comportavano indicazioni a favore del suo inquadramento nel grado superiore della sua carriera.

Al riguardo, l’esistenza, in un determinato momento, di un bisogno accresciuto di funzionari specializzati nel settore del funzionario neoassunto in seno alla sua istituzione non consente, da sola, di concludere che quest’ultima si sia trovata di fronte a difficoltà particolari per assumere personale idoneo a svolgere i compiti di cui trattasi.

(v. punti 67-69 e 71)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1437, punto 112); R/Commissione, cit. (punti 36 e 39)

4.      Anche se è increscioso, in base al dovere di buona amministrazione, che l’amministrazione non abbia ritenuto necessario informare un funzionario del fatto che il suo inquadramento nel grado ha formato oggetto di un riesame da parte dei servizi competenti al fine di un eventuale reinquadramento nel grado superiore della carriera, tale circostanza non comporta una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione con la quale l’autorità che ha il potere di nomina rifiuta il riesame chiesto dall’interessato, qualora tale decisione precisi, in maniera chiara, i criteri e gli indizi sui quali la detta autorità si è fondata per valutare il carattere eccezionale della formazione e dell’esperienza professionale del ricorrente. Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina, una siffatta motivazione è tale da permettere al ricorrente di conoscere il motivo individuale e pertinente sul quale tale autorità si è fondata per negargli l’inquadramento nel grado superiore. Per soddisfare l’obbligo di motivazione non è richiesto che l’autorità che ha il potere di nomina precisi, per giunta, il tipo di formazione e la durata dell’esperienza professionale necessarie per vedersi accordare il grado ulteriore chiesto dal ricorrente, dato che l’esame si effettua caso per caso.

(v. punto 84)

5.      La valutazione delle qualifiche eccezionali di un funzionario ai fini del suo inquadramento nel grado non può essere effettuata astrattamente, ma deve effettuarsi alla luce dell’impiego per il quale egli è assunto. Orbene, il giudice comunitario non può valutare un motivo fondato sulla violazione del principio di parità di trattamento addentrandosi in una valutazione dettagliata delle qualifiche di candidati comparabili, il che potrebbe portarlo a sostituirsi all’autorità che ha il potere di nomina, tenendo così in non cale l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone. Per giunta, la natura della valutazione effettuata caso per caso, conformemente all’art. 31, n. 2, dello Statuto, osta, in linea di principio, a che un funzionario possa utilmente far valere una violazione di tale principio.

(v. punti 94 e 95)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Chawdhry/Commissione, cit. (punto 102); Brendel/Commissione, cit. (punto 129), e R/Commissione, cit. (punto 104)