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Ricorso proposto il 2 aprile 2024 – Özkan Demir Çelik Sanayi / Commissione

(Causa T-175/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Özkan Demir Çelik Sanayi AŞ (Izmir, Turchia) (rappresentanti: J. Cornelis e M. Van Luchene, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/209 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumpimg definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (C/2024/13); e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j) e paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio1 («regolamento di base»), e sull’errore manifesto di valutazione per aver utilizzato la data dell'ordine invece della data della fattura come data di vendita per l'adeguamento per la conversione valutaria.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso nel rifiutare di eseguire un calcolo trimestrale del margine di dumping, con conseguente violazione della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036.

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1 Regolamento /UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016 L 176, pag. 21).