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Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2015 – Trentea / FRA

(Causa T-107/13 P) 1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Decisione di rigetto della candidatura e di nomina di un altro candidato – Motivo sollevato per la prima volta in udienza – Snaturamento degli elementi di prova – Obbligo di motivazione – Contestazione della condanna alle spese»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cornelia Trentea (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. Kjærum, agente, assistito dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Trentea/FRA (F-112/10, Racc. FP, EU:F:2012:179).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La sig.ra Cornelia Trentea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nell’ambito del procedimento di primo grado.

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1 GU C 129 del 4.5.2013.