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Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 - Repubblica di Lituania / Commissione europea

(Causa T-110/13)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e D. Skara)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. FK/fa/D(2012) 1707818 della Commissione europea, del 10 dicembre 2012, nella parte in cui la nota di debito n. 3241213460 allegata a tale decisione riguarda progetti in relazione ai quali i soggetti attuatori sono stati sottoposti ad amministrazione controllata, e condannare la Commissione a restituire l'importo di EUR 3 148 549,66;

annullare la decisione n. FK/fa/D(2012) 1707818 della Commissione europea del 10 dicembre 2012, nella parte in cui la nota di debito n. 3241213460 ad essa allegata riguarda il progetto n. P27010010, e condannare la Commissione a restituire l'importo di EUR 1 060 560,56;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, ciascuno riguardante una violazione del diritto dell'Unione europea.

La Commissione europea, adottando la decisione impugnata e non avendo partecipato con la Repubblica di Lituania alle perdite nell'amministrazione dei fondi SAPARD, o, comunque, non avendo considerato tale questione e non avendo fornito alcuna motivazione per il rifiuto di partecipare alle perdite, ha violato l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1258/19992, letto in combinato disposto con l'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 1605/20024, con l'articolo 87 del regolamento n. 2342/2002 e con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

La Commissione europea, non avendo fornito tempestivamente informazioni concernenti la possibilità di cancellare il debito e di eliminare la corrispondente società dall'elenco dei debitori, ha violato la disposizione sulla reciproca consultazione prevista al punto 7.7.4 della parte F della convenzione di finanziamento pluriennale concernente il programma speciale di aiuto a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD), firmato nel 2001 dalla Repubblica di Lituania e dalla Commissione europea, letto in combinato disposto con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

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1 - Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

2 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

3 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1; rettifica in GU 2005 L 345 del 28.12.2005, pag. 35).

4 - Valstybės žinios, 29.8.2001, n. 74-2589.