Language of document :

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2013 da Cornelia Trentea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2012, causa F-112/10, Trentea/FRA

(causa T-107/13 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cornelia Trentea (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2012, F-112/10;

per l'effetto, annullare la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del 5 giugno 2010 di respingere la candidatura della ricorrente per un posto (rif. TA-ADMIN-AST 4-2009) nonché della decisione di nomina di un altro candidato; condannare la FRA a risarcire i danni materiali subìti dalla ricorrente corrispondenti alla differenza tra la sua attuale retribuzione e quella corrispondente al grado AST4, fino all'età della pensione, ivi compresi gli assegni, le indennità e la compensazione dei diritti a pensione; condannare la FRA a risarcire il danno morale subìto dalla ricorrente stimato ex aequo et bono a EUR 10 000; e

condannare la FRA alle spese del procedimento di primo grado e d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione delle norme relative alla ricevibilità dei motivi: ricevibilità delle deduzioni presentate all'udienza di primo grado inerenti all'assenza in seno al Comitato di selezione di un rappresentante del Comitato del personale - violazione commessa dai giudici di primo grado dell'obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene che, in primo luogo, il TFP avrebbe violato l'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura del TFP, allorché non ha preso in considerazione la circostanza che le deduzioni di cui trattasi si fondavano su documenti ed informazioni che la FRA aveva prodotto solo nel corso del procedimento dinanzi al TFP e, in secondo luogo, non avrebbe riconosciuto che le deduzioni di cui trattasi avrebbero dovuto essere ritenute ricevibili in quanto strettamente connesse ad altri motivi dedotti nella fase scritta del procedimento. In terzo luogo, ed in ogni caso, il TFP avrebbe erroneamente ritenuto, senza alcuna motivazione, che il motivo non fosse tra quelli che il Tribunale può sollevare d'ufficio.

Secondo motivo, vertente su un'inesattezza materiale in relazione alle prove scritte che ha condotto ad una violazione da parte del TFP del principio della parità di trattamento e ad un'errata interpretazione delle prove. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore allorché ha ritenuto che non fosse accertato né tantomeno sostenuto che le domande poste nelle prove scritte fossero identiche per tutti i candidati, dal momento che la convenuta aveva confermato tale circostanza nel suo controricorso. Tale inesattezza materiale ha inficiato la conclusione in diritto del Tribunale dato che il principio della parità di trattamento esige che le prove scritte si svolgano contestualmente per tutti i candidati e non in giorni diversi com'era avvenuto nel caso della procedura di selezione della ricorrente. Inoltre, i giudici di primo grado avrebbero respinto il motivo della ricorrente relativo al difetto di anonimato delle prove scritte, fondandosi su una semplice asserzione della FRA che essa aveva contestato.

Terzo motivo, vertente sulla composizione irregolare del comitato di selezione, su un'errata interpretazione delle prove e su una violazione da parte del TFP del suo obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ed abbia erroneamente interpretato le prove allorché ha ritenuto, senz'alcuna ulteriore motivazione, che il capo del dipartimento amministrativo della FRA ed il gestore finanziario della FRA avessero una conoscenza approfondita ed una vasta esperienza in materia di assunzioni, fondandosi su mere asserzioni della FRA contestate dalla ricorrente. Tale mancanza di competenze avrebbe inficiato altresì i risultati della selezione.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e sull'irragionevolezza del termine di adozione della sentenza. La ricorrente ritiene che i giudici di primo grado abbiano commesso un errore di diritto dichiarando che la convenuta avesse soddisfatto il suo obbligo di motivazione, dato che la ricorrente non aveva saputo, sino al procedimento di primo grado, quale fosse stato il criterio adottato per la valutazione della sua candidatura, non era stata informata delle qualificazioni che non possedeva e non aveva ricevuto i punteggi che aveva complessivamente riportato sino all'udienza. Il Tribunale si sarebbe inoltre illegittimamente affidato ad un documento presentato dalla convenuta in udienza per corroborare la sua conclusione che la convenuta avesse soddisfatto il suo obbligo di motivazione, senza che ciò fosse motivato da circostanze eccezionali. Inoltre, in primo luogo, se la convenuta avesse ricevuto tale documento nel corso della fase amministrativa come da lei richiesto, essa sarebbe stata in grado di comprendere meglio le ragioni della sua mancata selezione e d'impugnare tale decisione più efficacemente. In secondo luogo, la durata del procedimento dinanzi al TFP sarebbe stata più ragionevole.

Quinto motivo, vertente su una violazione degli articoli 87, paragrafo 2 e 88 del regolamento di procedura del TFP in relazione alle spese nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia illegittimamente condannato la ricorrente a sostenere oltre alle proprie spese, anche quelle della convenuta.

____________