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Ricorso proposto il 21 aprile 2010 - Spagna / Commissione

(Causa T-178/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Díaz Abad)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 22 febbraio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione delle domande di pagamento intermedio presentate dalla Spagna tra il 17 novembre e il 30 dicembre 2009 e, in subordine, annullare parzialmente detta decisione relativamente alle seguenti domande di pagamento intermedio:

2007ES161PO008 Andalucía        94.370.752,75 euro

2007ES161PO008 Andalucía        479.712.483,22 euro

2007ES162PO001 Cantabria        4.697.332,79 euro

2007ES162PO006 Cataluña        15.392.569,98 euro

2007ES162PO008 Aragón        12.451.358,48 euro

dichiarare l'ammissibilità della domanda di pagamento di interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell'effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese, e

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della convenuta di sospendere il termine di pagamento relativo ad alcune domande di pagamento presentate dalla Spagna tra il 17 novembre e il 30 dicembre 2009. Detta sospensione riguarda venti domande di pagamento intermedio per un importo complessivo pari a EUR 1 890 708 859,51.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Violazione dell'art. 91, n. 1, lett. a), del regolamento 1083/2006 1, in quanto la Commissione, senza far riferimento ad una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario che rilevasse l'esistenza di carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e nonostante non esistessero tali carenze, sospendeva, mediante la decisione impugnata, il termine di pagamento relativo ad alcune domande di pagamento intermedio presentate dalla Spagna.

Violazione delle strategie di controllo approvate dalla Commissione, poiché la Commissione interrompeva il termine di detti pagamenti intermedi considerando che la mancanza di audit dei sistemi integrasse un ritardo significativo nell'esecuzione delle strategie, laddove dette strategie consentivano al Regno di Spagna di presentare gli audit dei sistemi entro il 30 giugno 2010.

Violazione del principio di certezza del diritto, dal momento che con la decisione impugnata si esige dal Regno di Spagna un'anticipazione degli audit dei sistemi rispetto al calendario concordato con la Commissione stessa, in quanto le autorità spagnole non potevano prevedere tale esigenza.

Violazione del principio di legittimo affidamento, nella misura in cui le autorità nazionali procedevano basandosi su alcuni calendari di audit che la Commissione aveva approvato nell'ambito delle strategie, calendari che venivano rispettati senza che la Commissione rilevasse in alcun momento eventuali mancanze nel sistema di gestione e controllo.

Violazione del principio di proporzionalità, poiché la misura adottata dalla Commissione è sproporzionata e contraria ad un'efficace gestione finanziaria e esistono altri strumenti giuridici meno onerosi per raggiungere lo stesso obiettivo.

In subordine la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione impugnata per violazione dell'art. 87, n. 2, del regolamento n. 1083/2006, poiché non si procedeva, nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda, al pagamento relativo alle domande di pagamento di cui trattasi.

Infine il Regno di Spagna reclama interessi di mora ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento 1083/2006, dell'art. 83 del regolamento 1605/2002 2 e dell'art. 106, n. 5, del regolamento della Commissione n. 2342/2002 3.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 25, pag. 43).

3 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)