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Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 - Aitic Penteo / UAMI - Atos Worldline (PENTEO)

(Causa T-585/10) 

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PENTEO - Marchi del Benelux e internazionale denominativi anteriori XENTEO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aitic Penteo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgio)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 774/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Atos Worldline SA e l'Aitic Penteo, SA

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L'Aitic Penteo, SA è condannata alle spese.

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1 - GU C 63 del 26.2.2011.