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Impugnazione proposta il 22 novembre da Viktor Filippovich Rashnikov avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 settembre 2023, causa T-305/22, Rashnikov / Consiglio

(Causa C-711/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Filippovich Rashnikov (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, e M. Pirovano, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare:

la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio1 , del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio1 , del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui inseriscono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure restrittive;

la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio1 , del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio1 , del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui inseriscono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure restrittive;

la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio1 , del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio1 , del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui inseriscono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure restrittive;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente, sia in relazione al procedimento di primo grado sia al presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della presente impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi:

Il Tribunale ha travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale, incorrendo in numerosi errori di diritto e snaturamenti dei fatti.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare il criterio di cui alla lettera g), in quanto con la locuzione «costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» si fa riferimento ai settori economici e non agli imprenditori.

Violazione ed errata interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio1 , come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio2 , nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio3 , come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio4  – in subordine, eccezione di illegittimità e inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio.

Violazione ed errata interpretazione del concetto di «fonte di reddito» e «notevole fonte di reddito» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio – Snaturamento dei fatti e delle prove – Violazione delle forme sostanziali e dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE – Errata applicazione del criterio di cui alla lettera g) per il pagamento delle imposte.

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1 GU 2022, L 87I, pag. 44.

1 GU 2022, L 87I, pag. 1.

1 GU 2022, L 239, pag. 149.

1 GU 2022, L 239, pag. 1.

1 GU 2023, L 75I, pag. 134.

1 GU 2023, L 75I, pag. 1.

1 Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78, 17.3.2014, pag. 16).

1 Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

1 Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).