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Impugnazione proposta il 29 giugno 2021 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-543/19, Romania / Commissione

(Causa C-401/21 P)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L.-E. Baţagoi, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-543/19, statuire nuovamente sulla causa T-543/19, accogliendo il ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione C(2019)4027 final, in quanto la Commissione ha applicato un tasso di cofinanziamento del 75%, e non dell’85%, per il primo e il secondo asse prioritario del programma operativo,

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accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-543/19 e rinviare la suddetta causa dinanzi al Tribunale, affinché, statuendo nuovamente, accolga il ricorso di annullamento e annulli parzialmente la decisione della Commissione C(2019)4027 final, in quanto la Commissione ha applicato un tasso di cofinanziamento del 75%, e non dell’85%, per il primo e il secondo asse prioritario del programma operativo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la Romania deduce tre motivi:

A. L’interpretazione e l’applicazione erronee dell’articolo 139, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, in combinato disposto con l’articolo 137, paragrafo 1, lettere a) e d), e paragrafo 2), l’articolo 131, l’articolo 135, paragrafo 2, e l’articolo 139, paragrafi 1, 2 e 7, del medesimo regolamento

La Romania considera che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto per quanto riguarda la distinzione tra la domanda finale di pagamento intermedio e l’accettazione dei conti, ignorando in modo ingiustificato il ruolo di quest’ultima fase e considerando che il tasso di cofinanziamento applicabile per il calcolo della somma esigibile è quello in vigore al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio.

B. L’interpretazione e l’applicazione erronee del principio di annualità contabile

La Romania considera che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il principio di annualità contabile, allorché ha stabilito che applicare alle spese effettuate nel corso di un esercizio contabile e iscritte nel sistema contabile un tasso di cofinanziamento adottato successivamente al deposito della domanda finale di pagamento intermedio equivarrebbe alla violazione del suddetto principio.

C. L’interpretazione e l’applicazione erronee del principio di irretroattività

La Romania considera che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il principio di irretroattività, allorché ha stabilito che il tasso di cofinanziamento previsto dalla decisione di esecuzione C(2018)8890 final del 12 dicembre 2018 non si applica alle spese effettuate nel corso dell’esercizio contabile 2017-2018, in quanto la situazione giuridica della Romania era già acquisita al momento in cui essa è entrata in vigore – il 12 dicembre 2018 –, nel senso che l’esercizio contabile si era concluso il 30 giugno 2018 e la domanda finale di pagamento intermedio era stata presentata il 6 luglio 2018.

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