Language of document : ECLI:EU:T:2023:606

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

4 ottobre 2023 (*)

«Misure di salvaguardia – Mercato dei prodotti di acciaio – Importazione di determinati prodotti di acciaio – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Proroga di una misura di salvaguardia – Necessità – Minaccia di grave pregiudizio – Misure di adeguamento – Interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑598/21,

European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e P. Nihoul, giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, in particolare la decisione del 3 novembre 2021, recante rigetto della domanda di statuire mediante procedimento accelerato presentata dalla ricorrente,

in seguito all’udienza del 7 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi), ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2021, L 225 I, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

 Fatti

2        La ricorrente è un’associazione di imprese dell’Unione europea che rappresenta gli interessi di importatori, distributori, operatori commerciali e trasformatori per quanto riguarda l’acciaio non integrato, l’acciaio inossidabile e i prodotti metallici.

3        Il 23 marzo 2018 gli Stati Uniti d’America hanno istituito dazi all’importazione a norma della sezione 232 del Trade Expansion Act (legge per l’espansione degli scambi).

4        Alla luce dei dati statistici raccolti a seguito dell’attuazione di misure di vigilanza, la Commissione europea ha avviato un’inchiesta di salvaguardia al fine di esaminare la situazione di diverse categorie di prodotti di acciaio.

5        Poiché la sua analisi dei dati l’ha indotta a concludere in via provvisoria che l’industria siderurgica dell’Unione si trovava minacciata da un grave pregiudizio per quanto riguardava 23 delle 28 categorie di prodotti oggetto dell’inchiesta di salvaguardia, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2018, L 181, pag. 39).

6        Ritenendo poi che l’industria siderurgica dell’Unione si trovasse minacciata da un grave pregiudizio concernente 26 categorie di prodotti di acciaio, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2019, L 31, pag. 27). Tale regolamento di esecuzione ha attuato una misura di salvaguardia definitiva per un periodo di tre anni, con una possibilità di proroga fino a otto anni, sotto forma di contingenti tariffari specifici per categoria, il cui massimale quantitativo è stato fissato al volume medio delle importazioni dai paesi interessati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, maggiorato del 5%, al fine di garantire che i flussi commerciali tradizionali fossero mantenuti e che l’industria utilizzatrice e importatrice esistente nell’Unione ricevesse un sostegno sufficiente. L’aliquota del dazio fuori contingente, fissata al 25% in fase di misura provvisoria, è stata confermata al momento di adozione della misura definitiva.

7        Contrariamente alla situazione esistente nell’ambito della misura di salvaguardia provvisoria, il regolamento di esecuzione 2019/159 ha stabilito contingenti specifici per paese per i paesi aventi un interesse di fornitura significativo (vale a dire i paesi con una quota superiore al 5% delle importazioni per quanto concerneva la categoria di prodotti in esame). È stato parimenti stabilito un contingente tariffario «residuo» o «globale» per gli altri paesi esportatori verso il territorio dell’Unione. La Commissione ha inoltre ritenuto che un paese fornitore, una volta esaurito il proprio contingente tariffario specifico, dovesse poter accedere al contingente tariffario residuo per garantire il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali, ma anche per evitare che, se del caso, determinate parti del contingente tariffario residuo rimanessero inutilizzate.

8        Dal 2 febbraio 2019, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2019/159, al 30 giugno 2021, la misura di salvaguardia è stata regolarmente riesaminata e progressivamente liberalizzata, a intervalli regolari, al fine di aumentare gradualmente le soglie quantitative per consentire all’industria dell’Unione di adeguarsi.

9        In occasione dei riesami effettuati nel settembre del 2019 e nel giugno del 2020, la Commissione ha apportato modifiche nella gestione del sistema dei contingenti tariffari, allo scopo, segnatamente, di tener conto dei dati commerciali più recenti.

10      Il 15 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto da dodici Stati membri dell’Unione una richiesta motivata di esaminare, a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU 2015, L 83, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento di base sulle misure di salvaguardia»), l’opportunità di prorogare la misura di salvaguardia in vigore.

11      Il 26 febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con cui ha invitato le parti interessate a partecipare ad un’inchiesta sull’eventuale proroga della misura di salvaguardia presentando osservazioni e fornendo prove a sostegno.

12      Il 24 giugno 2021, ritenendo, da un lato, che, nel contesto della pandemia di COVID-19, una revoca della misura di salvaguardia potesse provocare un’improvvisa ondata di importazioni che avrebbe aggravato seriamente la situazione finanziaria ancora precaria dell’industria siderurgica dell’Unione e, dall’altro, che gli utilizzatori, per quanto riguardava tutte le categorie di prodotti, avessero avuto la possibilità di rifornirsi di acciaio in franchigia doganale da più fonti, dato che circa 11 milioni di tonnellate di contingenti tariffari in franchigia doganale rimanevano inutilizzati, ossia il 36% del totale dei contingenti tariffari disponibili, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, che proroga la misura di salvaguardia per un periodo di tre anni fino al 30 giugno 2024.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

15      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la Commissione contesta la ricevibilità del presente ricorso, ritenendo che la ricorrente non abbia né l’interesse ad agire né la legittimazione ad agire. La ricorrente, da parte sua, sostiene di avere un interesse ad agire e la legittimazione ad agire contro il regolamento impugnato.

 Sull’interesse ad agire

16      In primo luogo, la Commissione considera che, in fase di proposizione del presente ricorso, la ricorrente non ha dimostrato di soddisfare le condizioni relative alla dimostrazione di un interesse ad agire.

17      Anzitutto, il regolamento impugnato non impedirebbe le importazioni nell’Unione delle categorie di prodotti di acciaio in esame, dato che il dazio di salvaguardia si applica solamente in caso di occorrenza di un grave pregiudizio dovuto all’aumento delle importazioni al di là dei flussi commerciali tradizionali. Per quanto concerne l’obbligo di pagare il dazio fuori contingente del 25%, l’interesse della ricorrente sarebbe quindi ipotetico.

18      Inoltre, al momento della proposizione del ricorso, il contingente tariffario riguardante le categorie di prodotti importate dalle società rappresentate dalla ricorrente non si sarebbe esaurito. Pertanto, secondo la Commissione, l’annullamento del regolamento impugnato non potrebbe procurare alcun beneficio alla ricorrente, dato che tale regolamento non ha ancora prodotto effetti giuridici nei suoi confronti o nei confronti dei suoi membri. Di conseguenza, l’interesse ad agire della ricorrente non sarebbe né esistente né attuale.

19      In tale contesto, la Commissione considera che il fatto che i membri della ricorrente tengano conto dell’esistenza di contingenti tariffari nella propria pianificazione commerciale non significa che la loro situazione giuridica sia stata modificata dal regolamento impugnato. Inoltre, l’ipotesi che i contingenti tariffari produrrebbero effetti sarebbe già stata respinta dal Tribunale nella sentenza del 20 ottobre 2021, Novolipetsk Steel/Commissione (T‑790/19, non pubblicata, EU:T:2021:706). Per di più, la Commissione sostiene che il fatto che le importazioni rimangano costanti mentre il livello dei contingenti tariffari inutilizzati aumenta dimostra che la misura di salvaguardia non produce gli effetti negativi sui flussi commerciali asseriti dalla ricorrente.

20      Infine, il fatto che le importazioni siano soggette a contingenti tariffari non imporrebbe oneri specifici a carico degli importatori. La ricorrente non trarrebbe quindi alcun beneficio dall’annullamento del regolamento impugnato sotto tal profilo.

21      In secondo luogo, la Commissione sottolinea che, poiché procede a riesami a intervalli regolari durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia, non è certo che il regolamento impugnato possa produrre in un determinato momento effetti giuridici sui prodotti importati dai membri della ricorrente.

22      In terzo luogo, la Commissione afferma che la circostanza che la ricorrente e i suoi membri abbiano un interesse ad agire se e quando si applicherà il dazio fuori contingente del 25% non significa che non esista un ricorso effettivo. Infatti, secondo la Commissione, in tale situazione, essi avranno la possibilità di contestare la riscossione di tale dazio da parte delle autorità doganali nazionali dinanzi ai giudici nazionali, i quali possono poi sottoporre alla Corte la questione della validità del regolamento impugnato, conformemente all’articolo 267 TFUE.

23      La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

24      Secondo una giurisprudenza consolidata, l’interesse ad agire costituisce la condizione essenziale e primaria di ogni ricorso in giustizia. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. L’interesse ad agire di un ricorrente presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche, che il ricorso sia inoltre idoneo, con il suo risultato, a procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto e che quest’ultima dimostri un interesse esistente ed attuale all’annullamento di detto atto (v. sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

25      Nel caso di specie, dal meccanismo attuato dal regolamento impugnato risulta che il regime giuridico applicabile all’attività di importazione nell’Unione dei prodotti di cui trattasi è meno favorevole di quello che si applicava in assenza delle misure di salvaguardia (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 33).

26      Pertanto, l’annullamento del regolamento impugnato mediante una decisione favorevole alla ricorrente potrebbe di per sé produrre conseguenze giuridiche e sarebbe idoneo, con il suo risultato, a procurare un beneficio a quest’ultima, la quale, di conseguenza, dispone di un interesse ad agire (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 34).

27      In proposito, i considerando 85 e 86 del regolamento impugnato prevedono un processo di riesame e di liberalizzazione della misura di salvaguardia (v., in tale contesto, punto 8 supra). Tale processo mira, in particolare, a consentire l’attuazione di un regime di importazione più aperto, a vantaggio quindi degli importatori. La progressiva liberalizzazione dei contingenti tariffari modifica la situazione giuridica in cui si trovano gli importatori. Un annullamento del regolamento impugnato sarebbe quindi paragonabile a una liberalizzazione totale di detti contingenti. Di conseguenza, è innegabile che la ricorrente abbia interesse all’annullamento di detto regolamento al fine di esercitare la sua attività nell’ambito di un regime giuridico privo di vincoli connessi a soglie quantitative.

28      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (v. punto 18 supra), tale interesse era esistente e attuale alla data di proposizione del ricorso. Infatti, dal considerando 1 del regolamento impugnato risulta che il meccanismo di salvaguardia istituito si articola in due fasi, la prima, consistente nell’imposizione di contingenti tariffari, la seconda, nell’applicazione di un dazio supplementare alle importazioni in caso di superamento delle soglie quantitative fissate di tali contingenti tariffari. Se, per definizione, la seconda fase viene attuata solo dopo la prima, quest’ultima esiste alla data di applicazione del regolamento che la prevede, vale a dire, nel caso di specie, il 1º luglio 2021. Orbene, la ricorrente ha proposto ricorso il 20 settembre 2021.

29      Parimenti, conformemente alla giurisprudenza consolidata secondo cui l’interesse ad agire non può riguardare una situazione futura e ipotetica e non può derivare da mere ipotesi (v. ordinanza del 28 settembre 2021, Airoldi Metalli/Commissione, T‑611/20, non pubblicata, EU:T:2021:641, punto 42 e giurisprudenza ivi citata), l’interesse della ricorrente nel caso di specie è certo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione (v. punti 17 e 21 supra), poiché, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento impugnato, il sistema di contingentamento diventa effettivo alla data di applicazione di detto regolamento. Si deve osservare, in proposito, che l’argomento della Commissione basato sull’esistenza di riesami periodici (v. punto 21 supra) è irrilevante, in quanto, tra ciascun riesame, la situazione non presenta alcuna incertezza per quanto riguarda l’imposizione del contingente e, di conseguenza, gli effetti giuridici connessi al sistema di contingentamento.

30      La posizione della Commissione secondo cui l’interesse ad agire può sussistere unicamente alla data dell’eventuale imposizione del dazio supplementare a causa del superamento delle soglie sembra derivare da una confusione tra le due fasi menzionate al punto 28 della presente sentenza. L’interesse della ricorrente non si limita alla contestazione dell’imposizione del dazio supplementare, ma si estende alla contestazione del regime di contingentamento che, per la sua stessa esistenza, modifica la situazione giuridica dei suoi membri. Pertanto, l’annullamento del regolamento impugnato comporterebbe l’inversione di tale modifica, in quanto ripristinerebbe la situazione giuridica precedente dei membri della ricorrente, più favorevole di quella dell’assoggettamento ad un sistema di contingentamento, procurando quindi loro un beneficio, contrariamente a quanto afferma la Commissione (v. punto 20 supra).

31      Al riguardo, è irrilevante porre in evidenza, come fa la Commissione (v. punto 19 supra), da un lato, il fatto che i contingenti tariffari manterrebbero i livelli di importazione storici e, dall’altro, il fatto che il regolamento impugnato non impedisce le importazioni, tanto più in considerazione del mancato esaurimento dei contingenti tariffari. Senza soffermarsi sulle difficoltà lamentate dalla ricorrente, nelle sue memorie e in udienza, al fine di spiegare le ragioni del mancato esaurimento dei contingenti tariffari, occorre sottolineare che, in ogni caso, tali considerazioni attengono a conseguenze non già giuridiche, ma fattuali, destinate a prodursi, se del caso, successivamente.

32      Inoltre, condizionare la sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente relativo alla contestazione del regime di contingentamento all’imposizione di un dazio supplementare potrebbe avere l’effetto di obbligare la ricorrente ad importare volumi superiori alle soglie quantitative per poter contestare detto regime e ad ignorare la situazione sfavorevole per un importatore derivante dall’applicazione stessa di tale regime.

33      Infine, si deve osservare l’irrilevanza dell’argomento della Commissione, ricordato al punto 19 della presente sentenza e ribadito in udienza, secondo cui il Tribunale, nella sentenza del 20 ottobre 2021, Novolipetsk Steel/Commissione (T‑790/19, non pubblicata, EU:T:2021:706), ha respinto l’ipotesi che i contingenti tariffari produrrebbero effetti.

34      In primo luogo, nella sentenza del 20 ottobre 2021, Novolipetsk Steel/Commissione (T‑790/19, non pubblicata, EU:T:2021:706), il Tribunale non si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso di cui era investito. Le considerazioni su cui si basa la Commissione sono quindi irrilevanti nell’ambito dell’esame dell’interesse ad agire della ricorrente nel contesto del presente ricorso.

35      In secondo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 ottobre 2021, Novolipetsk Steel/Commissione (T‑790/19, non pubblicata, EU:T:2021:706), il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato l’esistenza di effetti prima dell’applicazione del dazio fuori contingente. Orbene, tale conclusione risulta da un esame degli effetti dei contingenti tariffari volto a determinare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’analisi della Commissione. In tale contesto, il grado di controllo del Tribunale è un elemento essenziale, che è invece estraneo all’esame che tale giudice deve effettuare nel verificare l’esistenza dell’interesse ad agire di una parte ricorrente.

36      In terzo luogo, nell’ambito di tale verifica, gli effetti in questione devono avere natura giuridica, come sottolineato dalla giurisprudenza citata al punto 24 supra. Orbene, l’esame del Tribunale nella sentenza del 20 ottobre 2021, Novolipetsk Steel/Commissione (T‑790/19, non pubblicata, EU:T:2021:706), verte sulle prove fornite per dimostrare l’esistenza di effetti che soddisfino il grado di intensità richiesto prima dell’esaurimento dei contingenti tariffari. Pertanto, il ragionamento svolto dal Tribunale si basa su dati statistici di flusso e sulla dichiarazione di un importatore diretta a dimostrare l’esistenza di effetti commerciali di intensità sufficiente, quale richiesta dalla normativa di cui trattasi in detta causa.

37      Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità vertente sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente deve essere respinta.

 Sulla legittimazione ad agire

38      Secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due casi in cui la legittimazione ad agire è riconosciuta ad una persona fisica o giuridica per proporre ricorso contro un atto di cui non è la destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro, siffatta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (v. sentenze del 16 maggio 2019, Pebagua/Commissione, C‑204/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:425, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

39      Alla luce degli elementi del fascicolo, occorre esaminare anzitutto il secondo caso.

40      In via preliminare occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la ricorrente, in quanto associazione che rappresenta gli interessi di importatori, distributori, operatori commerciali e trasformatori per quanto concerne l’acciaio non integrato, l’acciaio inossidabile e i prodotti metallici, è legittimata a proporre un ricorso di annullamento soltanto se può vantare un proprio interesse o, in caso contrario, se le imprese che essa rappresenta o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente (sentenza del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 87).

41      Nel caso di specie, conformemente all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, se, da un lato, l’atto impugnato è un atto regolamentare che riguarda direttamente i membri della ricorrente e, dall’altro, tale atto non comporta alcuna misura di esecuzione, sarà dimostrata la legittimazione ad agire di tali membri.

42      In tale contesto, la Commissione ritiene che la ricorrente non possa proporre un ricorso di annullamento del regolamento impugnato sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non avendo dimostrato, da un lato, che i suoi membri fossero direttamente interessati da detto regolamento e, dall’altro, che non esistessero misure di esecuzione nei loro confronti.

–       Sulla natura regolamentare dell’atto impugnato

43      Secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, comprende, in linea di principio, tutti gli atti di portata generale ad esclusione degli atti legislativi (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punti 23 e 28 e giurisprudenza ivi citata). La distinzione tra un atto legislativo e un atto non legislativo si basa, secondo il Trattato FUE, sul criterio della procedura, legislativa o meno, che ha portato alla sua adozione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 58, e ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, T‑18/10, EU:T:2011:419, punto 65).

44      Orbene, nel caso di specie, da un lato, il regolamento impugnato, poiché proroga una misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, presenta una portata generale. Dall’altro lato, tale regolamento non è un atto legislativo, in quanto non è stato adottato secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale.

45      Pertanto, il regolamento impugnato è un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

–       Sull’incidenza diretta

46      La condizione secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dalla misura oggetto del ricorso richiede la sussistenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di tale persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

47      Nel caso di specie, la Commissione sostiene che la situazione della ricorrente non soddisfa i requisiti relativi all’incidenza diretta. Infatti, essa considera che gli effetti giuridici del regolamento impugnato non possono derivare automaticamente da questo solo regolamento, posto che, al momento della proposizione del ricorso, i membri della ricorrente potevano continuare ad esercitare le loro attività come prima dell’adozione di detto regolamento.

48      La Commissione afferma, in proposito, che qualsiasi importatore dell’Unione sarebbe interessato solo dopo che le autorità doganali degli Stati membri si siano pronunciate sull’importo del dazio di salvaguardia attuando il regolamento impugnato sotto forma di notifica dell’obbligazione doganale o di una dichiarazione analoga.

49      Per quanto riguarda il soddisfacimento del primo criterio ricordato al punto 46 della presente sentenza, occorre rilevare che il regolamento impugnato determina il quadro giuridico e le condizioni alle quali i membri della ricorrente possono importare nell’Unione, in termini sia di volume sia di prezzo, posto che i loro prodotti sono soggetti a un sistema di contingentamento, e non più ad un’immissione in libera pratica nell’Unione, la quale non impone né una determinazione di quantitativi né un’autorizzazione da parte della Commissione. In tale sistema di contingentamento, la facoltà per i membri della ricorrente di utilizzare il contingente in franchigia doganale dipende dalla determinazione da parte della Commissione di quantitativi in tale contingente per quanto concerne i loro prodotti (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 44). Pertanto, si deve concludere che il regolamento impugnato produce effetti diretti sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente.

50      In tale contesto, occorre sottolineare che il fatto di condividere la posizione della Commissione equivarrebbe a ridurre l’importanza della separazione delle due fasi del meccanismo di salvaguardia (v. punto 28 supra) nonché della differenza sostanziale tra gli effetti di natura giuridica e gli effetti di natura commerciale (v. punto 31 supra).

51      Per quanto concerne il soddisfacimento del secondo criterio ricordato al punto 46 della presente sentenza, il criterio giuridico rilevante è quello dell’inesistenza di qualsiasi potere discrezionale lasciato ai destinatari dell’atto di cui trattasi che sono incaricati della sua attuazione (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2015, SolarWorld e a./Commissione, T‑507/13, EU:T:2015:23, punto 40).

52      Orbene, nel caso di specie, il regolamento impugnato non lascia alcun potere discrezionale alle autorità competenti dello Stato membro nell’ambito dell’attuazione delle misure di salvaguardia [v., per analogia, sentenze del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 59, e del 12 dicembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T‑643/11, non pubblicata, EU:T:2014:1076, punto 28], tanto nel contesto della prima fase del meccanismo di salvaguardia, poiché il sistema di contingentamento diventa effettivo alla data di applicazione del regolamento impugnato (v. punto 28 supra), quanto nell’ambito della seconda fase di tale meccanismo, posto che le autorità competenti sono tenute ad applicare un dazio fuori contingente del 25% una volta esauriti i contingenti tariffari (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 46).

53      Di conseguenza, i membri della ricorrente sono direttamente interessati dal regolamento impugnato, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza.

–       Sull’assenza di misure di esecuzione

54      Secondo la Commissione, gli effetti della politica commerciale comune si concretizzano attraverso misure di esecuzione che gli Stati membri applicano alla situazione individuale dell’importatore. Infatti, nel settore della politica commerciale comune, le misure di esecuzione sarebbero le sole a concretizzare gli effetti di un regolamento.

55      Pertanto, detto importatore potrebbe contestare tali misure di esecuzione dinanzi ai giudici nazionali interessati, i quali hanno poi la possibilità di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per valutare la validità del regolamento su cui si basano dette misure, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

56      La Commissione afferma, in proposito, che le limitazioni contestate dalla ricorrente, risultanti dalla complementarità dei mezzi di ricorso, trovano il loro fondamento nel Trattato FUE e non possono quindi essere ignorate.

57      Nel caso di specie, occorre rilevare che il regolamento impugnato proroga la misura di salvaguardia, che consiste, da un lato, nell’istituzione di contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti di acciaio e, dall’altro, nell’applicazione di un dazio fuori contingente del 25% per tutte le importazioni effettuate al di là delle soglie quantitative di detti contingenti. Tale sistema comporta quindi l’introduzione di una condizione legata a un livello volumetrico delle importazioni e, per gli importatori che intendano rifornirsi superando tale livello, l’applicazione di una maggiorazione tariffaria.

58      Al riguardo, anche supponendo che le misure applicate nel caso di specie alla situazione individuale di un importatore siano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, dalla giurisprudenza emerge che il fatto che un atto regolamentare dell’Unione comporti misure di esecuzione, cosicché determinati effetti giuridici di detto regolamento si concretizzano solo attraverso tali misure, non esclude tuttavia che tale regolamento esplichi, sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica, altri effetti giuridici che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 45).

59      Nella fattispecie, l’istituzione del sistema di contingentamento, che costituisce un effetto del regolamento impugnato allo stesso modo dell’applicazione del dazio fuori contingente, è concomitante all’adozione di detto regolamento. Pertanto, un importatore deve agire in un contesto giuridico nuovo, a partire dall’adozione del regolamento impugnato, che differisce dal contesto giuridico precedente. Orbene, la produzione degli effetti giuridici del sistema di contingentamento, quali individuati al punto 49 della presente sentenza, non dipende da alcuna misura di esecuzione. Si può rilevare, in proposito, che le misure su cui la Commissione si basa per ritenere che il criterio relativo all’assenza di misure di esecuzione non sia soddisfatto non riguardano detti effetti giuridici (v. punto 58 supra).

60      Ne consegue che, prima dell’esaurimento del contingente tariffario, non esistono necessariamente misure di esecuzione che i membri della ricorrente, la cui situazione giuridica è pregiudicata dall’istituzione del sistema di contingentamento, potrebbero contestare dinanzi ai giudici nazionali.

61      Pertanto, gli importatori, quali i membri della ricorrente, si trovano in una situazione corrispondente alla fattispecie prevista all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE e sono quindi legittimati a proporre ricorso contro il regolamento impugnato.

62      In tali circostanze, e conformemente alla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, la ricorrente, in quanto associazione rappresentativa, è legittimata ad agire, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, avverso il regolamento impugnato.

63      Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

 Nel merito

64      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

65      Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che le condizioni per la proroga della misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base sulle misure di salvaguardia non sono soddisfatte.

66      Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che detta proroga non è nell’interesse dell’Unione.

67      Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza consolidata, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di tale valutazione, esso deve quindi essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punti 74 e 75).

 Sul primo motivo, relativo alla violazione da parte della Commissione dell’articolo 19 del regolamento di base sulle misure di salvaguardia

68      In sostanza, il primo motivo della ricorrente si suddivide in due parti.

69      Con la prima parte, la ricorrente ritiene che i dati su cui si basa l’analisi della Commissione per adottare il regolamento impugnato non consentano di concludere che la proroga della misura di salvaguardia fosse necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base sulle misure di salvaguardia.

70      Con la seconda parte, la ricorrente considera che la Commissione sia incorsa in errore nel concludere che esistessero elementi di prova circa l’avvio di adeguamenti da parte dell’industria dell’Unione, come richiesto dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sulle misure di salvaguardia.

71      La Commissione contesta la fondatezza del primo motivo.

–       Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla necessità della proroga della misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio

72      In forza dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base sulle misure di salvaguardia, una misura di salvaguardia può essere prorogata qualora sia accertata la necessità di tale proroga per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio.

73      In primo luogo, la ricorrente ritiene che, non avendo preso in considerazione taluni aspetti del mercato, durante il periodo dell’inchiesta relativa all’eventuale proroga della misura di salvaguardia, vale a dire gli anni dal 2018 al 2020 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta»), che contraddicono la conclusione secondo cui la proroga della misura di salvaguardia era necessaria per porre rimedio a un grave pregiudizio, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nella determinazione della necessità della proroga ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base sulle misure di salvaguardia.

74      Sotto un primo profilo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione i fattori relativi alla capacità produttiva dell’industria dell’Unione e alle quote di mercato detenute da quest’ultima.

75      Occorre anzitutto attenuare la rilevanza che la ricorrente attribuisce a ciascuno di tali fattori.

76      Da un lato, la ricorrente sostiene che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile. Tuttavia, dall’analisi contenuta nel considerando 12 del regolamento impugnato, che mette a confronto l’evoluzione del volume di produzione, della capacità produttiva e dell’utilizzo di tale capacità, risulta espressamente che l’utilizzo della capacità produttiva è diminuito di 13 punti percentuali.

77      Dall’altro lato, la ricorrente afferma che le quote di mercato dell’industria dell’Unione sono aumentate di anno in anno. Tale tendenza positiva risulterebbe anche dall’analisi supplementare per famiglia o categoria di prodotti effettuata dalla Commissione. Tuttavia, come risulta dal considerando 13 del regolamento impugnato, tale aumento è stato accompagnato da un calo del consumo durante l’intero periodo in esame. Pertanto, il significato dell’aumento delle quote di mercato nell’ambito di un’analisi della situazione economica dell’industria siderurgica dell’Unione deve essere relativizzato, poiché, in pratica, tale aumento non si è tradotto in un miglioramento della redditività. Occorre rilevare, in proposito, che tale situazione è specificamente menzionata nel considerando 15 del regolamento impugnato, il quale precisa che l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite tra il 2018 e il 2019 e che la redditività ha continuato a diminuire tra il 2019 e il 2020.

78      Si deve, poi, relativizzare il metodo sotteso all’analisi proposta dalla ricorrente riguardo a tali fattori.

79      Da un lato, l’approccio della ricorrente deriva da una mancanza di contestualizzazione. Infatti, è importante non trascurare il fatto che, per determinare il significato di un’evoluzione, positiva o negativa, di un fattore, quest’ultima deve essere collocata nel giusto contesto. Pertanto, l’aumento delle quote di mercato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame deve essere valutato alla luce del fatto che il livello delle quote di mercato in questione nel 2019 e nel 2020 era simile a quello del 2017, quando l’industria dell’Unione era stata colpita da un aumento delle importazioni. Di conseguenza, dall’aumento delle quote di mercato dell’industria dell’Unione non si può dedurre che la situazione dell’industria dell’Unione non fosse più fragile o vulnerabile. Inoltre, dato che la misura di salvaguardia si basa sul mantenimento dei normali flussi commerciali in termini di volume di importazioni nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, un aumento delle quote di mercato dell’Unione a tali livelli non dimostra l’assenza di pregiudizio.

80      Dall’altro lato, si deve ricordare che l’analisi della situazione economica dell’industria siderurgica che la Commissione è tenuta ad effettuare richiede la presa in considerazione di più fattori, nessuno dei quali è isolatamente determinante. Di conseguenza, l’individuazione di un eventuale errore manifesto di valutazione della Commissione nello svolgimento della sua analisi deve tener conto del metodo che essa ha seguito. Orbene, dalle constatazioni espressamente previste al punto 3.1 del regolamento impugnato emerge, in particolare, che la conclusione cui è giunta la Commissione al considerando 17 di tale regolamento, vale a dire il carattere fragile e vulnerabile della situazione dell’industria dell’Unione, si basa su numerosi altri indicatori di pregiudizio che, quasi tutti, hanno evidenziato una forte tendenza negativa. Pertanto, gli indicatori relativi alla produzione, alle vendite, al rendimento del capitale e all’occupazione hanno tutti registrato un calo in un contesto in cui anche le vendite e i prezzi di vendita sul mercato interno erano diminuiti, determinando una riduzione della redditività dell’industria dell’Unione.

81      Alla luce di quanto precede, occorre constatare che le valutazioni della ricorrente sono frammentarie e isolate.

82      Sotto un secondo profilo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione la riduzione delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta, quale risulta dai dati contenuti nel regolamento impugnato.

83      Tuttavia, per respingere tale censura, è sufficiente rilevare che le valutazioni della ricorrente sono irrilevanti, in quanto prive di contestualizzazione. Infatti, da un lato, il livello volumetrico raggiunto dalle importazioni nel 2020 corrisponde a quello del 2015, già considerato pregiudizievole, e, dall’altro, il calo delle importazioni in termini di quote di mercato conduce a un livello equivalente a quello osservato nel 2017, come espressamente affermato al considerando 25 del regolamento impugnato. Va inoltre osservato che la ricorrente non contraddice direttamente la conclusione della Commissione secondo cui, alla luce dell’approccio contestualizzato sopra descritto, le importazioni nel mercato dell’acciaio dell’Unione sono piuttosto aumentate in termini relativi rispetto al periodo precedente l’istituzione della misura di salvaguardia.

84      Pertanto, non si può contestare alla Commissione di non aver preso in considerazione il presunto calo delle importazioni.

85      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, sulla base di un esame positivo e obiettivo dei dati menzionati nei punti 74 e 82 della presente sentenza, la Commissione non poteva concludere che fosse necessario prorogare la misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio senza incorrere in un errore manifesto di valutazione con riferimento all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base sulle misure di salvaguardia.

86      Occorre rilevare, in via preliminare, che dal regolamento impugnato risulta che la Commissione ha effettuato un esame prospettico, il che non è contestato dalla ricorrente. Al riguardo, quest’ultima formula due censure.

87      Da un lato, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver tenuto conto dell’aumento dei profitti dei principali operatori dell’industria dell’Unione. Tuttavia, poiché tale censura si basa su elementi che, sotto il profilo temporale, vanno oltre il periodo considerato dalla Commissione, essa deve essere respinta in quanto inconferente.

88      Dall’altro lato, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione l’assenza di pressioni esercitate sull’industria dell’Unione dalle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Tuttavia, dai considerando 39 e 43 del regolamento impugnato emerge che l’esame prospettico effettuato dalla Commissione ha tenuto conto dello stato di sovrapproduzione e di sovraccapacità a livello mondiale. Pertanto, anche tale censura deve essere respinta.

89      Da quanto precede risulta che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione non ha ignorato determinati dati né la loro importanza. Orbene, nella misura in cui la ricorrente basa la sua contestazione su tale presunta mancata considerazione di dati, si deve concludere, in applicazione dei principi ricordati al punto 67 della presente sentenza, che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’analisi che l’ha indotta a ritenere che la proroga della misura di salvaguardia fosse necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio.

90      Infine, in terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver condotto un’adeguata analisi di non imputazione concernente le circostanze eccezionali del mercato nel 2020 causate dalla pandemia di COVID-19. Essa rileva, in proposito, che tale questione è affrontata solo marginalmente nel regolamento impugnato.

91      Si deve osservare, in via preliminare, che, da un lato, è pacifico che da numerosi passaggi del regolamento impugnato emerge che la Commissione ha esaminato gli effetti della pandemia di COVID-19 nell’ambito della sua analisi e che, dall’altro, l’argomento della ricorrente non individua con precisione detti passaggi, i quali rivelano, a suo avviso, che tale aspetto è stato trattato in modo insufficiente, ma si limita a qualificare come incompleta l’analisi effettuata dalla Commissione al riguardo. Pertanto, la genericità di tale censura osta all’individuazione di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.

92      In ogni caso, da un lato, in udienza, in risposta alla richiesta del Tribunale di precisare il contenuto di tale censura, la ricorrente ha ribadito le sue obiezioni relative all’incompletezza dell’analisi della Commissione alla luce dei dati disponibili all’epoca. Tuttavia, essa si è astenuta dal precisare il contenuto di detti dati e si è riferita, in generale, al fatto che la Commissione avesse avuto informazioni dettagliate sulla situazione a causa di inchieste realizzate nell’ambito di altre misure di difesa commerciale. Inoltre, la ricorrente non ha individuato specificamente le carenze delle considerazioni contenute nel regolamento impugnato al riguardo.

93      Dall’altro lato, nell’ambito del controllo che il Tribunale deve esercitare nel caso di specie, conformemente ai principi ricordati nel precedente punto 67, si deve tenere conto, nel valutare le analisi prospettiche effettuate dalla Commissione, del fattore di incertezza particolarmente elevato collegato a una crisi straordinaria. Orbene, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe potuto basarsi su dati più precisi, asseritamente in suo possesso, per effettuare un’analisi di non imputazione non prende in considerazione il grado assai elevato di incertezza correlato all’evoluzione di una crisi di portata eccezionale come la pandemia di COVID-19.

94      Alla luce di quanto precede, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

–       Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla prova degli adeguamenti

95      In forza dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sulle misure di salvaguardia, una misura di salvaguardia può essere prorogata qualora sia accertata l’esistenza di elementi di prova circa l’avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell’Unione.

96      In primo luogo, la ricorrente considera che la Commissione sia incorsa in errore nel dichiarare l’esistenza di tali elementi di prova, in quanto il regolamento impugnato non contiene prove sufficienti per concludere che l’industria dell’Unione aveva preso misure adeguate per adattarsi all’aumento delle importazioni. La ricorrente rileva, in proposito, che non è stato fornito alcun piano di adeguamento e afferma che è chiaro che i produttori dell’Unione non hanno adottato misure di adeguamento appropriate negli ultimi due anni e mezzo.

97      In via preliminare, dal regolamento impugnato emerge che la Commissione ha preso in considerazione un certo numero di elementi che rivelano l’esistenza di misure di adeguamento adottate dall’industria dell’Unione. Sebbene al considerando 68 del regolamento impugnato si affermi che alla Commissione sono state trasmesse informazioni riservate relative alle misure di adeguamento adottate dai produttori dell’Unione, informazioni dettagliate figurano tuttavia ai considerando 69 e 70 di detto regolamento. È giocoforza constatare che la ricorrente ha omesso qualsiasi analisi di tali informazioni e si è limitata a sostenere che tutti i riferimenti alle attività di adeguamento riportati dalla Commissione non erano suffragati da alcuna prova.

98      Orbene, in virtù dei principi ricordati al punto 67 della presente sentenza, è irrilevante che, in assenza di una contestazione specifica degli elementi su cui si basa l’analisi della Commissione, la ricorrente osservi che altri tipi di informazioni sarebbero stati pertinenti.

99      In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, non è stata prodotta alcuna prova tanto dell’assenza di capacità produttiva dell’industria dell’Unione quanto dell’incapacità di quest’ultima di fornire tutte le merci necessarie al mercato dell’Unione.

100    Tale censura deve essere respinta per irrilevanza, dato che, sebbene tutte le misure adottate dall’industria dell’Unione riguardassero azioni volte ad aumentare l’efficacia delle azioni a sostegno dell’efficienza dell’industria dell’Unione e a sostenere adeguatamente la concorrenza in uno scenario di mercato caratterizzato da un aumento delle importazioni, tali misure, per contro, non miravano a rendere l’industria dell’Unione in grado di coprire il fabbisogno di approvvigionamento sul mercato dell’Unione.

101    In proposito, le affermazioni della ricorrente relative all’omessa considerazione da parte della Commissione dell’aumento delle quote di mercato dell’industria dell’Unione e del calo delle importazioni, ribadite in tale contesto, devono essere respinte per le ragioni esposte ai punti 77, 83 e 84 della presente sentenza.

102    In terzo luogo, la ricorrente considera che l’industria dell’Unione non ha effettuato alcun adeguamento in quanto non si trovava in una situazione pregiudizievole o a rischio di pregiudizio, come dimostrano i profitti significativi realizzati dalle imprese produttrici dell’Unione e l’assenza di pressioni provenienti dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. È sufficiente ricordare, al riguardo, che, ai punti 87 e 88 della presente sentenza, è stato concluso per il rigetto delle premesse di tale ragionamento.

103    Alla luce di quanto precede, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

104    Poiché si è concluso per l’infondatezza delle due parti che costituiscono il primo motivo, quest’ultimo deve essere integralmente respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su errori manifesti da parte della Commissione nella valutazione dell’interesse dell’Unione a prorogare la misura di salvaguardia

105    Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere l’erroneità della posizione della Commissione secondo cui non esistono ragioni economiche imperative per concludere che non è nell’interesse dell’Unione prorogare la misura di salvaguardia esistente.

106    In primo luogo, la ricorrente contesta la fondatezza dell’affermazione, contenuta nel regolamento impugnato, secondo cui i contingenti tariffari in franchigia doganale corrispondevano alla domanda. Infatti, la ricorrente afferma che, durante la ripresa economica generale successiva alla pandemia di COVID-19, si è creato uno squilibrio tra l’elevata domanda di materie prime e la scarsa offerta dei produttori dell’Unione che non erano in grado di soddisfarla, determinando un notevole aumento dei prezzi all’interno dell’Unione. In tale contesto, la ricorrente osserva che, nel terzo trimestre del 2021, l’esaurimento dei contingenti dei principali fornitori di acciaio di paesi terzi ha reso difficile l’approvvigionamento di acciaio degli utilizzatori e degli importatori.

107    È giocoforza constatare che l’argomento della ricorrente si basa su un approccio che non tiene conto del meccanismo della misura di salvaguardia, che induce l’importatore a diversificare le sue fonti di approvvigionamento, rivolgendosi, se del caso, a produttori di paesi terzi per i quali il contingente tariffario non è esaurito. Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo emerge che i contingenti in franchigia doganale erano rimasti inutilizzati, circostanza che non è contestata dalla ricorrente.

108    In tale contesto, si deve concludere che non è stato dimostrato alcun errore manifesto di valutazione che inficiasse l’analisi della Commissione.

109    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le affermazioni contenute nel regolamento impugnato, in base alle quali, da un lato, non esiste un nesso diretto tra la misura di salvaguardia e l’aumento dei prezzi dell’acciaio e, dall’altro, il livello di tali prezzi non sarebbe stato mantenuto dopo l’adeguamento del mercato alla situazione successiva alla pandemia di COVID-19, non sono corroborate dai dati su cui si fonda l’analisi della Commissione.

110    Tuttavia, occorre anzitutto rilevare che, se l’aumento dei prezzi fosse dovuto alla misura di salvaguardia, dai dati dell’analisi risulterebbe allora che l’industria siderurgica dell’Unione avrebbe potuto liberarsi da qualsiasi pressione concorrenziale vincolante. Orbene, la Commissione non avrebbe potuto giungere a una conclusione del genere, dato l’elevato numero di contingenti in franchigia doganale non esauriti provenienti da diverse fonti in quasi tutte le categorie di prodotti durante l’ultimo periodo della misura di salvaguardia, circostanza questa che si è verificata nel caso in esame, come rilevato al punto 107 della presente sentenza.

111    L’impatto, poi, di altri fattori – quali l’aumento parallelo dei prezzi delle materie prime indicato al considerando 100 del regolamento impugnato – non può essere escluso nella determinazione delle cause responsabili dell’aumento dei prezzi sul mercato dell’Unione.

112    Infine, dagli elementi del fascicolo emerge che, dato che tali aumenti di prezzo sono stati osservati sui principali mercati dell’acciaio a livello mondiale, in cui non si applicava la misura di salvaguardia, le osservazioni della ricorrente relative al nesso di causalità tra la misura di salvaguardia e l’aumento dei prezzi non sono convincenti.

113    Di conseguenza, la valutazione della Commissione concernente l’aumento dei prezzi nell’ambito della valutazione dell’interesse dell’Unione alla proroga della misura di salvaguardia non è manifestamente erronea.

114    In terzo luogo, la ricorrente contesta il fatto che la Commissione qualifichi, nel regolamento impugnato, come «transitori» i problemi di approvvigionamento riscontrati dopo la ripresa economica generale, nella misura in cui, contrariamente a quest’ultima, essa ritiene che la ripresa del funzionamento degli impianti produttivi chiusi dall’industria dell’Unione non sia in grado di garantire il ripristino, entro un periodo ragionevolmente breve, delle normali condizioni di approvvigionamento di acciaio esistenti prima della pandemia di COVID-19.

115    Infatti, la ricorrente fa valere che l’aumento della domanda dopo la ripresa economica generale ha comportato, in particolare, una progressiva carenza di materie prime, che ha inciso sull’attività dei trasformatori di tali materie. Pertanto, le consegne sarebbero state regolarmente annullate o sospese. Inoltre, le spese di trasporto marittimo sarebbero aumentate in modo esponenziale e la logistica sarebbe diventata sempre più difficile da gestire.

116    Occorre anzitutto ricordare che, poiché i contingenti tariffari non erano esauriti (v. punto 107 supra), la misura di salvaguardia non può essere la causa della presunta incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione.

117    La ricorrente, poi, non avendo dimostrato una carenza di offerta sul mercato dell’Unione, i suoi argomenti relativi ai termini di consegna e alle spese logistiche sono irrilevanti.

118    Infine, le informazioni contenute nei considerando 110 e 111 del regolamento impugnato, relative alla capacità dell’industria dell’Unione di garantire il ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento entro un termine ragionevole, non possono essere contestate da una mera affermazione in senso contrario della ricorrente senza alcuna prova a sostegno.

119    Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un errore manifesto di valutazione della Commissione per quanto riguarda l’interesse dell’Unione a prorogare la misura di salvaguardia.

120    Ad abundantiam, si può sottolineare il carattere inconferente degli argomenti della ricorrente basati su dati inerenti all’evoluzione successiva al periodo d’inchiesta, posto che tali argomenti non sono idonei a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’analisi della Commissione relativa all’interesse dell’Unione alla proroga della misura di salvaguardia, poiché detti dati non potevano essere presi in considerazione durante l’inchiesta sull’eventuale proroga della misura di salvaguardia.

121    Tenuto conto di tutte le considerazioni suesposte, si deve respingere il secondo motivo in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

122    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

123    Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) è condannata alle spese.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 ottobre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.