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Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 – DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione

(Causa T-533/10)1

(«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE – Modifica del regime di finanziamento – Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto – Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto – Influenza diretta del gettito tributario sull’importanza dell’aiuto – Proporzionalità»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Tres Cantos, Spagna) (rappresentanti: H. Brokelmann e M. Ganino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna); e Telefónica Móviles España, SA (Madrid) (rappresentanti: F. González Díaz e F. Salerno, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna, (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcamo e M. Muñoz Pérez, successivamente M. Muñoz Pérez, poi S. Centeno Huerta e N. Díaz Abad, successivamente N. Díaz Abad e infine M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); e Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madrid) (rappresentanti: A. Martínez Sánchez e J. Rodríguez Ordóñez, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario, le spese della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), comprese quelle attinenti al procedimento sommario, nonché le spese della Commissione europea, incluse quelle inerenti al procedimento sommario, ad esclusione delle spese sostenute da quest’ultima per l’intervento della Telefónica de España, SA e della Telefónica Móviles España, SA.

La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España sopporteranno le proprie spese e, congiuntamente, quelle sostenute dalla Commissione per il loro intervento.

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

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1 GU C 30 del 29.1.2011.