Language of document : ECLI:EU:F:2008:127

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

14 ottobre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Mancato superamento della prova orale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Obbligo di motivazione – Rispetto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice – Rifiuto dell’istituzione di ottemperare a una misura di organizzazione del procedimento»

Nella causa F‑74/07,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 236 CE e 152 EA,

Stefan Meierhofer, residente in Monaco di Baviera (Germania), rappresentato dall’avv. H.-G. Schiessl,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re B. Eggers e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel, presidente, H. Tagaras (relatore) e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto a mezzo telefax alla cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2007 (con deposito dell’originale intervenuto il successivo 5 luglio), il sig. Meierhofer chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione 10 maggio 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05, organizzato dall’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO), con la quale veniva informato di non aver superato la prova orale del detto concorso, nonché della decisione 19 giugno 2007 che non accoglieva la sua domanda di riesame presentata contro la decisione 10 maggio 2007, e dall’altra, una nuova valutazione di tale prova e la sua iscrizione nell’elenco di riserva.

 Contesto normativo

 Diritto comunitario generale e ambito statutario

2        L’art. 253 CE prevede quanto segue:

«I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio [dell’Unione europea], nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione [delle Comunità europee] sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato».

3        L’art. 25, secondo comma, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo lo «statuto») è formulato come segue:

«Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».

4        L’art. 6 dell’allegato III dello statuto così recita:

«I lavori della commissione giudicatrice sono segreti».

 Bando di concorso

5        In data 20 luglio 2005, l’EPSO pubblicava sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale «EPSO/AD/26/05: diritto» (GU C 178 A, pag. 3).

6        Da una parte, al titolo «A. Natura delle funzioni e condizioni di ammissione al concorso (profilo richiesto)», il bando di concorso prevede, al punto «I. Natura delle funzioni», lo «[s]volgimento di mansioni di analisi, di concezione, di studio e di controllo concernenti l’attività dell’Unione europea.»; la sezione relativa al diritto è formulata come segue:

«EPSO/AD/26/05: Diritto

–        Concezione, analisi ed elaborazione di progetti di atti giuridici comunitari,

–        consulenza giuridica,

–        ricerche in materia di diritto nazionale, diritto comunitario e diritto internazionale,

–        partecipazione a negoziati relativi ad accordi internazionali,

–        analisi e preparazione di progetti di decisioni, ad esempio nel settore del diritto alla concorrenza,

–        esame e controllo degli ordinamenti giuridici nazionali per verificarne la conformità con il diritto comunitario,

–        istruzione di fascicoli precontenziosi (violazioni del diritto comunitario, denunce, ecc.),

–        varie funzioni nel settore del contenzioso; elaborazione di prese di posizione delle istituzioni nell’ambito di contenziosi, principalmente davanti alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado; funzioni giuridiche nell’ambito delle cancellerie della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado,

–        attività di concezione, preparazione e applicazione nel settore della giustizia e degli affari interni».

7        Dall’altra, al titolo «B. Svolgimento del concorso», il bando di concorso contiene le seguenti regole relative alla prova orale e all’iscrizione nell’elenco di riserva:

«3. Prova orale – Valutazione

e)      Colloquio con la giuria nella lingua principale del candidato, inteso a valutare la sua attitudine ad esercitare le funzioni indicate al titolo A, punto I. Il colloquio verte in particolare sulle conoscenze specifiche legate al settore interessato nonché sulla conoscenza dell’Unione europea, delle sue istituzioni e delle sue politiche. Verrà altresì verificata la conoscenza della seconda lingua. Il colloquio sarà inoltre inteso a valutare la capacità di adattamento del candidato ad un ambiente di lavoro pluriculturale nell’ambito della funzione pubblica europea.

Prova valutata da 0 a 50 punti (minimo richiesto: 25 punti).

(…)

5. Iscrizione negli elenchi degli idonei

La giuria stila gli elenchi degli idonei comprendenti, per concorso, per gruppi di merito (al massimo quattro) e in ordine alfabetico all’interno di ciascun gruppo, i candidati (…) (cfr. titolo A, Numero di candidati idonei) che hanno ottenuto i migliori punteggi per l’insieme delle prove scritta d) e orale e) nonché il punteggio minimo richiesto per ciascuna di queste prove.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

8        Il ricorrente, di nazionalità tedesca, ha partecipato al concorso EPSO/AD/26/05. Dopo aver superato i test di preselezione e le prove scritte, ha partecipato alla prova orale, il 29 marzo 2007.

9        Con lettera 10 maggio 2007, il presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 informava il ricorrente che alla prova orale aveva ottenuto 24,5 punti, e che, pertanto, non raggiungendo la soglia minima richiesta di 25/50, non poteva figurare nell’elenco di riserva.

10      Con lettera 11 maggio 2007, il ricorrente presentava una domanda di riesame della suddetta decisione 10 maggio 2007, ritenendo, con riferimento al resoconto che egli stesso aveva stilato in seguito alla prova orale e che è allegato al ricorso, di aver risposto correttamente, nel corso di tale prova, ad almeno l’80% delle domande. Il ricorrente chiedeva quindi una verifica della valutazione della sua prova orale, nonché, in subordine, un chiarimento circa il punteggio ottenuto per ciascuna domanda postagli durante tale prova.

11      Con lettera 19 giugno 2007, il presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 informava il ricorrente che, dopo aver riesaminato la sua candidatura, la commissione giudicatrice non aveva riscontrato alcun motivo per modificare i suoi risultati. In tale lettera si precisava inoltre al ricorrente che, da una parte, con riferimento alle sue conoscenze specifiche, il numero di risposte insoddisfacenti aveva superato il numero di risposte soddisfacenti e, dall’altra, che la prova orale si era svolta secondo i criteri specificati nel bando di concorso e che, tenuto conto del vincolo del segreto imposto dall’art. 6 dell’allegato III dello statuto, cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, non era possibile fornire ai candidati né la griglia di valutazione («marking grid») né la ripartizione dei punteggi ottenuti alla prova orale («breakdown of their marks for the oral test»).

 Conclusioni delle parti e procedimento

12      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 10 maggio 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05;

–        annullare la decisione 19 giugno 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 che non ha accolto la sua domanda di riesame presentata l’11 maggio 2007;

–        ordinare alla Commissione di procedere ad una nuova valutazione della prova orale sostenuta il 29 marzo 2007, tenendo conto dei vigenti criteri di esame;

–        ordinare alla Commissione di decidere nuovamente sull’iscrizione del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso per la selezione del personale della Comunità europea EPSO/AD/26/05, tenendo conto del nuovo risultato della prova;

–        ordinare alla Commissione di motivare le decisioni da adottare ai sensi del terzo e quarto trattino di cui sopra;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare ogni parte a sostenere le proprie spese.

14      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, adottate in applicazione dell’art. 55 del regolamento di procedura, il Tribunale, nella relazione preparatoria d’udienza inviata alle parti il 7 febbraio 2008, ha invitato la Commissione a depositare, prima dell’udienza:

a)      la griglia di valutazione e la ripartizione dei punteggi della prova orale («the marking grid» e «the breakdown of [the] marks for the oral test») del ricorrente, cui fa riferimento la decisione 19 giugno 2007 che respinge la sua domanda di riesame,

b)      qualsiasi altro elemento relativo alla valutazione della qualità della prestazione del ricorrente in occasione della prova orale,

c)      una graduatoria non nominativa degli altri candidati cui, alla prova orale, è stato attribuito un punteggio eliminatorio e

d)      i calcoli che hanno condotto allo specifico risultato di 24,5/50 quale punteggio ottenuto dal ricorrente in sede di prova orale.

15      Nella medesima relazione preparatoria d’udienza, e dopo aver invitato le parti a dedicare una parte sostanziale delle loro difese orali al motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, veniva comunicato, da una parte, che l’obiettivo delle misure richieste era «di conferire un effetto pienamente utile alle discussioni relative a tale motivo (e al motivo relativo alla violazione manifesta dei vigenti criteri di esame, motivo collegato, in sostanza, a quello inerente alla motivazione)», dall’altra, che la comunicazione al ricorrente degli elementi menzionati alle lett. a)-d) di cui alla detta relazione preparatoria, avrebbe avuto luogo solo se tale comunicazione fosse stata conciliabile con il principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice e/o previa omissione, se necessario, di quelle indicazioni la cui divulgazione risultasse in contrasto con il detto principio.

16      In risposta a tali misure di organizzazione del procedimento, con lettera pervenuta a mezzo telefax alla cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2008 (con deposito dell’originale intervenuto il successivo 19 febbraio), la Commissione trasmetteva al Tribunale, come richiesto nella relazione preparatoria d’udienza, lett. c), una tabella non nominativa dei punteggi eliminatori dei candidati che non avevano superato la prova orale. La Commissione rifiutava invece di conformarsi alle misure di organizzazione indicate nella detta relazione, lett. a), b) e d), sostenendo in sostanza che, in mancanza di prove di una violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice, il solo motivo riguardante la violazione dell’obbligo di motivazione non giustificava, tenuto conto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, la produzione degli altri elementi e documenti richiesti dal Tribunale. La Commissione rilevava, peraltro, di non essere tenuta a produrre tali elementi e documenti, né qualora il Tribunale proceda, come nella fattispecie, disponendo misure di organizzazione del procedimento, né qualora esso decida di far ricorso a mezzi istruttori.

17      Il 20 marzo 2008 il ricorrente depositava presso la cancelleria del Tribunale osservazioni, datate 17 marzo 2008, relative alle misure di organizzazione del procedimento rivolte alla Commissione e, in particolare, al rifiuto, da parte della Commissione, di dar seguito a tutte le richieste del Tribunale.

18      In data 19 maggio 2008 la Commissione depositava presso la cancelleria del Tribunale le osservazioni in risposta alla suddetta memoria del ricorrente.

 Sull’oggetto del ricorso

19      Occorre constatare che il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento della decisione 10 maggio 2007 con la quale veniva informato di non aver superato la prova orale del concorso, nonché l’annullamento della decisione 19 giugno 2007 che non accoglieva la sua domanda di riesame. A tale proposito occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, quando un candidato ad un concorso sollecita il riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice, l’atto che arreca pregiudizio è la decisione adottata da quest’ultima a seguito di riesame della situazione del candidato (ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2001, cause riunite T‑95/00 e T‑96/00, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑379, punti 24‑27; sentenze del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2002, causa T-386/00, Gonçalves/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 39; 31 maggio 2005, causa T-294/03, Gibault/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-141 e II‑635, punto 22; 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione, Racc. PI pagg. II‑A-2-1695, punto 19, e 12 marzo 2008, causa T‑100/04, Giannini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, attualmente oggetto d’impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑231/08 P, punto 30). Pertanto, la decisione 19 giugno 2007, adottata a seguito della domanda di riesame presentata dal ricorrente l’11 maggio 2007, si è sostituita alla decisione iniziale della commissione giudicatrice 10 maggio 2007 e costituisce dunque l’atto che arreca pregiudizio.

20      Si deve pertanto considerare il ricorso rivolto contro la sola decisione 19 giugno 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05.

 In diritto

 Argomenti delle parti

21      A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

22      Innanzitutto, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivare la decisione 10 maggio 2007 (v. punto 9 della presente sentenza), secondo quanto previsto all’art. 253 CE. Il «dovere di riservatezza», di cui all’art. 6 dell’allegato III dello Statuto, difatti, vale solo riguardo ai terzi, e non nei confronti del candidato stesso. Quanto all’accesso di un candidato ai lavori della commissione giudicatrice, secondo la Commissione risulta da una giurisprudenza costante che l’art. 6 dell’allegato III dello Statuto contiene una disposizione speciale che vieta di divulgare le posizioni della commissione giudicatrice e gli elementi relativi a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati; trasmettendo al ricorrente il punteggio ottenuto alla prova orale, la Commissione avrebbe pertanto adempiuto al suo obbligo di motivazione.

23      Inoltre il ricorrente fa riferimento ad un vizio di procedura relativo al fatto che il presidente della commissione giudicatrice, il sig. Singer, non avendo utilizzato gli auricolari che consentivano di seguire la traduzione simultanea in francese della prova orale, non avrebbe capito le risposte fornite dal candidato in tedesco. La Commissione ritiene che tale motivo sia infondato, in quanto, oltre al fatto che il sig. Singer ha una perfetta padronanza del tedesco e che i membri della commissione giudicatrice non sono tenuti a ricorrere all’interpretazione simultanea, appare anzitutto evidente che non vi è stata alcuna disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, in quanto il sig. Singer non ha fatto ricorso all’interpretazione simultanea per nessuno degli altri 94 candidati alla prova orale che hanno risposto in tedesco, ed inoltre che, in ogni caso, ciò non può costituire un’irregolarità di procedura.

24      Il ricorrente sostiene infine che, tenuto conto del gran numero di risposte complete e indiscutibilmente esatte che egli avrebbe fornito alla prova orale, una valutazione della prestazione inferiore al 50% costituisce una violazione manifesta delle norme che disciplinano il lavoro della commissione giudicatrice del concorso nonché dei criteri di esame vigenti e può soltanto rappresentare il risultato di una tale violazione. La Commissione rileva che non sussiste un manifesto errore di valutazione poiché la commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale, ancora maggiore in occasione delle prove orali di un concorso, poiché in tale sede può tener conto sia delle risposte dei candidati sia della loro esperienza e personalità.

25      In risposta alle misure di organizzazione del procedimento richieste dal Tribunale nella relazione preparatoria d’udienza 7 febbraio 2008, la Commissione, per giustificare il suo rifiuto di comunicare alcuni elementi richiesti dal Tribunale (v. punto 16 della presente sentenza), sostiene, in particolare, che il ricorrente non ha dimostrato la violazione delle regole che presiedevano ai lavori della commissione giudicatrice e che la decisione di quest’ultima, di conseguenza, non è, secondo costante giurisprudenza, assoggettata a controllo giudiziario. La Commissione riconosce che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73), essa aveva fornito all’interessata una «ripartizione dei punteggi ottenuti alla prova orale», ma sostiene che si trattava di «un’eccezione assoluta» e che, secondo una giurisprudenza costante in materia di segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici, un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione non giustifica, nella specie, la produzione delle «schede di valutazione» del ricorrente, schede che contengono, ad un tempo, una griglia dei punteggi, i singoli punteggi attribuiti nel corso della prova orale nonché la valutazione dei membri della commissione. Essa conclude che, in mancanza di qualsiasi indizio atto a mettere in discussione la validità dell’atto impugnato, quest’ultimo gode della presunzione di validità riconosciuta agli atti comunitari e che non spetta al Tribunale sollecitare le informazioni richieste.

26      Il ricorrente, nelle sue osservazioni sul rifiuto della Commissione di comunicare alcuni elementi richiesti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha ribadito, basandosi sull’art. 27 dello Statuto, che si era verificata una violazione manifesta delle regole pertinenti al lavoro della commissione giudicatrice del concorso, in quanto, in particolare, la commissione giudicatrice non avrebbe valutato in modo obiettivo le sue effettive prestazioni in occasione della prova orale e non avrebbe motivato la propria decisione; poiché, nel caso di specie, sarebbe dimostrata la sussistenza di tale violazione manifesta, il ricorrente dovrebbe eccezionalmente beneficiare di un’attenuazione dell’onere della prova, in ragione della sua impossibilità involontaria di produrre la prova stessa. Inoltre, con riferimento alla causa definita con la citata sentenza Angioli/Commissione, il ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il principio della parità di trattamento.

27      In risposta alle osservazioni esposte al punto precedente, la Commissione afferma che, in virtù della giurisprudenza, l’ulteriore controllo di una prova orale da parte del giudice comunitario è, per sua natura, impossibile e che, pertanto, per adempiere all’obbligo di motivazione, è sufficiente comunicare unicamente il punteggio globale. Essa insiste poi sull’assenza di una violazione manifesta delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, con riguardo, in primo luogo, alla corretta valutazione da parte dei membri della commissione giudicatrice delle prestazioni del ricorrente in occasione del suo esame, in secondo luogo, al rispetto dell’obbligo di motivazione e, in terzo luogo, al rispetto del principio della parità di trattamento; essa aggiunge, peraltro, che il ricorrente non ha apportato sufficienti elementi di prova di una violazione manifesta di tali disposizioni.

 Giudizio del Tribunale

28      Occorre ricordare in via preliminare che il ricorrente, a sostegno del suo ricorso, deduce tre motivi, vertenti su una violazione dell’obbligo di motivazione, sull’esistenza di un vizio di procedura e sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Poiché la Commissione, nel suo controricorso, ha sviluppato alcune considerazioni relative al principio della parità di trattamento, il ricorrente, nella sua memoria integrativa del 17 marzo 2008, ha dedotto argomenti relativi a un’asserita violazione del detto principio, argomenti ai quali la Commissione ha risposto nelle sue osservazioni del 19 maggio 2008. Poiché tali censure non sono state dedotte dal ricorrente nell’atto introduttivo, il Tribunale può solo constatare che esse sono irricevibili e non occorre esaminarle.

29      Dei tre motivi dedotti dal ricorrente nel suo ricorso, è opportuno esaminare, in primo luogo, quello relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.

30      A tale proposito, si deve innanzitutto constatare che dall’art. 253 CE e dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto risulta che ogni decisione individuale presa in applicazione dello Statuto e recante pregiudizio deve essere motivata. Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione costituisce sia un principio essenziale del diritto comunitario, sia una forma sostanziale degli atti delle istituzioni ed è diretto, da un lato, a consentire al giudice di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione e, dall’altro, a fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o meno fondata e consentirgli di valutare l’opportunità di proporre un ricorso (v., in tal senso, sentenze della Corte 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289, punto 48, e 19 settembre 2002, causa C‑113/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7601, punto 47; sentenze del Tribunale di primo grado 20 marzo 1991, causa T‑1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II‑143, punto 73; 8 giugno 1995, causa T‑583/93, P/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑433, punto 24, e 29 febbraio 1996, causa T-280/94, Lopes/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-77 e II-239, punto 148).

31      Tuttavia, per quanto concerne le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, la Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo del segreto cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice stessa, conformemente all’art. 6 dell’allegato III dello Statuto, vincolo del segreto istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi; in particolare è stato dichiarato che il rispetto del vincolo del segreto vieta la divulgazione sia della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati, e che il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve tener conto della natura dei lavori considerati, i quali, nella fase dell’esame delle attitudini dei candidati, sono essenzialmente di natura comparativa e, conseguentemente, coperti dal segreto che caratterizza tali lavori (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati, Racc. pag. I‑3423, punti 24-28).

32      Sulla base di tali considerazioni, il giudice comunitario usualmente conclude che «la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove» costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice (sentenza Parlamento/Innamorati, cit., punto 31; sentenze del Tribunale di primo grado 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-233 e II-663, punto 81; 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 81; Angioli/Commissione, cit., punto 69, e Gibault/Commissione, cit., punto 39).

33      Tale conclusione vale in modo particolare nel caso in cui il punteggio della fase scritta ovvero della fase orale del concorso risulti da vari punteggi singoli, corrispondenti alle diverse prove della fase di cui trattasi; lo stesso dicasi in caso di comunicazione all’interessato dei punteggi intermedi, corrispondenti ai vari criteri di valutazione di ciascuna delle prove scritte o orali. In tali casi, infatti, la comunicazione ai candidati esclusi dei punteggi singoli o intermedi, non solo consente di informare gli stessi della loro esclusione dalla fase successiva del procedimento di selezione, ma, fornendo le indicazioni sulle materie o sui criteri in base ai quali la commissione giudicatrice non ha ritenuto soddisfacente la loro prestazione, consente altresì di informarli dei motivi della loro esclusione.

34      La giurisprudenza citata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, non opera distinzioni, quanto meno direttamente, tra la comunicazione di più punteggi, singoli o intermedi, e la comunicazione di un unico punteggio individuale eliminatorio. Non ne può tuttavia conseguire che la comunicazione al candidato di un unico punteggio individuale eliminatorio costituisca sempre una motivazione sufficiente, indipendentemente dalle circostanze particolari del caso in questione.

35      In effetti, da un lato, nulla, nella formulazione o nel contesto della giurisprudenza illustrata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, consente di interpretare il riferimento al «punteggio conseguito nelle varie prove» come riguardante unicamente i punteggi individuali eliminatori rispetto agli altri punteggi esistenti, compresi i punteggi intermedi, in particolare, per quanto concerne questi ultimi, nel caso in cui la fase scritta o – come nel caso di specie – la fase orale comportino un’unica prova e, pertanto, un unico punteggio individuale. A tale riguardo il Tribunale evidenzia i termini generali utilizzati dalla giurisprudenza in questione, nonché la circostanza che, nella citata sentenza Parlamento/Innamorati, sentenza che è all’origine della giurisprudenza di cui al punto 32, la censura relativa all’obbligo di motivazione non riguardava il rifiuto dell’istituzione convenuta di fornire al ricorrente vari punteggi, singoli o intermedi, bensì il rifiuto di far conoscere al ricorrente i criteri adottati dalla commissione giudicatrice e i motivi della decisione all’epoca contestata (v. sentenza Parlamento/Innamorati, cit., punto 22); lo stesso dicasi per le sentenze che riguardavano, come nel caso di specie, l’estromissione dei ricorrenti in sede di prova orale, come ad esempio le sentenze Angioli/Commissione (cit., punti 56-65), e Gibault/Commissione (cit., punti 33-35).

36      Inoltre, in una recente causa concernente – come nel caso di specie – il mancato superamento della prova orale di un concorso da parte di una candidata, è stato dichiarato che l’obbligo di motivazione può implicare la comunicazione, su richiesta del candidato, del punteggio intermedio e del metodo seguito dalla commissione giudicatrice per determinare il singolo punteggio ottenuto ad una delle prove orali e che, se tale motivazione, nonostante la richiesta del candidato estromesso, non viene fornita, spetta al giudice comunitario domandare precisazioni adottando misure di organizzazione del procedimento (sentenza del Tribunale di primo grado 28 aprile 2004, causa T-277/02, Pascall/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑621); in detta causa, peraltro, tali misure erano state richieste dal Tribunale di primo grado e la convenuta vi aveva ottemperato, rendendo pertanto privo di oggetto il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione (v. sentenza Pascall/Consiglio, cit., punti 28‑31).

37      Il Tribunale osserva, peraltro, che la stessa Commissione ha già accettato di comunicare ad alcuni candidati i punteggi intermedi, in particolare in occasione di due cause relative al mancato superamento, da parte dei candidati, della fase orale, che prevedeva una sola prova orale. Nella prima causa, relativa ad un concorso, la Commissione ha trasmesso all’interessato, su sua richiesta, la ripartizione dei diversi punteggi intermedi attribuiti alla prova orale, criterio per criterio (v. sentenza Angioli/Commissione, cit., punto 79). Nella seconda causa, relativa ad una procedura di assunzione, la Commissione ha trasmesso, su richiesta del Tribunale di primo grado, le valutazioni relative alla prova orale di selezione, criterio per criterio, rappresentate da una scala da «--» a «++» (v. sentenza della Corte 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione, Racc. pag. I-36, punto 56). Pertanto, contrariamente a quanto addotto dalla Commissione con riferimento alla causa definita dalla citata sentenza Angioli/Commissione, nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la comunicazione di informazioni supplementari e, in particolare, dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione non ha costituito «un’eccezione assoluta, in un solo caso particolare», ma ha avuto luogo in svariate occasioni, in ragione delle circostanze del caso di specie.

38      Dall’altro canto, per quanto attiene alle richieste riguardanti informazioni diverse da quelle relative ai punteggi in quanto tali, ossia i criteri o i motivi di un punteggio eliminatorio o altre informazioni concernenti il punteggio del candidato interessato, si deve constatare che, malgrado l’asserzione secondo cui la comunicazione dei singoli punteggi soddisfa l’obbligo di motivazione, dalla formulazione stessa delle sentenze che hanno ripreso tale affermazione (v. punto 32 della presente sentenza), compresa la citata sentenza Parlamento/Innamorati, e, in particolare delle sentenze vertenti sulla fase orale, come ad esempio le sentenze Angioli/Commissione (cit., punti 71‑85) e Gibault/Commissione (cit., punto 42), si evince che il giudice comunitario non si limita ad un’applicazione automatica della giurisprudenza sopra menzionata, ma esamina ogni singola fattispecie tenendo conto del contesto particolare della causa e delle richieste dei candidati interessati.

39      Le considerazioni illustrate ai punti 35‑37 e al punto precedente sono avvalorate dalla giurisprudenza in materia di mancato superamento della fase scritta di un concorso, in forza della quale il candidato riceve in pratica una spiegazione abbastanza esauriente della sua esclusione, ottenendo non solo i diversi punteggi singoli, ma altresì la motivazione del punteggio individuale eliminatorio che ha comportato la sua estromissione dalla prosecuzione del concorso, nonché altri elementi. Infatti, il giudice comunitario ha statuito che «i candidati non ammessi poss[o]no eventualmente ottenere, da parte dell’istituzione organizzatrice del concorso di cui trattasi, i loro elaborati corretti e/o i criteri generali di valutazione stabiliti dalla commissione giudicatrice e ciò, come nel caso di specie, mediante la trasmissione spontanea di documenti nell’ambito di un procedimento giudiziario tra tale istituzione e detti candidati, oppure in forza di una prassi adottata da tale istituzione allo scopo di garantire la trasparenza delle procedure di assunzione senza contravvenire alla disposizione relativa alla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice di concorso di cui all’art. 6 dell’allegato III dello Statuto» (v. sentenze del Tribunale di primo grado 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑169 e II‑861, punto 70, e 17 settembre 2003, causa T‑233/02, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-201 e II-989, punto 31). Del resto risulta che, in svariate occasioni, le istituzioni hanno comunicato, direttamente ad un ricorrente ovvero al giudice comunitario dietro sua richiesta, l’elaborato scritto corretto e/o una scheda di valutazione contenente una valutazione dell’elaborato stesso (v. sentenza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2005, causa T‑371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-209 e II-957, punti 115‑117, nonché sentenze del Tribunale 13 dicembre 2007, causa F‑73/06, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, attualmente oggetto d’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑105/08 P, punti 72, 79 e 80, nonché 4 settembre 2008, causa F‑147/06, Dragoman/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 21, 82 e 83). Anche se coloro che correggono le prove scritte, contrariamente ai membri della commissione giudicatrice che prendono parte alla fase orale, possono non essere noti agli interessati (ed essere, in tal modo, al riparo dalle ingerenze e pressioni cui fa riferimento la giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza), il Tribunale ritiene che tale circostanza non giustifichi obiettivamente l’esistenza di rilevanti differenze tra le esigenze di motivazione in caso di mancato superamento della fase scritta, quali emergono dalla giurisprudenza esposta al presente punto, e quelle giudicate sufficienti dalla Commissione in caso di mancato superamento della prova orale, che, nella fattispecie, sarebbero soddisfatte in particolare fornendo al ricorrente soltanto il suo punteggio individuale eliminatorio, e ciò nonostante le circostanze descritte ai punti 42‑47 della presente sentenza.

40      Di conseguenza, si deve ammettere che, seppur il bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il rispetto del principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, in particolare al fine di accertare se il detto obbligo sia adempiuto con la comunicazione di un unico punteggio individuale eliminatorio al candidato escluso nella fase orale, propenda più spesso a favore del principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, in presenza di circostanze particolari è possibile una deroga. Una siffatta conclusione non si oppone in alcun modo al principio del rispetto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice di cui all’art. 6 dell’allegato III dello Statuto e, del resto, si inserisce nei recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria a favore della trasparenza (v., in tal senso, sentenze della Corte 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Svezia/Commissione, Racc. pag. I‑11389, e 1° luglio 2008, cause riunite C‑39/05 P e C‑52/05 P, Svezia e Turco/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta; nonché sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2007, causa T‑194/04, Bavarian Lager/Commissione, Racc. pag. II‑4523, attualmente oggetto d’impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑28/08 P).

41      Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di trovarsi di fronte alle circostanze particolari di cui al punto precedente.

42      In primo luogo, dalla lettura della decisione 10 maggio 2007 (v. punto 9 della presente sentenza), è pacifico che il ricorrente non ha superato la prova orale solo per poco. In tali circostanze è ragionevole che l’interessato chieda un complemento d’informazioni, se non altro per accertarsi che il suo punteggio non derivi da un errore, ovvero per essere informato in merito ad un eventuale arrotondamento dello stesso.

43      In secondo luogo, è altrettanto pacifico che al ricorrente è stato attribuito un unico punteggio individuale per la prova orale, cosa che, contrariamente alle ipotesi considerate al punto 33 della presente sentenza, non gli consente di ottenere le indicazioni, esposte al punto suddetto, di cui ha bisogno per comprendere le ragioni della sua esclusione in tale fase del concorso, tanto più che, come si è appena ricordato, è stato estromesso solo per poco.

44      In terzo luogo, è altresì certo che nel caso di specie sono stati utilizzati punteggi intermedi per il calcolo del punteggio individuale eliminatorio del ricorrente. Ciò risulta chiaramente nella risposta alla sua domanda di riesame ed è stato confermato in udienza dalla rappresentante della Commissione.

45      In quarto luogo, sebbene la rappresentante della Commissione abbia sostenuto in udienza che per ciascun criterio di valutazione previsto nel bando di concorso EPSO/AD/26/05 era effettivamente stato attribuito un punteggio, e che di tali valutazioni si era tenuto conto per calcolare il punteggio individuale dei candidati, occorre rilevare, da un lato, che, stando alla sua stessa dichiarazione, essa non aveva personalmente visionato le schede di valutazione (v. punto 25 della presente sentenza) e si era limitata a trasmettere al Tribunale le informazioni in suo possesso provenienti dall’EPSO, e dall’altro, soprattutto, che interrogata su tale punto dal Tribunale, essa ha ammesso di non sapere se tutti i criteri di valutazione suddetti avessero la medesima ponderazione, né se si fosse tenuto conto di altri elementi, non contemplati dal bando del detto concorso. In particolare, la rappresentante della Commissione, interrogata più volte per capire se il punteggio di 24,5/50 fosse il risultato della somma matematica dei punteggi intermedi corrispondenti ai criteri di valutazione stabiliti nel bando di concorso, pur rispondendo in senso affermativo alla detta domanda, ha tuttavia attenuato la sua posizione nel senso di non escludere la possibilità che si sia tenuto conto di altri elementi o considerazioni nell’attribuzione al ricorrente di tale punteggio eliminatorio. Ora, se è vero che i «criteri di correzione», menzionati al punto 29 della citata sentenza Parlamento/Innamorati, mirano a mettere a disposizione dei correttori delle prove scritte – solitamente più numerosi rispetto ai membri della commissione giudicatrice che prendono parte alla fase orale – regole comuni per la valutazione e i punteggi da attribuire alle prove scritte e sono coperti dal segreto, lo stesso non può dirsi per i criteri di valutazione considerati nella fattispecie, che sono stabiliti al titolo B, punto 3, del bando di concorso EPSO/AD/26/05, sono accessibili al pubblico e sono vincolanti per i membri della commissione giudicatrice. Ne consegue che, nelle circostanze del caso di specie, quali descritte in precedenza, la sola comunicazione del punteggio individuale eliminatorio non consente né al ricorrente né al Tribunale di accertare che le decisioni 10 maggio 2007 e 19 giugno 2007 non siano viziate da errore relativamente ai criteri di valutazione di cui tenere conto per il calcolo del punteggio individuale, che vertevano, nella presente causa, in primo luogo sulle conoscenze specifiche inerenti «al settore» e sulle conoscenze dell’Unione europea, delle sue istituzioni e delle sue politiche, in secondo luogo sulle conoscenze di una seconda lingua e, infine, sulla capacità di adattamento del candidato ad un ambiente di lavoro multiculturale, nell’ambito della funzione pubblica europea.

46      In quinto luogo, non sembra che la comunicazione al ricorrente di informazioni più dettagliate rispetto al suo punteggio individuale eliminatorio possa costituire per la Commissione un eccessivo aggravio di lavoro, tenuto conto delle tecnologie attualmente disponibili, oppure possa rappresentare una questione delicata. Se è vero che, in udienza, la rappresentante della Commissione ha sollevato questi due punti, il Tribunale tiene a far rilevare che essa lo ha fatto solo in modo generale, senza esporre i problemi che si porrebbero nella fattispecie, in particolare, senza fare riferimento ad altri candidati che abbiano richiesto in gran numero una motivazione più dettagliata del loro punteggio individuale eliminatorio e senza indicare in che modo la comunicazione al ricorrente di informazioni più dettagliate, ma dalle quali non trapeli l’indicazione delle valutazioni individuali dei membri della commissione giudicatrice o dei punteggi numerici attribuiti da ciascuno di essi, potrebbe condurre al verificarsi di situazioni delicate. In effetti, essa ha tutt’al più sostenuto, in occasione dell’udienza e sempre in termini generali, che il rifiuto di comunicare tali informazioni si fondava in particolare sulla difficoltà di trovare persone che si offrissero volontarie per ricoprire il ruolo di membro di commissioni giudicatrici e sulla «valanga di contestazioni» dei candidati ai concorsi cui darebbe origine la comunicazione di tali informazioni.

47      In sesto luogo, la commissione giudicatrice, nella sua decisione 19 giugno 2007 con cui ha respinto la domanda di riesame, riferendosi alle «conoscenze specifiche» del ricorrente, ha spiegato che il numero delle sue risposte insoddisfacenti aveva superato il numero di quelle soddisfacenti mentre, nelle risposte alle misure di organizzazione del procedimento, e poi in occasione dell’udienza, la convenuta ha precisato che il principale difetto delle risposte del ricorrente durante la prova orale era il loro carattere globalmente impreciso e poco chiaro. Inoltre la Commissione non ha chiarito, in merito a quest’ultima critica, se essa valesse per tutti i criteri di valutazione di cui al bando di concorso ovvero per il solo criterio relativo alle conoscenze specifiche. Il Tribunale rileva quindi, negli argomenti della Commissione, alcune lacune e ambiguità, cui la semplice comunicazione delle schede di valutazione e/o dei punteggi intermedi del ricorrente avrebbe potuto ovviare.

48      In subordine, il Tribunale osserva che il ricorrente ha allegato al ricorso un resoconto di tre pagine relativo alla sua prova orale del 29 marzo 2007. Se è pacifico che non spetta al Tribunale rimettere in discussione le valutazioni dei membri della commissione giudicatrice sulla base di un documento siffatto, il quale, per di più, non può avere alcun valore nel merito, resta il fatto che il ricorrente non fonda le sue contestazioni, concernenti i risultati della prova orale, su elementi incerti e vaghi, invocati in maniera imprecisa e disordinata, bensì su un resoconto chiaro ed esplicito, con indicazione delle domande che gli sarebbero state poste e delle risposte che avrebbe fornito.

49      Conseguentemente, occorre ammettere che, se è vero che la comunicazione al ricorrente del punteggio individuale eliminatorio da lui ottenuto alla prova orale, ossia il punteggio di 24,5/50, costituisce più di un semplice principio di motivazione, in merito al quale, secondo la giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 1997, causa T‑71/96, Berlingieri Vinzek/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑921, punto 79), avrebbero potuto essere apportate precisazioni integrative nel corso del procedimento, tuttavia, tale punteggio, da solo, non è sufficiente, nelle circostanze di specie, a soddisfare pienamente l’obbligo di motivazione; ne consegue che il rifiuto della Commissione di produrre ulteriori informazioni comporta l’inosservanza di detto obbligo.

50      Non spetta al Tribunale determinare gli elementi di informazione che la Commissione deve comunicare all’interessato per adempiere al suo obbligo di motivazione, in particolare allorché, come nella fattispecie, la Commissione rifiuta di conformarsi alle misure di organizzazione disposte dal Tribunale e, conseguentemente, il Tribunale si trova nell’impossibilità di conoscere il contenuto delle schede di valutazione del ricorrente o altri elementi relativi allo svolgimento della sua prova orale, e, segnatamente, l’attribuzione del suo punteggio.

51      Il Tribunale osserva tuttavia che, in ogni caso, e in particolare nel caso di specie, al ricorrente avrebbero potuto essere comunicate alcune indicazioni supplementari, come nella causa definita dalla citata sentenza Pascall/Consiglio, senza con ciò ledere la segretezza che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice, quale definita dalla giurisprudenza (v. punto 31 della presente sentenza), in particolare, come prescritto dalla citata sentenza Parlamento/Innamorati, senza divulgazione delle posizioni assunte dai singoli componenti della commissione giudicatrice né di elementi relativi a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (v. sentenza Pascall/Consiglio, cit., punto 28). Il Tribunale si riferisce in particolare ai punteggi intermedi relativi a ciascuno dei criteri di valutazione stabiliti nel bando di concorso; lo stesso poteva valere per le schede di valutazione, che avrebbero potuto essergli trasmesse occultando gli elementi coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice. Il rifiuto della Commissione di comunicare, persino soltanto al Tribunale, tali elementi di informazione, ha avuto quale conseguenza di non consentire a quest’ultimo di esercitare pienamente il suo controllo. Infatti, benché la Commissione abbia dichiarato in udienza che la comunicazione della ripartizione dei punteggi per criterio «non inciderebbe più di tanto», e successivamente, nelle sue osservazioni del 19 maggio 2008 sulla memoria integrativa del ricorrente del 17 marzo 2008, che i documenti richiesti dal Tribunale, ossia le schede di valutazione, erano «privi di pertinenza», tale giudizio sulla fondatezza del motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione spetta al Tribunale e non alla Commissione.

52      In ogni caso, accogliere il ragionamento della Commissione equivarrebbe sostanzialmente a sottrarre al Tribunale qualsiasi possibilità di controllo del punteggio della fase orale. Orbene, se è vero che il Tribunale non può, effettivamente, sostituire la sua valutazione a quella dei membri della commissione giudicatrice, deve però poter controllare, con riferimento all’obbligo di motivazione (la cui portata è stata rammentata supra al punto 30 della presente sentenza), che essi abbiano valutato il ricorrente in base ai criteri di valutazione indicati nel bando di concorso e che non si sia prodotto alcun errore nel calcolo del punteggio dell’interessato; analogamente, deve poter esercitare un controllo rigoroso sulla relazione tra le valutazioni dei membri della commissione giudicatrice e i punteggi numerici da essi attribuiti (v. sentenza della Corte 16 giugno 1987, causa 40/86, Kolivas/Commissione, Racc. pag. 2643, punto 11, nonché sentenze del Tribunale Van Neyghem/Commissione, cit., punto 86, e 11 settembre 2008, causa F‑127/07, Coto Moreno/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 36). A tal fine, esso deve disporre le misure di organizzazione del procedimento che ritiene appropriate, alla luce delle peculiarità della causa, facendo eventualmente presente all’istituzione convenuta, come è stato fatto nel caso di specie, che le risposte sarebbero trasmesse all’interessato solo qualora ciò fosse compatibile con il principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice.

53      Nella fattispecie, sulla base degli elementi del fascicolo (in particolare delle circostanze descritte ai punti 42‑47 della presente sentenza) e poiché la Commissione non ha fornito gli elementi di informazione richiesti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. punto 16 della presente sentenza), il Tribunale ritiene che il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione sia fondato e vada accolto.

54      Una conclusione siffatta non può essere rimessa in discussione dalla posizione delle Commissione, espressa nella sua memoria del 18 febbraio 2008, secondo la quale il suo rifiuto di comunicare le schede di valutazione e gli altri elementi richiesti dal Tribunale era giustificato, da un lato, dal fatto che il ricorrente non aveva dedotto, e ancor meno provato, una violazione manifesta delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice e, dall’altro, dalla circostanza che il Tribunale avrebbe erroneamente inteso l’obbligo di motivazione come una delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice o, al limite, come una regola collegata. Infatti, oltre al fatto che dalla stessa lettura della relazione preparatoria d’udienza discende che le misure in questione sono state richieste, in via principale, al fine di valutare il motivo vertente sull’obbligo di motivazione, la posizione della Commissione trascura, nelle circostanze di specie, sia la natura di ordine pubblico dell’obbligo di motivazione, sia la portata stessa di tale obbligazione, quale ricordata al punto 30 della presente sentenza.

55      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e senza che occorra esaminare gli altri due motivi dedotti dal ricorrente, risulta che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione 19 giugno 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 (v. punto 19 della presente sentenza) devono essere accolte, in quanto sussiste una violazione dell’obbligo di motivazione.

56      Per quanto riguarda, invece, le conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale rivolga ingiunzioni alla Commissione, il Tribunale ricorda che, secondo costante giurisprudenza, il giudice comunitario è manifestamente incompetente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. Tale giurisprudenza è applicabile al contenzioso della funzione pubblica (sentenza della Corte 21 novembre 1989, cause riunite C‑41/88 e C‑178/88, Becker e Starquit/Parlamento, Racc. pag. 3807, pubblicazione sommaria, punto 6, e sentenza del Tribunale di primo grado 9 giugno 1998, causa T-172/95, Chesi e a./Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑817, punto 33). Pertanto il Tribunale non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa (v., in particolare, sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1263, punto 28, e giurisprudenza ivi citata), rivolgere, nella fattispecie, ingiunzioni alla Commissione, anche se corrispondenti all’obbligo che incomberebbe all’istituzione, conformemente all’art. 233 CE, a seguito di una sentenza di annullamento (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 17, e 5 ottobre 2005, causa T‑203/03, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑279 e II‑1287, punto 32). Spetta, invece, a quest’ultima adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

58      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché il ricorso del ricorrente è stato essenzialmente accolto, occorre condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 19 giugno 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

I testi della presente decisione, nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia, www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il tedesco.