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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 5 luglio 2021 – FU, DRV Intertrans BV

(Causa C-410/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie.

Parti

Ricorrenti: FU, DRV Intertrans BV.

Questioni pregiudiziali

1)     Se l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che:

qualora, dopo una domanda delle autorità dello Stato membro di occupazione di ritiro con efficacia retroattiva degli attestati Al, le autorità dello Stato membro che hanno rilasciato gli attestati Al in parola si limitino a ritirare detti attestati in via provvisoria, comunicando che questi non sono più vincolanti cosicché il procedimento penale nello Stato membro di occupazione può essere proseguito e lo Stato membro di rilascio degli attestati A1 prenderà una decisione definitiva solo dopo che il procedimento penale nello Stato membro di occupazione è definitivamente concluso, viene meno la presunzione inerente agli attestati A1 che i lavoratori di cui trattasi sono regolarmente iscritti al regime di sicurezza sociale di detto Stato membro di rilascio e gli attestati A1 in parola non sono più vincolanti per le autorità dello Stato membro di occupazione;

in caso di risposta negativa a detta questione, le autorità dello Stato membro di occupazione, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, possono non tenere conto degli attestati A1 in parola per motivo di truffa.

2)    Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004/CE 2 , del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli articoli 3, paragrafo1, lettera a), e 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 3 , del 21 ottobre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 4 del 21 ottobre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, debbano essere interpretati nel senso che dalla circostanza che un’impresa ottiene un’autorizzazione al trasporto su strada in uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009, e dunque deve avere una sede effettiva e stabile in tale Stato membro, discende necessariamente che in tal modo è inconfutabilmente dimostrato che la sua sede è stabilita in detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del citato regolamento n. 883/2004/CE, al fine di determinare quale sistema di sicurezza sociale sia applicabile, e che le autorità dello Stato membro di occupazione sono vincolate a siffatto accertamento.

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1     GU 2009, L 284, pag. 1.

2     GU 2004, L 166, pag. 1.

3     GU 2009, L 300, pag. 51.

4     GU 2009, L 300, pag. 72.