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Impugnazione proposta il 17 gennaio 2024 da OA avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell’8 novembre 2023, causa T-39/22, OA / Parlamento

(Causa C-32/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: OA (rappresentanti: G. Rossi, F. Regaldo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione;

annullare la sentenza impugnata; e, di conseguenza

annullare entrambe le decisioni impugnate (eccetto la parte della seconda decisione impugnata in cui la doglianza relativa all’età pensionabile è stata accolta dal convenuto);

nel caso in cui la Corte non dovesse annullare le decisioni impugnate, condannare il convenuto al risarcimento dei danni causati al ricorrente per un importo da determinare in base alla formula indicata al punto 74 del ricorso dinanzi al Tribunale, o per qualsiasi altro importo che la Corte ritenga giusto ed equo;

condannare il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha operato una lettura gravemente erronea del sesto motivo di ricorso, in quanto il ricorrente non ha sostenuto che la sua pensione dovesse essere «calcolata prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite durante tutta la carriera». In realtà, il ricorrente ha sostenuto che dovrebbe essere applicato il «calcolo pro rata 1» previsto al terzo comma dell’articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Affermando che il terzo comma dell’articolo 77 dello Statuto dei funzionari si applica solo ai funzionari e agli altri agenti e non agli assistenti parlamentari accreditati, il Tribunale opera una discriminazione illegittima nei confronti di questi ultimi.

Il Tribunale non considera il fatto che l’articolo 77, terzo comma, dello Statuto dei funzionari è applicabile nel caso di fluttuazioni delle retribuzioni.

Il Tribunale, trattando allo stesso modo le situazioni dei funzionari, che beneficiano di una progressione lineare delle loro retribuzioni, e degli assistenti parlamentari accreditati, che non ne beneficiano, viola il principio di non discriminazione.

Il Tribunale, ammettendo che un’istituzione dell’Unione possa affermare che la pensione di un membro del personale deve essere calcolata in base al criterio del pro rata, come disciplinato dal diritto dell’Unione, e poi non tenere assolutamente conto di tale metodo, compromette gravemente l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento nell’ambito del diritto dell’Unione.

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