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Ricorso presentato il 22 febbraio 2010 - Regione Puglia/Commissione

(Causa T-84/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (Bari, Italia) (rappresentanti: F. Brunelli, avvocato, A. Aloia, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata.

Con vittoria di spese, onorari e competenze, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è finalizzato all'annullamento della decisione della Commissione Europea n. C(2009)10350 del 22 dicembre 2009, con la conferma della sola previsione di cui all'articolo 4, concernente la soppressione di una parte della partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) destinato al programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000 - 2006.

Tale provvedimento è richiesto in virtù di precise contestazioni mosse dalla Regione Puglia in merito alla correttezza e fondatezza delle censure sollevate dalla Commissione nei confronti della stessa Regione, nonché alla illegittimità ed erroneità delle metodologie impiegate dalla Commissione per la valutazione dei risultati degli audit condotti nel 2007 e nel 2009.

Più nel dettaglio, la Regione Puglia ritiene che la decisione sia stata assunta sulla base della circostanza che:

le verifiche condotte dai commissari comunitari e poste a fondamento della decisione non sono state eseguite in maniera appropriata e puntuale;

i risultati ai quali essi sono pervenuti, per ciascun asse e per ciascuna misura, e per tutte le verifiche compiute, non hanno trovato riscontro e supporto nella documentazione esaminata e depositata e, in alcuni casi, sono maturati senza la necessaria valutazione della normativa di settore;

in ogni caso, sotto un profilo metodologico, le valutazioni compiute non sono idonee a confermare e suffragare i giudizi conclusivi della Commissione, che appaiono, peraltro, apodittici, in quanto non adeguatamente motivati e/o provati.

Nondimeno, la Commissione non ha tenuto in nessuna considerazione:

i differenti risultati degli audit condotte dalla Corte dei Conti europea ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana;

le osservazioni e le contestazioni sollevate, di volta in volta, in maniera circostanziata, documentata e puntuale, dalla Regione in risposta alle censure articolate ed alle richieste formulate dalla stessa Commissione e, inoltre,

la Commissione ha violato il dovere di cooperazione che deve animare i rapporti tra la medesima ed il soggetto beneficiario del finanziamento, assumendo determinazioni e formulando giudizi prima ancora di aver ricevuto ed esaminato le risposte ed i chiarimenti richiesti dalla stessa alla Regione Puglia.

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