Language of document : ECLI:EU:T:2015:20

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 gennaio 2015

Causa T‑107/13 P

Cornelia Trentea

contro

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Decisione di rigetto della candidatura e di nomina di un altro candidato – Motivo sollevato per la prima volta in udienza – Snaturamento degli elementi di prova – Obbligo di motivazione – Contestazione della condanna alle spese»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Trentea/FRA (F‑112/10, Racc. FP, EU:F:2012:179).

Decisione: Il ricorso è respinto. La sig.ra Cornelia Trentea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nell’ambito del procedimento di primo grado.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Distinzione tra i motivi di ordine pubblico e gli altri, quali i motivi di merito – Rigetto di un motivo non rientrante tra i motivi di ordine pubblico

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Competenza del Tribunale

4.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 25)

5.      Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Termine ragionevole

1.      Nella fase d’impugnazione, circa l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto pronunciarsi d’ufficio sull’assenza o l’asserita violazione del ruolo, nel comitato di selezione, di un membro designato dal comitato del personale, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha provato che tale motivo sia di ordine pubblico.

Inoltre, in assenza di qualsivoglia elemento di fatto depositato nel fascicolo in relazione a questo punto, in particolare all’udienza, il Tribunale della funzione pubblica ha sufficientemente motivato la sua sentenza limitandosi a rilevare che un tale motivo non faceva parte di quelli che il giudice doveva rilevare d’ufficio.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 3 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione, C‑617/11 P, EU:C:2013:657, punto 22

2.      La valutazione dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo del Tribunale salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova. Siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza che occorra procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 61‑63 e 69)

Riferimento:

Tribunale: ordinanza del 12 luglio 2007, Beau/Commissione, T‑252/06 P, Racc. FP, EU:T:2007:230, punti 45‑47, e giurisprudenza citata

3.      La questione della portata dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo del Tribunale nel contesto di un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punto 76)

Riferimento:

Tribunale: sentenza del 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio, T‑248/08 P, Racc. FP, EU:T:2010:57, punto 92 e giurisprudenza citata

4.      È possibile, in primo luogo, ovviare all’insufficienza — ma non all’assenza totale — di motivazione anche in corso di giudizio se, precedentemente all’introduzione del ricorso, l’interessato disponeva già di elementi costitutivi di un principio di motivazione; in secondo luogo, considerare una decisione sufficientemente motivata quando è intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprenderne la portata e, in terzo luogo, per quanto riguarda, in particolare, decisioni di diniego di una promozione o di rigetto di una candidatura, è possibile integrare la motivazione nell’ambito della decisione di rigetto di un reclamo, dato che si presume che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo era diretto.

(v. punto 77)

Riferimento:

Tribunale: sentenza Doktor/Consiglio, punto 76 supra, EU:T:2010:57, punto 93 e giurisprudenza citata

5.      Un termine di circa due anni perché il Tribunale della funzione pubblica emetta una sentenza non può essere ritenuto irragionevole.

In ogni caso, la durata eccessiva di un procedimento non può comportare l’annullamento di una sentenza in assenza di qualunque elemento che indichi che tale fatto ha inciso sulla soluzione della controversia.

(v. punti 84 e 85)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 26 marzo 2009, EFKON/Parlamento e Consiglio, C‑146/08 P, EU:C:2009:201, punto 55 e giurisprudenza citata