Language of document : ECLI:EU:T:2001:282

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

7 dicembre 2001 (1)

«Procedimento sommario - Pagamento di obbligazioni contrattuali - Provvedimenti provvisori - Urgenza»

Nel procedimento T-192/01 R,

Lior Geie, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti V. Marien e J. Choucroun, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Lier, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto la domanda diretta ad ingiungere alla Commissione il pagamento della somma di EUR 68 070 nell'ambito del contratto Altener-Agores n. XVII/4.1030/Z/99-085, oltre agli interessi al vigente tasso legale belga a decorrere dal 23 luglio 2001, pagamento da effettuare entro otto giorni dalla pronuncia dell'emananda decisione, a pena di ammenda in misura pari a EUR 100 per ogni giorno di mora,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1.
    Il 25 luglio 1985 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2137/85 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1).

2.
    L'art. 24 del regolamento n. 2137/85 dispone:

«1.    I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo. La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità.

2.    Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine».

3.
    L'art. 34 del regolamento n. 2137/85 prevede che, «[f]atto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni membro che cessa di far parte del gruppo continua ad essere responsabile, alle condizioni previste dall'articolo 24, per le obbligazioni derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla cessazione della sua qualità di membro».

Fatti e procedimento

4.
    Il gruppo richiedente è stato costituito il 4 gennaio 1996 da 10 membri, tra i quali la società di diritto belga Deira (in prosieguo: la «SA Deira»). Il 7 ottobre 1998 quattro nuovi membri sono entrati a far parte del gruppo.

5.
    La domanda di provvedimenti urgenti in esame riguarda il contratto Altener-Agores n. XVII/4.1030/Z/99-085 (in prosieguo: il «contratto Agores»), stipulato il 19 marzo 1999 dalla Commissione e dal richiedente nell'ambito del programma Altener II, istituito con decisione del Consiglio 18 maggio 1998, 98/352/CEE, concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II) (GU L 159, pag. 53). Tale contratto ha ad oggetto la realizzazione di un sito Internet destinato alla diffusione di informazioni sulle energie rinnovabili ed alla promozione di tali energie, nonché a fungere da portale d'accesso per tutti i canali di informazione relativi alle energie stesse.

6.
    Il contratto Agores prevede in particolare il finanziamento al 100% da parte della Commissione dei costi ammissibili del progetto, a concorrenza di un importo di EUR 170 175. Tale contratto prevede che il 30% dei suddetti costi venga versato entro 60 giorni dalla firma dello stesso, un altro 30% entro 60 giorni dall'approvazione da parte della Commissione della relazione provvisoria, e che il saldo venga versato ad avvenuta ricezione ed approvazione da parte della Commissione della relazione finale e del rendiconto finale delle spese effettuate.

    Peraltro, l'art. 5 del contratto Agores prevede che il richiedente debba fornire alla Commissione qualsiasi informazione che quest'ultima possa richiedere riguardo all'esecuzione del lavoro. L'art. 6, intitolato «Partecipazione di terzi all'esecuzione del contratto», al punto 2, dispone:

«Le bozze di contratti che prevedano la partecipazione di terzi al programma di lavoro, in particolare nella forma di associazione o di subcontratto, soprattutto se coinvolgono parti terze che non siano membri della Comunità europea, devono essere comunicate con lettera raccomandata alla Commissione, la quale può rifiutare di approvare tale partecipazione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta lettera. Qualora la Commissione non agisca entro il termine summenzionato, si ritiene che essa abbia approvato la bozza di contratto.

    A meno che la Commissione non preveda espressamente il contrario, la controparte si obbliga ad includere in tali contratti con parti terze tutte le clausole necessarie che le consentano di adempiere, senza eccezioni, a tutte le condizioni del presente contratto. La controparte si accerterà che i diritti della Commissione derivanti dal presente contratto non vengano in alcun modo pregiudicati dai contratti stipulati in base al presente articolo».

7.
    Con lettera del 28 dicembre 1999, il richiedente inviava alla Commissione una «comunicazione di subappalto». A tale comunicazione veniva allegata una convenzione, intitolata «subcontratto», conclusa tra il richiedente e la Lior International, società per azioni di diritto belga costituita il 7 novembre 1999. Tale convenzione prevede che «[il richiedente] subappalta alla [Lior International], che accetta, l'esecuzione dei tre contratti sopra menzionati» («LIOR E.E.I.G. subcontracts to LIOR INTERNATIONAL NV who accepts the performance of thethree contracts referred here above»), tra i quali compare il contratto Agores. Tale convenzione, stipulata sotto condizione sospensiva, è stata firmata dalla sig.ra Deval per il richiedente, e dai sigg. Weber e Buhlman per la Lior International.

8.
    Con lettera del 20 gennaio 2000 il richiedente informava la Commissione che soltanto il 90% delle restanti prestazioni dovute in esecuzione dei contratti oggetto della convenzione citata al punto precedente era stato ceduto alla Lior International e che il richiedente rimaneva pertanto la controparte della Commissione ed avrebbe provveduto direttamente a curare tutti i rapporti e le altre relazioni con la Commissione per quanto atteneva al restante 10% delle prestazioni dovute.

9.
    Non essendo pervenuta alcuna risposta da parte della Commissione, il richiedente inviava a quest'ultima numerosi solleciti.

10.
    Una prima relazione provvisoria relativa al contratto Agores e intitolata «Progress Report I», veniva inviata alla Commissione con lettera su carta intestata della Lior International in data 19 giugno 2000. In tale lettera si chiedeva che il secondo pagamento dovuto fosse effettuato a favore della Lior International che, secondo i termini della lettera stessa, aveva rilevato tutte le attività del richiedente.

11.
    Contrariamente a tale richiesta, la Commissione ha versato l'importo intermedio, pari a EUR 51 052,50, non alla Lior International bensì al richiedente. Il pagamento è stato effettuato il 21 settembre 2000.

12.
    Una seconda relazione provvisoria, dal titolo «Progress Report II» veniva inviata alla Commissione l'8 febbraio 2001 con la stessa presentazione.

13.
    Con lettera del 17 maggio 2001, la Commissione asseriva di non avere potuto accettare l'intervento della Lior International in qualità di subfornitore o di subcontraente per l'esecuzione del contratto Agores e richiedeva che le fosse inviata la relazione finale entro due giorni.

14.
    La relazione finale veniva inviata alla Commissione con lettera del 18 maggio 2001. Nella lettera di accompagnamento e nella relazione stessa veniva utilizzato il nome Lior per designare la controparte della Commissione. Nella lettera di accompagnamento veniva tuttavia precisato quanto segue:

«6.    La Lior GEIE rimane la controparte originaria e, di conseguenza, il saldo del pagamento (EUR 68 070) dovuto per la completa realizzazione del progetto dev'essere versato alla Lior GEIE - banca DEXIA, conto n. 068-22264659-27».

15.
    Con telecopia del 27 giugno 2001, successiva alla presentazione della relazione finale, la Commissione dichiarava di non poter approvare la dichiarazione finale dei costi, in quanto il nome del richiedente avrebbe dovuto esservi menzionato e tale dichiarazione riportava i costi sopportati dalla Lior International.

16.
    Il 28 giugno 2001 la sig.ra Deval inviava alla Commissione una versione corretta della dichiarazione finale dei costi, nella quale il nome della controparte della Commissione era quello del richiedente.

17.
    Con lettera del 12 luglio 2001 la Commissione confermava la sua posizione facendo riferimento, peraltro, alla formulazione dell'art. 6.2 del contratto Agores (citato al precedente punto 6).

18.
    Con lettera del 23 luglio 2001 il legale del richiedente inviava alla Commissione una lettera di messa in mora.

19.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2001, il richiedente proponeva un ricorso contenente un certo numero di domande inerenti a contratti stipulati nell'ambito dei programmi Thermie e Altener II e dirette, in particolare, a veder condannare la Commissione al pagamento di determinate somme in forza di tali contratti, nonché a titolo di risarcimento danni. Più in particolare, per quanto riguarda il contratto Agores, tale ricorso é diretto alla condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 68 070, somma che rappresenta l'ultima quota del contributo finanziario della Commissione in relazione a tale contratto.

20.
    Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha presentato al Tribunale la domanda in esame, diretta a veder ingiungere alla Commissione il pagamento della somma di EUR 68 070 dovuta nell'ambito del contratto Agores, oltre agli interessi al vigente tasso legale belga a decorrere dal 23 luglio 2001, pagamento da effettuare entro otto giorni dalla pronuncia dell'emananda decisione a pena di ammenda in misura pari a EUR 100 per ogni giorno di mora.

21.
    Il 4 settembre 2001 la Commissione ha presentato le sue osservazioni in merito alla domanda di provvedimenti urgenti in esame.

22.
    I chiarimenti delle parti sono stati sentiti il 17 settembre 2001. Al termine dell'udienza, il giudice dell'urgenza ha sospeso il procedimento per un mese. La Commissione è stata invitata a procedere, entro questo termine, all'esame della documentazione relativa al contratto Agores depositata presso di essa dal richiedente. La Commissione è stata inoltre invitata, nell'ipotesi in cui avesse confermato che essa era in possesso di tutti i documenti richiesti e che tali documenti le consentivano di accertare che tutti i costi e le spese corrispondessero effettivamente al prodotto consegnato in conformità del contratto Agores, a comunicare al giudice dell'urgenza se il pagamento del saldo sarebbe avvenuto e, in caso affermativo, in quale data. La Commissione è infine stata invitata, nell'ipotesi in cui avesse riscontrato nel fascicolo elementi che le impedissero di procedere al pagamento del saldo, a rendere noto al giudice dell'urgenza il tenore di tali elementi.

23.
    Con lettera del 16 ottobre 2001 la Commissione ha comunicato al giudice dell'urgenza il risultato del suo esame dei documenti che le erano stati forniti in ordine al contratto Agores. La Commissione ha concluso che il totale delle spese da essa provvisoriamente accettate in tale fase del procedimento era pari a EUR 49 130, mentre gli anticipi già versati ammontavano a EUR 102 105.

24.
    Con telecopia del 18 ottobre 2001 il richiedente ha presentato le sue osservazioni in merito alla lettera della Commissione del 16 ottobre 2001. Esso ha informato il giudice dell'urgenza della sua intenzione di esprimere numerosi commenti supplementari o per scritto, o in occasione di una nuova udienza.

25.
    Alla luce degli elementi del fascicolo, il giudice dell'urgenza ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per decidere sulla domanda di provvedimenti provvisori.

In diritto

26.
    In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE ed Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

27.
    In forza dell'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, la domanda per la sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non costituisce una semplice formalità, bensì presuppone che il ricorso sul merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, possa essere esaminato dal Tribunale.

28.
    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Tali presupposti sono cumulativi, talché una domanda per la sospensione dell'esecuzione va respinta nel caso in cui manchi uno di essi (ordinanza del presidente del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc.FP pagg. I-A-15 e II-57, punto 18). Il giudice dell'urgenza procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 59).

29.
    Nel caso di specie, il giudice dell'urgenza reputa opportuno verificare innanzi tutto se sussistano o meno i presupposti relativi all'urgenza ed alla ponderazione degli interessi in gioco.

Argomenti delle parti

30.
    Il richiedente fa valere che esso si trova in una situazione che può mettere in pericolo la sua esistenza e che i documenti da esso forniti al giudice dell'urgenza giustificano la prospettiva imminente di un danno grave ed irreparabile.

31.
    I debiti del richiedente nei confronti dei suoi fornitori alla data del 15 luglio 2001 ammonterebbero ad un totale di EUR 158 021. Due di tali fornitori sarebbero oggetto di un piano giudiziario di liquidazione nell'ambito del quale il mancato pagamento delle scadenze renderebbe il saldo dei debiti immediatamente esigibile.

32.
    Qualora le scadenze non venissero puntualmente rispettate i creditori del richiedente non mancherebbero di procedere all'esecuzione forzata dei titoli esecutivi già in loro possesso. Ora, dato che le scadenze del luglio 2001 non hanno potuto essere rispettate, i creditori interessati avrebbero minacciato di trasmettere all'ufficiale giudiziario le sentenze ottenute ai fini del recupero forzato del saldo dovuto e delle spese processuali.

33.
    Se due sentenze avrebbero consentito di addivenire ad una transazione giudiziale, gli altri numerosi creditori, a tutt'oggi non soddisfatti, non mancherebbero di esigere il pagamento dei loro crediti in un prossimo futuro.

34.
    Attualmente, i fondi liquidi del richiedente sarebbero d'altronde inesistenti, considerato che i suoi conti bancari presentano o un saldo attivo molto esiguo, pari a EUR 56,10 alla data del 17 luglio 2001, su un conto, o un saldo passivo di EUR 42,94 alla data del 10 luglio 2001, su un altro conto.

35.
    Il richiedente sostiene peraltro che il diritto per i singoli di ottenere, nell'ambito di un procedimento sommario, una condanna al pagamento di somme in via provvisoria, e ciò anche per un importo equivalente a quello della domanda principale, è stato riconosciuto nell'ordinanza del presidente della Corte 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-441).

36.
    Il richiedente fa valere che è stato dichiarato che il danno di un'associazione di imprese può essere valutato prendendo in considerazione la situazione finanziaria delle sue aderenti qualora gli interessi oggettivi di tale associazione non presentino un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che ad essa aderiscono [ordinanza del Presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4791, punti 35-38]. Al riguardo, il richiedente avrebbe fornito un certo numero di elementi relativi alla situazione finanziaria della SA Deira, società che deterrebbe il 60% delle quote del richiedente. Tali elementi consentirebbero di stabilire che il membro di maggioranza del richiedente non disporrebbe di risorse sufficienti a salvaguardare gli interessi di quest'ultimo. Infatti, la SA Deira si troverebbe già di fronte a gravi problemi.

37.
    Inoltre, la decisione della Commissione di sospendere il pagamento del saldo di EUR 68 070, pagamento che il richiedente si aspettava al più tardi per il mese di luglio 2001, tenuto conto del completamento del sito Internet e della presentazione delle relazioni tecnica e finanziaria finali, porrebbe il richiedente in una situazione finanziaria estremamente difficile e precaria.

38.
    Il richiedente sottolinea che, anche se i suoi membri rispondono illimitatamente ed in solido delle obbligazioni contratte in comune, molti di loro - per la maggior parte stabiliti all'estero - avrebbero cessato di interessarsi al progetto. I membri del richiedente, che erano in numero di quattordici, sarebbero ormai solo cinque. Inoltre, il richiedente non svolgerebbe più alcuna attività.

39.
    La società Deira, membro principale del richiedente, sarebbe continuamente sollecitata dai creditori di quest'ultimo, che non può più far fronte in maniera normale ai propri impegni finanziari. Il richiedente sostiene che, in tali circostanze, il diniego del provvedimento urgente richiesto non avrà come conseguenza soltanto la scomparsa del richiedente, ma rischierà anche di compromettere l'esistenza della SA Deira, società che non sarà più in condizione di onorare i debiti del richiedente, di cui dovrà sostenere l'onere tenuto conto del vincolo solidale cui sono tenuti i membri di un GEIE, e rischierà infine di far perdere tutto alle persone fisiche che si sono impegnate per avviare e mantenere in vita tale società.

40.
    Il richiedente infine sottolinea che il pagamento in tempo utile delle somme dovute dalla Commissione gli avrebbe permesso, in particolare, di pagare di volta in volta gli acconti sull'importo relativo alle condanne pronunciate nei suoi confronti, ed avrebbe permesso di evitare che si creasse la situazione attuale di rischio di esecuzione forzata delle sentenze.

41.
    Per quanto riguarda la condizione dell'urgenza e, in particolare, il carattere irreparabile del danno di natura economica, la Commissione osserva che occorre ricordare il carattere eccezionale della concessione di provvedimenti provvisori in tali circostanze (ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punti 137 e 138). Tale carattere eccezionale della concessione di provvedimenti provvisori sarebbe nella fattispecie rafforzato dalla circostanza che il provvedimento richiesto coinciderebbe parzialmente con l'oggetto del ricorso di merito. Il provvedimento provvisorio non sarebbe infatti se non l'adempimento da parte della Commissione, secondo la tesi sostenuta dal richiedente, dei suoi obblighi contrattuali. Tenuto conto di tale circostanza, il carattere di urgenza normalmente richiesto per la concessione di provvedimenti provvisori dovrebbe essere, ai termini della citata giurisprudenza, «incontestabile».

42.
    Quanto alle difficoltà di pagamento dei suoi debiti asserite dal richiedente, la Commissione ricorda che, da un lato, come risulta, in particolare, dalla citata ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio (punto 136), soltanto i danni irreparabili che sarebbero causati al richiedente possono essere presi in considerazionenell'ambito dell'esame della condizione relativa all'urgenza, e che, dall'altro, in ordine al pregiudizio all'efficienza finanziaria del richiedente, si dovrebbe tener conto delle possibilità eventualmente offerte dalla struttura nella quale esso è inserito, e, in particolare, delle risorse di cui dispongono i suoi membri. In proposito, la Commissione sottolinea l'importanza degli artt. 24 e 34 del regolamento n. 2137/84, il cui art. 24, in particolare, prevede che «[i] membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo».

43.
    In questo contesto, non si può ritenere che la parte richiedente abbia dimostrato, in modo incontestabile, di trovarsi in una situazione che può mettere a repentaglio la sua sopravvivenza senza che esista, per quanto la riguarda, alcuna possibilità di ricorso o di rimedio.

44.
    E' vero che il richiedente farebbe riferimento a varie pressioni e minacce da parte di taluni creditori che potrebbero sfociare in procedure di esecuzione forzata. Tale situazione dovrebbe tuttavia essere raffrontata alle possibilità esistenti di agire contro i membri del richiedente, indipendentemente dalla loro sede, e compresi coloro che hanno già formalmente abbandonato il richiedente stesso. Tale valutazione contabile globale non sarebbe stata effettuata.

45.
    Quanto alla ponderazione degli interessi in gioco, la Commissione rileva che la concessione del provvedimento richiesto rischierebbe, nel caso in cui il ricorso di merito venisse respinto, di creare una situazione inversa a scapito dei fondi comunitari.

46.
    Al riguardo, la Commissione aggiunge di incontrare difficoltà con il richiedente non soltanto a proposito del contratto Agores, ma anche in relazione ad altri contratti, stipulati nell'ambito del programma Thermie. I problemi sollevati sarebbero, in parte, comuni a parecchi contratti. La concessione di provvedimenti provvisori in relazione ad uno solo dei contratti avrebbe la conseguenza di creare uno squilibrio rispetto alle soluzioni che potrebbero essere date agli altri contratti.

47.
    Per di più, la Commissione avrebbe emesso ordini di recupero nei confronti del richiedente per un importo di EUR 72 000 nel contesto dei contratti stipulati nell'ambito del programma Thermie. Qualora tali ordini di recupero rimanessero senza esito, la concessione del provvedimento richiesto creerebbe, in caso di rigetto del ricorso di merito, una duplice perdita finanziaria ai danni della Commissione, l'una per il contratto Agores e l'altra per i contratti stipulati nell'ambito del programma Thermie.

Valutazione del giudice dell'urgenza

48.
    Per quanto riguarda la condizione relativa all'urgenza, risulta da una giurisprudenza costante che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine dievitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. E' quest'ultima parte che è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa di merito senza dover subire un danno di tale natura (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 43; ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14).

49.
    Anche se per stabilire la sussistenza di un siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P (R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67; 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, Paesi Bassi/Consiglio e Parlamento, Racc. pag. I-6229, punto 51, e Grecia/Commissione, citata, punto 15].

50.
    Nella fattispecie, il danno lamentato dal richiedente è di natura economica. A tale proposito occorre rilevare che, come asserito dalla Commissione, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno del genere non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, dal momento che può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanze del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24, e del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-70/99 R, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II-2027, punto 128).

51.
    In applicazione di questi principi e alla luce delle circostanze del caso di specie, la sospensione richiesta si giustificherebbe solo se risultasse evidente che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza.

52.
    Al riguardo occorre ricordare che, alla data del 15 luglio 2001, i debiti del richiedente nei confronti dei suoi fornitori ammontavano a EUR 158 021, e che attualmente i fondi liquidi del richiedente sono, per così dire, inesistenti. Come emerge da una dichiarazione del 10 agosto 2001 sottoscritta dal revisore dei conti del richiedente e prodotta da quest'ultimo, il pagamento di EUR 68 070 oggetto della domanda nel caso di specie non consentirebbe al richiedente di far fronte ai suoi obblighi. D'altra parte, tenuto conto del fatto che il richiedente non svolge più alcuna attività, l'interesse di quest'ultimo ad ottenere il provvedimento urgente richiesto sembra quindi presentare carattere soltanto indiretto e coincidere in realtà con un interesse dei suoi membri ad ottenere una riduzione dei loro debiti, nei limiti in cui detti membri rispondono illimitatamente e in solido di tali debiti.

53.
    Ora, come ha fatto valere la Commissione, conformemente ad una giurisprudenza costante, unicamente i danni che possono essere causati al richiedente possonoessere presi in considerazione nell'ambito dell'esame della condizione relativa all'urgenza (ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio, citata, punto 136).

54.
    Si deve inoltre ricordare che, nell'ambito dell'esame relativo all'efficienza economica del richiedente la valutazione della sua situazione di fatto può essere effettuata prendendo in considerazione, in particolare, le caratteristiche del gruppo al quale esso si collega col suo azionariato [ordinanze del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C-12/95 P, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. I-467, punto 12; del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-407, punto 35; 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II-2357, punto 50; del presidente della Corte 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 36, e Pfizer Animal Health/Consiglio, citata, punto 155, confermata dall'ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health e a./Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 67].

55.
    Tale impostazione si fonda sull'idea che gli interessi oggettivi dell'impresa richiedente non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone fisiche o giuridiche che la controllano e che il carattere grave e irreparabile del danno asserito deve dunque essere valutato a livello del gruppo che tali persone compongono. Questa coincidenza di interessi giustifica in particolare che l'interesse dell'impresa richiedente a continuare ad esistere non sia valutato indipendentemente dall'interesse che i soggetti che la controllano nutrono per la sua sopravvivenza (ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2001, causa T-241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II-37, punto 40).

56.
    Pertanto, così come il danno di un'associazione di imprese può essere valutato prendendo in considerazione la situazione finanziaria dei suoi membri quando gli interessi oggettivi di tale associazione non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono (v. ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, citata, punti 35-38), nella fattispecie si deve tener conto della situazione finanziaria dei membri del richiedente.

57.
    A tal riguardo, il richiedente si è limitato a fornire informazioni circa la situazione del suo membro principale, la SA Deira, senza fornire, in ordine alla situazione finanziaria degli altri suoi membri, il benché minimo elemento che consenta di valutare in concreto se questi ultimi dispongano di risorse sufficienti a salvaguardare i suoi interessi.

58.
    Da quanto precede discende che il richiedente non è riuscito a provare che la condizione relativa all'urgenza sia soddisfatta. Il rigetto del ricorso si giustifica per questo solo motivo.

59.
    In ogni caso, si deve constatare che, anche qualora venga comprovata l'urgenza, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto non si giustificherebbe alla luce della ponderazione degli interessi delle parti.

60.
    Risulta in proposito dalla dichiarazione del revisore dei conti del richiedente, ricordata al precedente punto 52, che anche qualora venisse pagato il preteso debito della Commissione nei confronti del richiedente, quantificato dal revisore dei conti nella somma di EUR 144 570, ciò non consentirebbe al richiedente di onorare tutti i suoi debiti nei confronti dei creditori. Tale dichiarazione precisa inoltre che, a partire dal 30 novembre 1999, il richiedente non svolge più alcuna attività e presenta una situazione contabile negativa. Di conseguenza, si deve constatare che neppure il pagamento della somma di EUR 68 070, preteso nel caso di specie dal richiedente, consentirebbe a quest'ultimo di far fronte ai propri obblighi. E' quindi probabile che il richiedente non sarebbe in grado di restituire tale somma alla Commissione in caso di rigetto del ricorso di merito.

61.
    L'incertezza riguardo alla possibilità di recuperare tale somma sarebbe tanto maggiore in quanto la Commissione, che è soltanto un terzo nei confronti del gruppo che costituisce il richiedente, sarebbe in una posizione svantaggiata rispetto al gruppo stesso per disporre, al momento opportuno, delle informazioni necessarie per far valere efficacemente la responsabilità solidale sul piano finanziario dei membri di tale gruppo, prevista all'art. 24 del regolamento n. 2137/95.

62.
    In considerazione dei suddetti elementi, il rischio che il pagamento della somma oggetto della domanda nel presente procedimento si riveli irreversibile e che pertanto la concessione del provvedimento provvisorio privi di ogni effetto la decisione nella causa di merito, giustificherebbe, alla luce della ponderazione degli interessi in gioco, il rigetto della domanda in esame.

63.
    Di conseguenza, la domanda di provvedimenti urgenti dev'essere respinta, senza che sia necessario esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa al fumus boni iuris.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 7 dicembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il francese.