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Ricorso presentato il 19 aprile 2010 - Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa T-177/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italia) (rappresentante: M. Siragusa, avvocato, T. Müller-Ibold, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2009 (C(2009) 5497) per quanto concerne l'aiuto di Stato C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) che l'Italia avrebbe asseritamene concesso ad Alcoa Trasformazioni S.r.l.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso per annullamento ha ad oggetto la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 novembre 2009 nei confronti di Alcoa Trasformazioni S.r.l. 1

Questa decisione ha qualificato la proroga del regime tariffario applicabile agli stabilimenti di Alcoa in Sardegna e Veneto, disposta dall'articolo 11, comma 11, del decreto 14 marzo 2005, n. 352, avente effetto al 1º gennaio 2006, quale aiuto di Stato nuovo ed incompatibile con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero parziale.

Viene ricordato a questo riguardo che alla ricorrente si applica, dal 1996 una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi due smelter d'alluminio primario situati in Sardegna e in Veneto. Tale tariffa era stata portata a suo tempo a conoscenza della Commissione nell'ambito del processo di privatizzazione di Alumix, un'impresa produttrice di alluminio sotto il controllo dello Stato italiano e poi venduta alla ricorrente. Nel 1996 la Commissione ha concluso che la tariffa in questione non costituisse aiuto di Stato.

Nella Decisione ora impugnata la Commissione ritiene che, in seguito ad alcuni cambiamenti, la tariffa contestata sarebbe una misura completamente diversa da quella esaminata nel 1996.

Secondo la ricorrente la Decisione sarebbe illegittima sotto i seguenti profili:

violazione dell'articolo 107(1) TFUE per aver considerato la tariffa per l'energia elettrica acquistata da Alcoa per i suoi due smelter di alluminio primario, siti in Sardegna ed in Veneto, quale "aiuto", sebbene essa non conferisse alcun vantaggio al beneficiario.

Violazione dell'articolo 107(3) TFUE per non aver correttamente quantificato l'importo dell'aiuto.

violazione dell'articolo 107(3) TFUE per aver errato nel ritenere la tariffa in questione quale aiuto al funzionamento, incompatibile con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Violazione del principio di buona amministrazione e dell'articolo 107(3) TFUE in quanto la Commissione ha cambiato radicalmente la propria valutazione nel corso della procedura relativamente all'impatto dell'introduzione del meccanismo di mercato da essa stessa proposto per la Sardegna, senza alcuna spiegazione o preavviso e, come se ciò non bastasse, all'esito di un'istruttoria carente.

Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'articolo 108 TFUE per aver qualificato detta tariffa quale aiuto "nuovo" anziché aiuto "esistente".

Infine, la ricorrente afferma che, nell'adottare la Decisione impugnata, la convenuta sarebbe incorsa in una serie di violazioni di forme sostanziali.

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1 - Decisione della Commissione 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni srl

2 - Recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80