Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt (Svezia) il 10 marzo 2021 – Repubblica italiana / Athena Investments A/S (già Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy dantes Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Causa C-155/21)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana

Resistenti: Athena Investments A/S (già Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy dantes Environment (SCA) SICAR e NovEnergia II Italian Portfolio SA

Questioni pregiudiziali

Se il TCE 1 debba essere interpretato nel senso che la clausola arbitrale di cui all’articolo 26 2 , con cui una Parte contraente presta il suo consenso all'arbitrato internazionale di una controversia tra una Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente riguardo a un investimento di quest'ultimo nell’area della prima, si applica anche a una controversia tra uno Stato membro dell'Unione europea, da una parte, e un investitore di un altro Stato membro dell'Unione, dall'altra.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se gli articoli 19 e 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 267 e 344 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla clausola arbitrale di cui all'articolo 26 del TCE o all'applicazione di tale clausola qualora un investitore di uno Stato membro dell'Unione, sulla base dell'articolo 26 del TCE, in caso di controversia riguardante un investimento in un altro Stato membro dell'Unione, possa avviare un procedimento contro quest'ultimo Stato membro dinanzi a un tribunale arbitrale la cui competenza e la cui decisione tale Stato membro è tenuto ad accettare.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il diritto dell'Unione, in particolare il principio del primato del diritto dell'Unione e il requisito della sua effettività, debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione di diritto nazionale che prevede una decadenza, come l'articolo 34, secondo comma, della legge sull’arbitrato, se la conseguenza di tale applicazione è che una parte in un procedimento diretto all’annullamento di un lodo arbitrale non può contestare l’esistenza di una convenzione arbitrale valida per il motivo che la clausola arbitrale contenuta nell’articolo 26 del TCE o la proposta formulata ai sensi di tale articolo sono invalide o non applicabili in quanto contrarie al diritto dell'Unione.

____________

1 Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 23 settembre 1997 concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU 1998 L 69, pag. 1).

2 Atto finale della Conferenza sulla carta europea dell'energia - Allegato 1: Il trattato sulla Carta dell'energia - Allegato 2: decisioni riguardanti il trattato sulla Carta dell'energia (GU 1994 L 380, pag. 24).