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Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 - Synergy Hellas/Commissione

(Causa T-106/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Αtene, Grecia) (rappresentanti: M. Angelopoulos e Κ. Damis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     dichiarare     che l'esclusione della partecipazione della società dal programma ΑRTreat da parte della Commissione europea costituisce una violazione degli obblighi contrattuali di quest'ultima alla luce dei principi della proporzionalità e del legittimo affidamento e condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 343 828,88, per i pagamenti da essa dovuti per l'esecuzione del contratto denominato ΑRTreat, oltre agli interessi dalla data di deposito del presente ricorso, ·

-     condannare la Commissione europea a versare alla ricorrente l'importo di EUR 89 933,16, quale risarcimento del danno patrimoniale e del danno alla reputazione professionale, subiti dalla ricorrente, per abuso di potere e per violazione del segreto professionale oltre agli interessi compensativi a decorrere dal 14 giugno 2012 sino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e agli interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia sino al saldo completo e

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente cumula due ricorsi.

In primo luogo, un ricorso per responsabilità della Commissione in base al contratto n. FP7 224297 per l'esecuzione del lcontratto denominato "Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and vitual hand-on training (ARTreat)", ai sensi dell'articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, pur avendo essa adempiuto pienamente e correttamente i propri obblighi contrattuali, la Commissione, senza averne diritto e in violazione del suddetto contratto nonché dei principi del legittimo affidamento e della proporzionalità, ha sospeso il pagamento a suo favore.

In secondo luogo, un ricorso per responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che con il suo comportamento illecito la Commissione ha danneggiato la reputazione professionale della ricorrente.

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