Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso del sig. Roderich Weißenfels contro il Parlamento europeo, proposto il 2. febbraio 2004

(Causa T-33/04)

Lingua processuale: tedesco

Il sig. Roderich Weißenfels, residente in Bereldingen (Lussemburgo), rappresentato dal sig. H. Arend, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto il 2. febbraio 2004 un ricorso contro il Parlamento europeo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione del convenuto 26 giugno 2003, che deduce dall'importo del doppio assegno per figlio a carico ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto l'importo di un assegno percepito da altri, nonché la decisione sul reclamo adottata dal convenuto in proposito il 10 novembre 2003;

-     obbligare il convenuto a pagare al ricorrente tutte le parti del suo stipendio ingiustamente trattenute, maggiorate degli interessi legali;

-     condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente ha percepito un doppio assegno per figlio a carico per diversi anni ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto. Dal dicembre 1998 il figlio gravemente disabile del ricorrente riceve una prestazione assistenziale mensile da parte di un istituto lussemburghese. Nel 1999 il ricorrente ha dichiarato tali versamenti in via precauzionale. Ciò ha avuto la conseguenza che la prestazione dell'istituto lussemburghese, regolarmente superiore al doppio assegno per figlio a carico, è stata dedotta da tali assegni familiari. I detti assegni sono stati rimborsati per il periodo trascorso a decorrere dalla concessione della prestazione speciale lussemburghese e da allora non sono più stati corrisposti.

Il ricorrente fa valere l'insussistenza dei requisiti per la deduzione elencati all'art. 67, n. 2, dello Statuto. Secondo la definizione dell'art. 67, n. 3, il doppio assegno serve ad alleviare il dipendente che, a causa della grave menomazione del figlio, deve sopportare "oneri gravosi". Al contrario, la prestazione dell'istituto sarebbe, secondo la sua definizione, una "prestazione speciale a persone menomate". Essa rappresenta una prestazione autonoma che non viene concessa al ricorrente, bensì direttamente al disabile, anche se essa, in ragione dell'incapacità del titolare, viene corrisposta direttamente nelle mani del suo legale rappresentante. Di conseguenza, tale prestazione non è né un "assegno" né "di uguale natura". Una deduzione ai sensi dell'art. 67, n. 2, è pertanto illegittima. Infine, la deduzione è stata effettuata fin dall'inizio in malafede

...

____________