Language of document : ECLI:EU:T:2015:818





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 ottobre 2015 –
Lituania / Commissione

(causa T‑110/13)

«Programma di sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale (Sapard) – Finanziamento da parte dell’Unione di alcune spese effettuate dalla Lituania – Decisione della Commissione che esige dalla Lituania il rimborso di una parte dell’importo versato – Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999 – Rinvio ai principi enunciati dal regolamento (CE) n. 1258/1999 – Portata della convenzione pluriennale di finanziamento relativa al programma Sapard – Leale cooperazione»

1.                     Adesione di nuovi Stati membri – Lituania – Impegni di bilancio globali stabiliti in base agli strumenti finanziari di preadesione – Programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) – Modalità di esecuzione e di recupero delle spese sostenute dalla Lituania – Applicazione delle disposizioni della convenzione pluriennale conclusa nell’ambito del Sapard quale lex specialis rispetto alle disposizioni del regolamento n. 1268/1999 (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999 e n. 1268/1999, art. 9, § 1, comma 2) (v. punti 27, 33)

2.                     Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Recupero dei crediti verso terzi – Rinuncia – Presupposto – Insolvibilità del debitore beneficiario di un finanziamento dell’Unione gestito dall’istituzione creditrice – Possibilità di rinuncia nei confronti di uno Stato membro beneficiario di un finanziamento nell’ambito del programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) – Insussistenza – Sussistenza di un principio generale di rinuncia da parte delle istituzioni dell’Unione ai loro crediti – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, n. 1266/1999, art. 12, § 2, e n. 1605/2002, art. 73, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 87, § 1, b)] (v. punti 31, 32, 42)

3.                     Adesione di nuovi Stati membri – Lituania – Impegni di bilancio globali stabiliti in base agli strumenti finanziari di preadesione – Programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) – Recupero da parte della Commissione delle somme illegittimamente versate – Assenza, nella convenzione pluriennale conclusa nell’ambito del Sapard, di una disposizione chiara a tale riguardo – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 1268/1999) (v. punti 38, 39, 41, 47)

4.                     Adesione di nuovi Stati membri – Atto di adesione del 2003 – / Immediata applicabilità degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione – Ricorso da parte della Commissione alle modalità di cui ai regolamenti n. 1605/2002 e n. 2342/2002 per recuperare somme illegittimamente versate nell’ambito di un programma di preadesione – Ammissibilità (Atto di adesione del 2003, artt. 2 e 10; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 50, 51)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che dispone il rimborso di somme illegittimamente versate nell’ambito del programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) – Stato destinatario che è stato strettamente coinvolto nel processo di elaborazione della decisione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1268/1999) (v. punti 54, 55)

6.                     Adesione di nuovi Stati membri – Lituania – Impegni di bilancio globali stabiliti in base agli strumenti finanziari di preadesione – Programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) – Illegittimità di talune spese effettuate dalla Lituania – Conseguenze – Recupero da parte della Commissione – Natura non sanzionatoria (Regolamento del Consiglio n. 1268/1999) (v. punto 62)

7.                     Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale collaborazione con le istituzioni dell’Unione – Reciprocità (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 65, 68)

8.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1) (v. punti 83, 84)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione FK/fa/D(2012) 1707818 della Commissione, del 10 dicembre 2012, nella parte in cui la nota di debito n. 3241213460 allegata a tale decisione riguarda progetti in relazione ai quali i soggetti attuatori sono stati sottoposti a procedura concorsuale nonché il progetto P27010010.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.