Language of document : ECLI:EU:C:2016:224

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 7 aprile 2016 (1)

Causa C‑222/15

Hőszig kft

contro

Alstom Power Thermal Services

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs, Ungheria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23, paragrafo 1 – Proroga di competenza – Clausola attributiva della competenza ai giudici di una determinata città di uno Stato membro – Condizioni generali di contratto»





1.        La presente controversia, che verte sul procedimento di diritto civile pendente tra due società e solleva una serie di questioni attinenti alla nozione di «clausola attributiva di competenza» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (2), permetterà alla Corte di esaminare taluni aspetti fondamentali nel settore della proroga di competenza in base al regolamento in parola.

 Contesto normativo

2.        L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 593/2008 (3), recante il titolo «Campo d’applicazione materiale», prevede, nel suo secondo paragrafo, quanto segue:

«2.      Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:

(…)

e)      i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;

(…)».

3.        Il capo II del regolamento n. 44/2001 reca il titolo «Competenza». La sua sezione 7, dal titolo «Proroga di competenza», contiene due articoli (l’articolo 23 e l’articolo 24). L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento in parola ha il seguente contenuto:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

4.        La Höszig, ricorrente nel procedimento principale, è una persona giuridica con sede in Ungheria, mentre la dante causa della Alstom Power Thermal Services (convenuta) (4) è una persona giuridica avente la propria sede in Francia. La dante causa della Alstom intendeva investire, nell’ambito di un programma su vasta scala, in una centrale elettrica già esistente in Francia.

5.        La dante causa della Alstom ha invitato, tra le altre, la Höszig a presentare un’offerta; il relativo capitolato d’oneri conteneva un elenco degli articoli che dovevano essere prodotti e che costituivano l’oggetto del contratto, nonché una descrizione delle specifiche tecniche richieste a tal riguardo e le condizioni generali di contratto applicate dalla dante causa della Alstom vigenti nel dicembre 2008. Quest’ultima inviava il suddetto capitolato d’oneri alla Höszig tramite posta elettronica il 18 agosto 2009.

6.        La Höszig presentava un’offerta per la realizzazione del progetto sulla cui base le parti hanno concluso diversi contratti di appalto per la realizzazione di strutture metalliche che dovevano essere fabbricate in Ungheria e successivamente collocate in centrali elettriche situate in Francia. I contratti relativi al progetto sono stati conclusi tra le parti a distanza.

7.        Il primo contratto, concluso il 16 dicembre 2010, conteneva un elenco intitolato «Documentazione utilizzata», in cui figuravano le seguenti voci:

«1)      Il presente buono d’ordine;

2)      la specificazione tecnica con riferimento T91000001 /1200 rev. C;

3)      le condizioni generali di acquisto della [dante causa della Alstom] (dicembre 2008).

Detti documenti si applicano al presente ordine».

8.        Nell’ultima pagina del contratto si precisava che «il buono d’ordine elenca tutti i documenti e le informazioni più importanti necessari per l’esecuzione del contratto. È necessario assicurarsi di possedere tali documenti con il corretto riferimento, nonché i relativi documenti di accompagnamento. In caso contrario, si prega di richiedere per scritto la documentazione mancante».

9.        L’ultimo paragrafo del contratto precisava che «il prestatore dichiara di conoscere e accettare le condizioni del presente buono d’ordine, le vigenti condizioni generali di contratto allegate al contratto e le condizioni stabilite in eventuali accordi o contratti quadro».

10.      A norma della clausola 23.1 delle «condizioni generali di acquisto», dal titolo «legge applicabile e risoluzione delle controversie», «il buono d’ordine e la sua interpretazione sono assoggettati alla legge francese. Non è applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980. Qualsiasi controversia derivante o connessa alla validità, alla limitazione, all’esecuzione o chiusura dell’ordine che non possa essere risolta amichevolmente tra le parti sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi, anche per quanto riguarda i procedimenti accelerati, le decisioni di sospensione e le misure cautelari».

11.      Tra le parti è sorta una controversia vertente sull’esecuzione dei contratti e la Höszig ha agito giudizialmente dinanzi al Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs), quale giudice competente del luogo di esecuzione.

12.      In base a quanto riferito dal giudice del rinvio, la ricorrente invoca l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, in materia di «Consenso e validità sostanziale», e adduce che, evidentemente, non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la legge francese, giacché l’oggetto del contratto era il prodotto da essa fabbricato e il luogo di esecuzione della prestazione, come anche il luogo di fabbricazione, era il suo stabilimento in Ungheria, con la conseguenza che l’intero processo di fabbricazione, fino al momento della consegna alla committente, si è svolto in tale paese.

13.      Alla luce dei suesposti argomenti, la ricorrente afferma che, visto il riferimento a un’interpretazione conforme al diritto ungherese, il rapporto tra le «condizioni generali di acquisto» e i contratti deve essere esaminato in base a detto diritto.

14.      La ricorrente sostiene che ‑ ai sensi degli articoli 205/A e 205/B del codice civile ungherese, relativi all’inserimento delle condizioni generali di acquisto nelle clausole contrattuali ‑ le «condizioni generali di acquisto» della dante causa della convenuta non possono costituire parte integrante dei contratti conclusi dalle parti.

15.      Per tale motivo, secondo la ricorrente, la clausola sul diritto applicabile contenuta nelle «condizioni generali di acquisto» della dante causa della convenuta non sarebbe pertinente, dovendo trovare applicazione al riguardo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 in base al quale il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese in cui il prestatore di servizi ‑ ossia la ricorrente ‑ ha la residenza abituale.

16.      Per quanto riguarda la competenza del giudice ungherese, la ricorrente osserva che – posto che le «condizioni generali di acquisto» della dante causa della convenuta, per le ragioni appena esposte, non costituiscono parte integrante dei contratti ‑ tale competenza deve essere stabilita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, secondo cui competente a conoscere della controversia è il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, ossia il Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs).

17.      La ricorrente deduce inoltre, in via subordinata e per il caso in cui il giudice dovesse stabilire che le «condizioni generali di acquisto» della dante causa della convenuta costituiscono parte integrante dei contratti, che la clausola attributiva di competenza contenuta nelle suddette condizioni generali di contratto non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, posto che tale clausola fa riferimento al «foro di Parigi». In primis, Parigi non è uno Stato membro ma una città e, in secondo luogo, il rinvio al «foro di Parigi» non designa un determinato organo giurisdizionale, bensì l’insieme degli organi giurisdizionali che operano all’interno della circoscrizione amministrativa di detta città.

18.      Il giudice del rinvio spiega inoltre che la convenuta eccepisce la sua incompetenza, facendo valere la clausola 23 delle «condizioni generali di acquisto» della sua dante causa, relativa a «merci e servizi», che disciplina le questioni relative al diritto applicabile e alla risoluzione delle controversie.

19.      Secondo la convenuta, le «condizioni generali di acquisto» costituiscono parte integrante dei contratti e, per tale motivo, in virtù della clausola 23 di tali condizioni, il giudice ungherese non è competente a dirimere le controversie derivanti dai contratti. La convenuta afferma quindi che la ricorrente non ha proposto la sua azione dinanzi al giudice competente.

20.      A detta della convenuta, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 permette di valutare se sia ragionevole applicare il diritto francese in ordine alla manifestazione del consenso.

21.      La convenuta ritiene che, in virtù degli articoli 3, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, e alla luce delle circostanze, la scelta del diritto francese quale legge applicabile ai fini di stabilire l’effetto del comportamento della ricorrente è assolutamente ragionevole: la dante causa della convenuta era infatti una subappaltatrice dell’impresa risultata aggiudicataria nell’ambito di una procedura di appalto pubblico svolta in Francia in relazione a un importante investimento nelle centrali elettriche francesi; il diritto francese è la legge regolatrice della convenuta e, in relazione ai lavori aggiudicati in esito a detta procedura di appalto pubblico, la convenuta e la ricorrente sono legate da un rapporto contrattuale di ampia portata, composto di svariati strumenti contrattuali, per la fabbricazione di strutture metalliche. Di conseguenza, per le ragioni appena esposte, la convenuta afferma che la designazione della legge regolatrice di una delle parti, segnatamente dell’acquirente, è una scelta perfettamente logica e conforme alle pratiche commerciali, in particolare quando l’oggetto della compravendita sarà utilizzato nel paese dell’acquirente, in un mercato altamente regolamentato; appare quindi opportuno applicare il diritto francese al fine di valutare il comportamento della ricorrente.

22.      Secondo la convenuta, la clausola attributiva di competenza contenuta nell’articolo 23 delle «condizioni generali di acquisto» è del tutto conforme all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, posto che i giudici di Parigi sono organi giurisdizionali di uno Stato membro (la Francia). Il fatto che il foro di Parigi non rappresenti la totalità degli organi giurisdizionali francesi non inficia la validità della clausola attributiva di competenza. La convenuta ritiene che l’interpretazione restrittiva proposta dalla ricorrente non tenga conto del considerando 14 del regolamento n. 44/2001, che impone che sia rispettata l’autonomia delle parti.

23.      È nell’ambito di detto procedimento che, con ordinanza del 4 maggio 2015, pervenuta alla Corte il 15 maggio 2015, il Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs) ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

«I –      In relazione al regolamento [n. 593/2008]:

1)      Se il giudice di uno Stato membro possa interpretare l’espressione “dalle circostanze risulta” di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, nel senso che l’esame “delle circostanze da prendere in considerazione” per stabilire se sia ragionevole credere che un contraente non abbia dato il proprio consenso secondo la legge del paese in cui ha la residenza abituale, deve riferirsi alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.

1.1.      Se l’effetto cui si riferisce l’articolo 10, paragrafo 2, derivante dalla situazione descritta al precedente punto 1, debba essere interpretato nel senso che, avendo un contraente fatto riferimento [alla legge del suo paese di residenza abituale], qualora, dalle circostanze di cui tener conto, risulti che la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 non sarebbe stato un effetto ragionevole del comportamento del contraente, il giudice debba verificare l’esistenza e la validità della clausola contrattuale in base alla legge del paese della residenza abituale del contraente autore di detto riferimento.

2)      Se il giudice di detto Stato membro possa interpretare l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 nel senso che il giudice ‑ tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie ‑ può valutare discrezionalmente se, alla luce delle circostanze da prendere in considerazione, la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, non fosse un effetto ragionevole del comportamento del contraente.

3)      Nel caso in cui – conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 – un contraente si riferisca alla legge del paese in cui risiede abitualmente al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, se il giudice di uno Stato membro debba prendere in considerazione la legge del paese della residenza abituale di detto contraente, nel senso che, in base a tale legge e alle menzionate “circostanze”, non era ragionevole da parte di tale contraente dare il proprio consenso alla legge designata nel contratto.

3.1.      In tale caso, se sia contraria al diritto dell’Unione l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui l’esame delle “circostanze” effettuato al fine di stabilire se si possa ragionevolmente credere che il consenso non sia stato dato, si riferisce alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.

II.      In relazione al regolamento [n. 44/2001]:

1)      Se risulti contraria all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro, secondo cui è necessario designare un giudice specifico o se – alla luce del considerando 14 di detto regolamento – sia sufficiente che dalla formulazione si deduca inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti.

1.1.      Se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui una clausola attributiva di competenza inclusa nelle condizioni generali di acquisto di uno dei contraenti, con la quale le parti hanno stabilito che le liti derivanti o connesse alla validità, all’esecuzione o alla chiusura di un ordine, che non possano essere risolte amichevolmente tra le parti, rimarranno assoggettate alla competenza esclusiva e definitiva dei giudici di una città di un determinato Stato membro ‑ segnatamente il foro di Parigi ‑ è sufficientemente precisa, poiché dalla sua formulazione – alla luce del considerando 14 del regolamento in questione ‑ si deduce inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti in relazione allo Stato membro designato».

24.      Hanno presentato osservazioni scritte la Alstom, il governo ungherese e la Commissione europea. Queste ultime due parti hanno anche presenziato all’udienza del 21 gennaio 2016.

 Analisi

 Osservazioni preliminari

25.      Il giudice del rinvio desidera stabilire se esso sia competente a dirimere la controversia che gli è stata sottoposta. Nel farlo, esso sottopone alla Corte di giustizia due questioni. La prima riguarda l’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 593/2008, mentre la seconda è diretta a ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001.

26.      L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 593/2008 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le «convenzioni sul foro competente». Detto regolamento non può pertanto avere alcun ruolo nella determinazione della competenza.

27.      Quello che il giudice del rinvio desidera essenzialmente accertare è se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 osti a una clausola attributiva di competenza, inserita nelle condizioni generali di contratto di una delle parti, in base alla quale le controversie tra le parti sono assoggettate alla competenza esclusiva e definitiva dei giudici di una determinata città di uno Stato membro, nel caso di specie, della città di Parigi. È questa la questione cui, a mio avviso, la Corte deve dare risposta.

28.      Nelle presenti conclusioni citerò più volte la giurisprudenza della Corte sulla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), poiché, atteso che il regolamento n. 44/2001 sostituisce detta Convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle sue disposizioni vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti possano essere qualificate come equivalenti (6). In particolare, la Corte ha già espressamente stabilito che così è nel caso dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, formulati in modo pressoché identico (7).

29.      Le clausole attributive di competenza assumono un’importanza enorme nell’ambito delle controversie internazionali (8). L’articolo 23, che è stato correttamente descritto come una delle più importanti disposizioni del regolamento n. 44/2001 (9), è volto a dare attuazione all’autonomia delle parti nell’ambito del sistema del regolamento n. 44/2001 (10). Il suo obiettivo è quello di garantire la certezza del diritto permettendo di prevedere in modo affidabile il foro competente (11). L’effetto di una clausola attributiva di competenza è quello di escludere la competenza stabilita, in particolare, dagli articoli da 2 a 5 del regolamento n. 44/2001 (12). Si può pertanto affermare che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 «ha precedenza» (13) sulle altre disposizioni del regolamento in materia di competenza.

30.      L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 riguarda soltanto la proroga di competenza e non le disposizioni sostanziali di un contratto. La Corte ha così stabilito, nella causa Benincasa, che «una clausola attributiva di competenza che risponde ad una finalità di procedura, è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione che persegue l’istituzione di regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale. Viceversa le disposizioni sostanziali del contratto principale in cui è inserita la clausola nonché qualsiasi contestazione in merito alla validità di quest’ultimo sono disciplinate dalla lex causae che è determinata dal diritto internazionale privato dello Stato del foro» (14). Una clausola attributiva di competenza è quindi indipendente dalla futura sorte del contratto tra le parti (15).

31.      La Corte ha inoltre ritenuto, a partire dalla causa Powell Duffryn, che la nozione di «clausola attributiva di competenza» di cui all’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata non già come un semplice rinvio al diritto interno di questo o quello Stato interessato, bensì come una nozione autonoma (16).

32.      In base a una giurisprudenza costante, quindi, l’articolo 23, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che l’elezione del foro in una clausola attributiva di competenza può essere valutata solo in base a considerazioni che siano collegate ai requisiti previsti nell’articolo in parola. Considerazioni relative ai collegamenti tra il foro prescelto e il rapporto controverso, alla fondatezza della clausola e alle norme sostanziali in vigore dinanzi al foro prescelto sono estranee a tali requisiti (17).

33.      La Corte ha dichiarato che, subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all’esistenza di una «convenzione» tra le parti, detta disposizione vincola il giudice adito all’obbligo di esaminare innanzitutto se la clausola che gli attribuisce la competenza abbia realmente costituito oggetto del consenso delle parti, che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti dall’articolo 23 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sussista effettivamente (18).

34.      In altre parole, la Corte ritiene che l’esistenza di una convenzione possa essere desunta dal rispetto dei requisiti formali sanciti nell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

35.      Chiaramente, una convenzione, tenuto conto in particolare della questione del consenso, è, per sua natura, composta anche di elementi soggettivi, al di là di requisiti puramente formali, il che porta a chiedersi in che misura tali elementi soggettivi siano disciplinati dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e se ‑ o meglio in che misura ‑ tale disposizione permetta di fare riferimento alla legge nazionale rispetto a tutti gli altri requisiti di una convenzione, quali la capacità giuridica, i vizi del consenso (19) e così via (20). La linea di demarcazione tra, precisamente, gli elementi che ricadono all’interno e all’esterno dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non è quindi ad oggi del tutto chiara (21).

36.      Ciò detto, faccio osservare alla Corte che la presente controversia può essere risolta sulla base della giurisprudenza esistente e non comporta, essa stessa, a mio avviso, una discussione generale sulla suddetta linea di demarcazione.

37.      Spetta ovviamente al giudice del rinvio stabilire se la clausola attributiva della competenza sia stata effettivamente oggetto di consenso tra le parti. Sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi da 28 a 33 delle presenti conclusioni e delle informazioni a mia disposizione, propendo a ritenere che sia così.

 Consenso

38.      Al fine di stabilire se vi sia stato, tra le parti, un consenso manifestato in maniera chiara e precisa, come richiesto dalla succitata giurisprudenza della Corte, occorre valutare se siano stati soddisfatti i requisiti formali previsti dall’articolo 23, paragrafo 1.

39.      Due questioni meritano un esame più attento, ossia se la forma scritta richiesta dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), sia stata soddisfatta e se l’indicazione «foro di Parigi» sia sufficientemente precisa.

40.      Ritengo che occorra dare risposta affermativa ad entrambe le domande.

41.      La Corte ha ritenuto che «è rispettato il requisito della forma scritta stabilito dall’articolo 17, primo comma, della Convenzione, nel caso in cui la clausola attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle parti e stampate a tergo del contratto, solo se il contratto sottoscritto da entrambe le parti contiene un richiamo espresso (22) a dette condizioni generali» (23).

42.      La clausola 23 delle condizioni generali di contratto della dante causa della Alstom, direttamente richiamate dal contratto, sancisce chiaramente e inequivocabilmente la competenza del foro di Parigi.

43.      Per quanto attiene alla questione se l’espressione «foro di Parigi» sia sufficientemente precisa, tenderei a dare, nel caso di specie, una risposta affermativa. La Corte ha stabilito che l’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles non può essere interpretato nel senso che richiede che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo. È sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie (24). Inoltre, per quanto attiene all’argomento secondo cui vi sarebbero vari giudici all’interno di Parigi potenzialmente competenti a pronunciarsi su questioni come quelle oggetto del procedimento in esame, la Corte ha stabilito nella causa Meeth (25) che l’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles non può interpretarsi nel senso che esso sia diretto a escludere la possibilità, per le parti, di designare uno o più giudici al fine del regolamento di eventuali controversie (26).

44.      Resta la questione della determinazione della legge sulla base della quale deve essere individuato il giudice di Parigi competente. Vorrei citare, a questo proposito, le parole pronunciate dall’avvocato generale Capotorti, nella causa Meeth, con riferimento a una clausola che designava i giudici di uno Stato: «[m]i sembra evidente che una clausola così formulata implicitamente rinvia al sistema delle regole di competenza territoriale, per valore [della causa] e per materia vigenti nello Stato indicato, al fine di determinare esattamente il giudice dinanzi al quale l’azione va proposta» (27). Nella sentenza emanata nella causa in parola (28), la Corte pare dare ciò per scontato e non argomenta ulteriormente al riguardo. A mio avviso, lo stesso ragionamento si applica nel caso di specie. È il diritto processuale francese a disciplinare, nello specifico, quale sia il giudice di Parigi competente (29).

 Regolamento (UE) n. 1215/2012 e Convenzione dell’Aia del 2005

45.      Come noto, il regolamento n. 44/2001 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (30). Quest’ultimo, in base alle disposizioni transitorie ivi contenute nell’articolo 66 (31), non si applica alla controversia oggetto del procedimento principale. Tuttavia, posto che uno degli obiettivi centrali della rifusione era quello di migliorare l’efficacia degli accordi in materia di competenza, seppur rispetto al rapporto con la litispendenza (32), propongo di esaminare velocemente il nuovo testo.

46.      L’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 prevede ora che «[q]ualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro» (33).

47.      Si potrebbe eccepire che detta nuova formulazione copre ora tutte le questioni di diritto sostanziale, compresi i requisiti di una clausola, e che la nuova formulazione cerca quindi di modificare l’orientamento della giurisprudenza della Corte in materia di determinazione autonoma dell’effettiva sussistenza del consenso (34). Sarei però cauto nel ritenere che sia così. L’espressione «salvo che» sembra far riferimento al fatto che si debba presumere la validità di una clausola attributiva di competenza (35). Inoltre, non vi è alcun elemento nella genesi della rifusione indicante che essa fosse diretta a modificare o influenzare la giurisprudenza della Corte sul punto (36). La formulazione sembra piuttosto rispecchiare ora l’approccio adottato dall’avvocato generale Slynn nella causa Elefanten Schuh, secondo cui, al fine di accertare l’esistenza di una clausola attributiva di competenza nell’ambito di materie non disciplinate dal diritto dell’Unione (37), occorre fare riferimento alla legge dello Stato membro i cui giudici sono stati designati (38). Di contro, a norma dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, si potrebbe piuttosto ritenere che tale questione sia rimessa alla legge dello Stato membro i cui giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla questione.

48.      Ad ogni buon conto, nel caso di specie non vi solo elementi indicanti la presenza di dubbi quanto alla validità sostanziale della clausola attributiva di competenza. Non è quindi necessario alcun riferimento a una legge sostanziale.

49.      La ragione principale per cui la formulazione citata è stata inserita in quello che è oggi l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, va individuata, a mio avviso, nell’esigenza di uniformare l’articolo in parola al testo dell’articolo 5 della Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro (39) entrata in vigore il 1° ottobre 2015 (40). In base al paragrafo 1 della suddetta disposizione, «[i]l giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l’accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato» (41).

50.      L’Unione è sia membro della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (42), sia parte contraente della Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro (43). Posto che l’ambito coperto dalla Convenzione ricade nel settore in cui l’Unione ha, in forza dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, esercitato la sua competenza, sussiste un interesse a coordinare il più possibile la Convenzione e il sistema istituito dall’Unione all’interno dei suddetti regolamenti.

51.      Più in generale, in forza dell’articolo 3, lettera b), della Convenzione dell’Aia del 2005, salvo espressa disposizione contraria delle parti, l’accordo di scelta del foro che designa i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente si considera esclusivo. Inoltre, come osserva correttamente la Commissione, la relazione esplicativa della Convenzione (44) affronta specificamente la questione delle convenzioni che fanno riferimento, in generale, ai giudici di uno Stato o a uno o più giudici specifici di esso (45).

 Conclusione

52.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla seconda questione sollevata dal Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs):

Una clausola inclusa nelle condizioni generali di contratto di uno dei contraenti e cui è fatto riferimento nel contatto tra le parti che attribuisce ai giudici di una determinata città di uno Stato membro competenza esclusiva e definitiva a dirimere le controversie che non possano essere risolte amichevolmente tra di esse, deve essere interpretata come «clausola attributiva di competenza» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2–      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3–      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).


4 – In prosieguo: la «dante causa della Alstom».


5–      GU 1972, L 299, pag. 32, come modificata dalle Convenzioni successive relative all’adesione di ulteriori Stati membri alla Convenzione in parola.


6–      Sentenza TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 36 e giurisprudenza citata).


7 – V. sentenza Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 19).


8 – V. Hess, B., Europäisches Zivilprozessrecht, C.F. Müller, Heidelberg, 2010, pag. 310, punto 128.


9 – V. Magnus, U., in U. Magnus e P. Mankowski, Brussels I Regulation, 2ª ed., Sellier, 2012, Monaco di Baviera, articolo 23, punto 1.


10 – V. anche il considerando 14 del regolamento n. 44/2001, secondo cui «[f]atti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente (…)».


11 – V. sentenza Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 28).


12 – V., ad esempio, sentenza Galeries Segoura (25/76, EU:C:1976:178, punto 6).


13 – Per impiegare la terminologia utilizzata da Magnus, U., in U. Magnus e P. Mankowski, Brussels I Regulation, 2ª ed., Sellier, 2012, Monaco di Baviera, articolo 23, punto 15.


14 – V. sentenza Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 25).


15 – V. Kropholler, J., von Hein, J., Europäisches Zivilprozessrecht, Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte (sul Meno), 9ª ed., 2011, articolo 23 EuGVO, punto 17.


16 – V. sentenze Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, punti 13 e 14), e Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 21).


17 – V. sentenza Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 52).


18 – V. sentenze MSG (C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 15 e giurisprudenza citata), ed El Majdoub (C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 29).


19 – «Vice du consentement» nella terminologia giuridica francese.


20 – La questione della legge nazionale applicabile a tali aspetti è oggetto di discussione in dottrina, v. Kropholler, J., von Hein, J., Europäisches Zivilprozessrecht, Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte (sul Meno), 9ª ed., articolo 23 EuGVO, punto 28.


21 – V., tra i tanti, Gebauer, M., «Das Prorogationsstatut im Europäischen Zivilprozessrecht», in H. Kronke/K. Thorn (a cura di), Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren, Festschrift für Bernd von Hoffmann zum 70. Geburtstag, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 2001, pagg. 577‑588, in particolare pag. 577.


22 – Il corsivo è mio.


23 – V. sentenza Estasis Salotti di Colzani (24/76, EU:C:1976:177, punto 10). V. anche Torbus, A., Umowa Jurysdykcyjna w Systemie Międzynarodowego Postępowania Cywilnego, Toruń, 2012, pag. 262.


24 – V. sentenza Coreck(C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 15).


25 – Sentenza Meeth (23/78, EU:C:1978:198).


26 – V. sentenza Meeth (23/78, EU:C:1978:198, punto 5).


27 – V. conclusioni dell’avvocato generale Capotorti nella causa Meeth (23/78, EU:C:1978:183, paragrafo 2).


28 – Sentenza Meeth (23/78, EU:C:1978:198).


29 – V. anche il paragrafo 51 infra.


30 – Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


31 – In base al primo punto della disposizione in parola, il regolamento n. 1215/2012 si applica solo alle azioni proposte alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.


32 – V. considerando 22 del regolamento n. 1215/2012 e relazione che accompagna la proposta della Commissione, COM(2010) 748 definitivo, Bruxelles, 14 dicembre 2010, pagg. 3 e 4, disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0748:FIN:IT:PDF.


33 – Il corsivo è mio.


34 – Tale possibilità è menzionata da Magnus, U., in U. Magnus e P. Mankowski, Brussels I bis Regulation, Verlag Otto Schmidt, Colonia, 2016, articolo 23, punto 79a, anche se detto autore non condivide in realtà tale opinione.


35 – V. anche Lenaerts, K., Stapper, Th., «Die Entwicklung der Brüssel I‑Verordnung im Dialog des Europäischen Gerichtshofs mit dem Gesetzgeber», in: 78 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ), 2014, pagg. 252‑293, in particolare pag. 282; e Magnus, U., in U. Magnus e P. Mankowski, Brussels I bis Regulation, Verlag Otto Schmidt, Colonia, 2016, articolo 25, punto 79a.


36 – V. Magnus, U., in U. Magnus e P. Mankowski, Brussels I bis Regulation, Verlag Otto Schmidt, Colonia, 2016, articolo 25, punto 79a.


37 – V. paragrafo 35 supra.


38 – Conclusioni dell’avvocato generale Slynn nella causa Elefanten Schuh (150/80, EU:C:1981:112, pag. 1698). V. anche Mankowski, P., in Rauscher, T. (a cura di), Brüssel Ia‑VO, 4ª ed., Verlag Otto Schmidt, Colonia, 2016, articolo 25, punto 26.


39 – Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, disponibile alla pagina Internet https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid= 98.


40 – Ossia dopo la data di riferimento della presente controversia o la data in cui il giudice nazionale ha rinviato la causa alla Corte di giustizia.


41 – Il corsivo è mio.


42 – V. decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, sull’adesione della Comunità alla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (2006/719/CE), GU L 297, pag. 1.


43 – L’Unione ha sottoscritto e ratificato la Convenzione in parola. Posto che l’Unione ha competenza per tutte le materie disciplinate dalla Convenzione, gli Stati membri dell’Unione (ad eccezione della Danimarca, v. articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca) sono automaticamente vincolati a tale Convenzione in forza della sua ratifica da parte dell’Unione. Attualmente 29 soggetti sono vincolati dalla Convenzione di cui trattasi: l’Unione europea, 27 dei suoi Stati membri (tutti, ad eccezione della Danimarca) e il Messico, V. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid= 98.


44 – Relazione esplicativa della Convenzione dell’Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro a firma di Trevor Hartley e Masato Dogauchi (in prosieguo: la «relazione esplicativa»), disponibile all’indirizzo https://assets.hcch.net/upload/expl37final.pdf.


45 – V. punto 103 della relazione esplicativa: «Thus an agreement designating “the courts of France” is regarded as exclusive for the purposes of the Convention, even though it does not specify which court in France will hear the proceedings and even though it does not explicitly exclude the jurisdiction of courts of other States. In such a case, French law will be entitled to decide in which court or courts the action may be brought. Subject to any such rule, the plaintiff may choose any court in France [Un accordo con cui sono designati i “giudici francesi” è quindi considerato esclusivo ai fini della Convenzione, anche se non specifica quale giudice sarà chiamato in Francia a pronunciarsi nel procedimento e anche se non esclude espressamente la competenza dei giudici di altri Stati. In un tal caso, la legge francese è chiamata a stabilire dinanzi a quale o dinanzi a quali giudici l’azione può essere proposta. Ferma restando tale regola, l’attore può scegliere qualsiasi giudice in Francia]».