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Ricorso proposto il 24 luglio 2023 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-462/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Nikolova e B. Rous Demiri)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 9, paragrafo 4, comma 1, lettera c), della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali1 , in quanto non ha vietato che acque minerali naturali e acque di sorgente provenienti da un’unica sorgente siano commercializzate sotto più di una descrizione commerciale, non ha prescritto che sulle etichette di acque minerali naturali e acque di sorgente sia indicato il nome della sorgente e ha consentito l’utilizzazione della denominazione «acqua di sorgente» per acqua che non soddisfa i requisiti per l’utilizzazione di tale denominazione;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, stabilisce, all’articolo 8, paragrafo 2, la regola «una sorgente – una descrizione commerciale», che vieta la commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 4, [comma 1], lettera c), della direttiva le etichette di acque minerali naturali e di acque di sorgente dovrebbero recare l’indicazione del luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa.

Il diritto bulgaro consente tuttavia la commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale, nonché la commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente con identiche caratteristiche provenienti dalla stessa falda o dallo stesso giacimento sotterranei sotto diverse descrizioni commerciali, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE. In aggiunta, il diritto bulgaro non esige che il nome della sorgente compaia, ai sensi della direttiva, tra le informazioni obbligatorie sull’etichetta delle acque minerali naturali, e non è quindi conforme all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva. La Repubblica di Bulgaria viola inoltre gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, paragrafo 4, [comma 1], lettera c), della direttiva, poiché il diritto nazionale consente la commercializzazione di acqua di sorgente in violazione dei requisiti di etichettatura.

Il 2 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di Bulgaria una lettera di costituzione in mora. Il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Bulgaria un parere motivato. Ciò nonostante, la Repubblica di Bulgaria non ha ancora adottato le misure di recepimento della direttiva, né le ha comunicate alla Commissione.

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1 GU 2009, L 164, pag. 45.