Language of document : ECLI:EU:F:2014:175

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

25 giugno 2014

Causa F‑47/08 DEP

Willy Buschak

contro

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Ricevibilità – Fondamento giuridico della domanda – Articolo 92 del regolamento di procedura – Interpretazione della domanda – Tardività – Spese di traduzione»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, proposta dinanzi al Tribunale dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound, o, in prosieguo, la «Fondazione») in esito all’ordinanza Buschak/Eurofound (F‑47/08, EU:F:2010:20).

Decisione:      L’importo complessivo delle spese che il sig. Buschak deve rimborsare alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a titolo di spese ripetibili nella causa F‑47/08, Buschak/Eurofound, è fissato in EUR 9 250.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Domanda di liquidazione – Termine di presentazione – Obbligo di presentare la domanda di liquidazione entro un termine ragionevole

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese relative alla fase precontenziosa – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Valutazione alla luce del numero complessivo di ore di lavoro obiettivamente indispensabile per la causa

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Regime linguistico – Scelta della lingua processuale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35)

1.      Una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole oltre il quale la parte che è stata condannata alle spese potrebbe legittimamente ritenere che la parte creditrice abbia rinunciato al suo diritto. Inoltre, la ragionevolezza di un termine deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della causa per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

(v. punto 18)

Riferimento:

Corte: 21 giugno 1979, Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 1; 28 febbraio 2013, Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti 28 e 33

Tribunale di primo grado: 8 marzo 1995, Air France/Commissione, T‑2/93 DEP, EU:T:1995:45, punti 10 e seguenti

2.      Gli onorari dovuti per le prestazioni fornite dall’avvocato di un agente nella fase precontenziosa del procedimento non costituiscono spese ripetibili.

Non sono considerate spese ripetibili neppure gli onorari dovuti dall’amministrazione al proprio avvocato per le sue prestazioni precedenti la presentazione del ricorso. Infatti, al pari degli onorari che l’agente deve al suo avvocato per i suoi interventi nella fase precontenziosa, detti onorari non possono essere considerati quali spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le uniche ripetibili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del suddetto Tribunale. Infatti, è importante che ogni parte possa sostenere la propria causa in condizioni che, alla fine del procedimento, non la pongano in una posizione nettamente meno vantaggiosa rispetto alla controparte. Ebbene, ciò si verificherebbe qualora l’agente dovesse attendersi, in caso di rigetto del suo ricorso, di sopportare gli onorari dell’avvocato del quale si è avvalsa l’amministrazione fin dalla fase precontenziosa, mentre in caso di accoglimento del suo ricorso, egli non potrebbe recuperare gli onorari versati per prestazioni sostenute nella stessa fase del procedimento. Inoltre, la prospettiva di dover, eventualmente, sopportare spese afferenti a prestazioni della fase precontenziosa di importo elevato può ostacolare l’accesso al giudice e pregiudicare quindi in modo significativo il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 giugno 1998, Altmann e a./Commissione, T‑177/94 DEP, T‑377/94 DEP e T‑99/95 DEP, EU:T:1998:139, punto 18; 10 dicembre 2008, Nardone/Commissione, T‑57/99, EU:T:2008:555, punto 139

3.      Il giudice non è vincolato al conteggio prodotto dalla parte che intende recuperare le spese, ma deve tener conto soltanto del numero complessivo di ore di lavoro che può apparire obiettivamente indispensabile per la causa. Tuttavia, la voce «assunzione di istruzioni ed elaborazione di progetti» presente più volte nel dettaglio delle prestazioni di un difensore, per il periodo successivo alla presentazione del ricorso, costituisce soltanto una formulazione in termini generici, che pone il Tribunale della funzione pubblica nella condizione di valutare in modo necessariamente restrittivo il carattere obiettivamente indispensabile delle suddette prestazioni. Lo stesso dicasi per le indicazioni contenute in una domanda di liquidazione delle spese, stando alle quali il difensore avrebbe dovuto «formulare le osservazioni necessarie» e «fornire tutta la consulenza generale».

Inoltre, allorché il difensore di una parte ha già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, occorre tener conto del fatto che tale difensore dispone di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il suo lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessaria ai fini del procedimento contenzioso.

(v. punti 38, 40 e 42)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 dicembre 2010, Le Levant 015 e a./ Commissione, T‑34/02 DEP, EU:T:2010:559, punto 43; 8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P, EU:T:2014:171, punto 38

Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 29; 25 ottobre 2012, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punto 21

4.      In forza dell’articolo 257, sesto comma, TFUE, dell’articolo 64 dello Statuto della Corte e dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato I di detto Statuto, le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea relative al regime linguistico sono applicabili al Tribunale della funzione pubblica. Orbene, risulta dall’articolo 35, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento di procedura che la parte ricorrente ha il diritto di scegliere la lingua processuale. Tali disposizioni sono intese segnatamente a tutelare la posizione di una parte che intende contestare la legittimità di un provvedimento amministrativo emanato dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla lingua utilizzata a tal fine dall’istituzione interessata.

Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), TFUE e l’articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconoscono a chiunque il diritto di rivolgersi alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione in una delle lingue dei Trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Ebbene, se è vero che tali disposizioni non regolamentano l’uso delle lingue all’interno delle suddette istituzioni, organi e organismi e che la loro applicazione ai rapporti di lavoro nell’ambito della funzione pubblica europea non è chiara, occorre tuttavia osservare che un soggetto che non sia più agente di un’istituzione quando presenta il suo ricorso nella causa principale espone, con tale ricorso, la controversia che lo vede opposto a quest’ultima. Egli poteva quindi scegliere la lingua processuale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica a prescindere dalla lingua o dalle lingue di lavoro dell’ex istituzione di appartenenza e spettava a quest’ultima adeguarsi a tale scelta senza far ricadere su di lui il relativo onere.

(v. punti 44, 46 e 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 giugno 1996, BP Chemicals/Commissione, T‑11/95, EU:T:1996:91, punto 9

Tribunale della funzione pubblica: 7 marzo 2012, BI/Cedefop, F‑31/11, EU:F:2012:28, punto 18