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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 dicembre 2021 (*)

«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Misure di intervento precoce – Decisione della BCE di collocare Banca Carige in amministrazione straordinaria – Decisioni di proroga successive – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità»

Nella causa T‑620/20,

Roberto Alessio, residente a Torino (Italia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da M. Condinanzi, L. Boggio, M. Cataldo e A. Califano, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da C. Hernández Saseta e A. Pizzolla, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di annullamento, da un lato, della decisione della BCE del 1° gennaio 2019, che colloca Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria, e, dall’altro, della sua decisione del 29 marzo 2019, che proroga la durata dell’amministrazione straordinaria, nonché delle successive decisioni di proroga,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        I ricorrenti, il sig. Roberto Alessio e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato, sono 57 azionisti di minoranza di Banca Carige SpA, un grande ente creditizio con sede in Italia, quotato in borsa e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE).

2        La BCE ha dichiarato che, a fine settembre 2018, Banca Carige le comunicava percentuali patrimoniali inferiori alle prescrizioni, fissate all’11,25% per i requisiti in materia di fondi propri totali ai sensi del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) e al 13,125% per i requisiti patrimoniali complessivi.

3        A seguito di tali dichiarazioni, il 12 novembre 2018 il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha adottato un piano di rafforzamento patrimoniale e di ripristino della solidità finanziaria di Banca Carige (in prosieguo: il «piano di rafforzamento patrimoniale del novembre 2018»). Tale piano doveva segnatamente svolgersi in due fasi consistenti, anzitutto, nell’emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 e, successivamente, in un aumento di capitale soggetto all’approvazione degli azionisti. Le obbligazioni di cui alla prima fase dovevano essere sottoscritte dallo Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per 320 milioni di euro e l’aumento di capitale previsto per la seconda fase doveva essere limitato a 80 milioni di euro.

4        Il 30 novembre 2018 Banca Carige ha dichiarato, in un comunicato stampa, che era stata portata a termine la prima fase del piano di rafforzamento patrimoniale del novembre 2018, con una sottoscrizione di obbligazioni per 318,2 milioni di euro da parte dello Schema Volontario di Intervento del FITD e per 1,8 milioni di euro da parte di Banco di Desio e della Brianza SpA.

5        Al termine di tale fase, Banca Carige rispettava i requisiti in materia di fondi propri totali ai sensi dello SREP, nonché i requisiti patrimoniali complessivi, ma era sul punto di violare i requisiti patrimoniali complessivi, più elevati, applicabili a partire dal 1° gennaio 2019.

6        Per procedere alla seconda fase del piano di rafforzamento patrimoniale del novembre 2018, il 22 dicembre 2018 è stata convocata un’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Banca Carige. Secondo la proposta del consiglio di amministrazione, tale assemblea doveva approvare un aumento di capitale al fine di organizzare uno scambio delle obbligazioni subordinate sottoscritte dallo Schema Volontario del FITD contro azioni di nuova emissione, al fine di rafforzare il patrimonio di base CET1 (Common Tier Equity 1) di Banca Carige.

7        Il 21 dicembre 2018 un comunicato stampa di Banca Carige ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione aveva ricevuto l’autorizzazione della BCE alla realizzazione della manovra complessiva di rafforzamento patrimoniale del novembre 2018, vale a dire l’emissione del prestito subordinato già effettuata e l’aumento di capitale in opzione per un massimo di 400 milioni di euro, sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria convocata per il 22 dicembre 2018, e la cui esecuzione doveva avvenire entro il 30 aprile 2019. Il comunicato riferiva anche che la BCE aveva notificato una bozza di decisione che prevedeva l’estensione, fino al 31 dicembre 2019, del termine entro il quale Banca Carige doveva garantire, in modo sostenibile, l’osservanza dei requisiti patrimoniali.

8        Contrariamente alle previsioni del consiglio di amministrazione, tale aumento di capitale non è stato tuttavia approvato in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 22 dicembre 2018. Infatti, un gruppo di azionisti, rappresentante circa il 70% del capitale sociale, si è astenuto al momento della votazione, chiedendo al consiglio di amministrazione di rinviare la votazione all’assemblea generale seguente, prevista nel marzo 2019, con previa comunicazione del bilancio del 2018 e del necessario piano industriale. Nel caso specifico, essi ritenevano di non poter approvare l’aumento di capitale destinato all’ulteriore rafforzamento dei requisiti patrimoniali finché il piano industriale non fosse stato presentato.

9        Il 23 dicembre 2018 un comunicato stampa di Banca Carige ha reso noto che, a seguito del rigetto dell’aumento di capitale da parte degli azionisti, la vicepresidente e un altro membro del consiglio di amministrazione di Banca Carige si erano dimessi con effetto immediato.

10      Il 2 gennaio 2019 un comunicato stampa di Banca Carige ha annunciato le dimissioni, con effetto a tale data, di altri cinque membri del consiglio di amministrazione, ivi compreso il suo presidente e il direttore generale, nonché la conseguente decadenza del consiglio di amministrazione. Infatti, a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei suoi membri, il consiglio di amministrazione di Banca Carige doveva essere considerato decaduto in applicazione dell’articolo 18, comma 12, del suo statuto e dell’articolo 2386 del codice civile italiano. Conformemente allo statuto di Banca Carige, i quattro membri non dimissionari del consiglio di amministrazione sono rimasti in servizio per gestire l’amministrazione corrente.

11      Sempre in data 2 gennaio 2019, Banca Carige ha annunciato, con separato comunicato stampa, che la BCE aveva disposto di sottoporla ad amministrazione straordinaria, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993), nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 385/1993»), che traspongono l’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190) (in prosieguo: la «decisione di collocamento in amministrazione straordinaria» o la «prima decisione impugnata»).

12      La decisione di collocamento in amministrazione straordinaria è stata adottata dal consiglio di vigilanza della BCE il 1° gennaio 2019 ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2019. Tale decisione ha comportato lo scioglimento del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza di Banca Carige e la loro sostituzione con tre commissari straordinari e con un comitato di sorveglianza composto da tre persone. Dette persone avevano il compito di «dare corso alle azioni necessarie ad assicurare che [Banca] Carige torn[asse] a rispettare i requisiti patrimoniali in modo sostenibile, ivi incluso il compito di esplorare opportunità di fusioni con altre istituzioni finanziarie dotate di standing adeguato». La durata del regime di amministrazione straordinaria, fissata a tre mesi, poteva essere prorogata se necessario.

13      L’adozione della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria è stata annunciata anche dalla BCE in un comunicato stampa diffuso il 2 gennaio 2019 sul suo sito Internet.

14      Ugualmente in data 2 gennaio 2019 la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) ha disposto la sospensione della negoziazione dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige «fino alla vigenza della [decisione di collocamento in amministrazione straordinaria o] fino a quando, anche in esito alle ulteriori iniziative delle competenti Autorità per la Vigilanza prudenziale, non sarà ripristinato un completo quadro informativo sui titoli, emessi o garantiti da Banca Carige».

15      Alcuni azionisti di Banca Carige hanno chiesto copia della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria alla BCE nonché ad altre autorità italiane. Uno di essi, il 15 gennaio 2019, ha presentato alla BCE una domanda di accesso ai documenti, ai sensi dell’articolo 6 della decisione BCE/2004/3 della BCE, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42). La decisione confermativa del diniego della BCE, che invocava la riservatezza della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, è stata oggetto della sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19, EU:T:2020:294), contro la quale la BCE ha proposto opposizione.

16      Il 29 marzo 2019 il consiglio di vigilanza della BCE ha adottato la decisione, protocollata con il numero ECB-SSM-2019-ITCAR-13, che proroga la durata del collocamento di Banca Carige in amministrazione straordinaria fino al 30 settembre 2019 (in prosieguo: la «prima decisione di proroga»). L’adozione di tale decisione è stata annunciata da Banca Carige in un comunicato stampa il 30 marzo 2019.

17      Il 9 agosto 2019 Banca Carige, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA, il FITD e lo Schema Volontario di Intervento del FITD hanno firmato un accordo-quadro che definiva le caratteristiche di un piano aziendale il quale prevedeva, tra l’altro, un aumento di capitale di 700 milioni di euro e l’emissione di nuove obbligazioni subordinate Tier 2.

18      Il 20 settembre 2019 è stata convocata un’assemblea generale straordinaria degli azionisti per approvare l’aumento di capitale di cui all’accordo-quadro del 9 agosto 2019. La proposta di aumento di capitale è stata approvata dall’assemblea degli azionisti.

19      Il 30 settembre 2019 il consiglio di vigilanza della BCE ha adottato la decisione, protocollata con il numero ECB-SSM-2019-ITCAR-20, che proroga per la seconda volta la durata del collocamento di Banca Carige in amministrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2019 (in prosieguo: la «seconda decisione di proroga»).

20      Il 3 dicembre 2019 Banca Carige ha annunciato pubblicamente che, a seguito dell’approvazione del prospetto di aumento di capitale da parte della Consob, il periodo di sottoscrizione sarebbe stato aperto il 4 dicembre e chiuso il 13 dicembre 2019 al fine di ultimare l’esecuzione dell’aumento di capitale entro il 20 dicembre 2019.

21      Il 5 dicembre 2019 gli amministratori straordinari di Banca Carige hanno chiesto alla BCE l’autorizzazione, in forza dell’articolo 72, comma 6, e dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 385/1993, a convocare un’assemblea generale degli azionisti dopo la realizzazione dell’aumento di capitale, al fine di ripristinare nelle loro funzioni il consiglio di amministrazione e il consiglio di vigilanza di Banca Carige. Nella richiesta rivolta alla BCE, gli amministratori straordinari hanno precisato che l’assemblea generale degli azionisti doveva tenersi il 31 gennaio 2020.

22      Il 20 dicembre 2019, con una decisione, protocollata con il numero ECB-SSM-2019-ITCAR-26, il consiglio direttivo della BCE ha prorogato una terza volta la durata dell’amministrazione straordinaria di Banca Carige fino al 31 gennaio 2020, al fine di consentire il completamento dell’operazione di rafforzamento dei fondi propri (in prosieguo: la «terza decisione di proroga» e, congiuntamente alla decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, alla prima decisione di proroga e alla seconda decisione di proroga, le «decisioni impugnate»).

23      Il 31 gennaio 2020, in occasione dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti di Banca Carige, sono stati eletti un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo consiglio di vigilanza. A seguito di tali elezioni, gli amministratori straordinari e il comitato di sorveglianza hanno trasferito, alla stessa data, l’amministrazione di Banca Carige agli organi di nuova elezione, ponendo così fine all’amministrazione straordinaria di tale ente creditizio, protrattasi per un totale di quasi tredici mesi.

24      Il 24 luglio 2020 i ricorrenti hanno avuto accesso alla decisione di collocamento in amministrazione straordinaria e alla prima decisione di proroga, in qualità di parti in un procedimento giurisdizionale avviato nei confronti di Banca Carige dinanzi al Tribunale di Genova (Italia) in merito alla validità delle delibere votate nel corso dell’assemblea generale degli azionisti del 20 settembre 2019, di cui al precedente punto 18.

 Procedimento e conclusioni delle parti

25      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2020, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

26      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2020, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della BCE.

27      Con atto separato depositato anch’esso presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2020, la BCE ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

28      I ricorrenti hanno presentato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, che hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2021.

29      Nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento prevista all’articolo 89 del regolamento di procedura, il 3 giugno 2021 il Tribunale ha posto un quesito alle parti, le quali hanno risposto entro il termine impartito.

30      Nel loro ricorso, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        a titolo di misura di organizzazione del procedimento, porre un quesito alla BCE per quanto riguarda il contenuto riservato della seconda e della terza decisione di proroga o chiederne la produzione;

–        a titolo di misura di organizzazione del procedimento, porre un quesito alla BCE per quanto riguarda le comunicazioni scritte od orali intercorse tra il presidente di Banca Carige, il suo direttore generale e la BCE tra il 22 e il 31 dicembre 2018;

–        annullare la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria nonché le tre decisioni di proroga;

–        condannare la BCE alle spese.

31      Nell’eccezione di irricevibilità, la BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile o, in subordine, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        respingere le domande di misure di organizzazione del procedimento;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

32      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        in subordine, riunire al merito l’eccezione di irricevibilità;

–        in ogni caso, avviare la fase orale del procedimento, in particolare al fine di statuire sull’eccezione di irricevibilità.

 In diritto

33      Sollevando diverse eccezioni di irricevibilità, la BCE sostiene in particolare che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il loro ricorso entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui sono venuti a conoscenza dell’esistenza delle decisioni impugnate. Ora, essi ne sarebbero venuti a conoscenza sin dal 2 gennaio 2019, per quanto riguarda la prima decisione impugnata, quando la BCE e Banca Carige hanno entrambe pubblicato un comunicato stampa che informava il pubblico del collocamento in amministrazione straordinaria dell’ente creditizio. In tali circostanze, la BCE conclude che il ricorso presentato il 5 ottobre 2020, vale a dire quasi due anni dopo tale data, dovrebbe essere considerato manifestamente irricevibile.

34      Per quanto riguarda le decisioni di proroga, la BCE afferma in sostanza che, tenuto conto del fatto che la loro adozione è stata annunciata attraverso canali ufficiali, mediante comunicati stampa di Banca Carige nonché, per alcune di esse, sulla stampa nazionale e locale, parimenti i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza della loro esistenza sin dai primi giorni successivi alla loro adozione e, in ogni caso, al più tardi il 31 gennaio 2020 quando sono stati chiamati a votare, nella loro qualità di azionisti di Banca Carige, per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e di vigilanza dell’ente creditizio, come ricordato al precedente punto 23.

35      Tale posizione è contestata dai ricorrenti.

36      A tale riguardo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, su richiesta del convenuto, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.

37      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione delle disposizioni summenzionate, di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

 Sul calcolo del termine di ricorso

38      Per quanto riguarda la proposizione del ricorso, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

39      Ai sensi della giurisprudenza, affinché la pubblicazione dell’atto impugnato costituisca la data di decorrenza del termine di ricorso, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, una siffatta pubblicazione deve essere richiesta da una disposizione del diritto primario o derivato dell’Unione europea, o quanto meno deve derivare da una prassi costante su cui il ricorrente potesse legittimamente contare (v. ordinanza del 15 maggio 2019, Metrans/Commissione e INEA, T‑262/17, EU:T:2019:341, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

40      Inoltre, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, la notificazione è l’operazione mediante la quale l’autore di un atto di portata individuale, quale una decisione adottata ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, comunica quest’ultimo ai suoi destinatari e li pone così in condizione di prendere conoscenza del suo contenuto nonché della motivazione sulla quale esso si basa (v. ordinanza del 30 aprile 2019, Romania/Commissione, T‑530/18, EU:T:2019:269, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che le decisioni impugnate non sono state oggetto né di pubblicazione né di notificazione ai ricorrenti ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 39 e 40. Non si può inoltre ritenere che le decisioni impugnate dovessero essere oggetto di una simile pubblicazione o notificazione ai ricorrenti ai sensi di detta giurisprudenza. Il termine di ricorso contro tali atti è quindi iniziato a decorrere, come previsto dal summenzionato articolo 263, sesto comma, TFUE, quando i ricorrenti ne sono venuti a conoscenza.

42      Secondo la Corte, spetta a colui che è a conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole (v. sentenze del 6 luglio 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, 236/86, EU:C:1988:367, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 febbraio 1998, Commissione/Consiglio, C‑309/95, EU:C:1998:66, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

43      Fatta salva questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere, per tale terzo interessato, dal momento in cui quest’ultimo ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (v. sentenze del 6 luglio 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, 236/86, EU:C:1988:367, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 febbraio 1998, Commissione/Consiglio C‑309/95, EU:C:1998:66, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

44      Così, la giurisprudenza pone a carico del terzo interessato, affinché il termine inizi a decorrere nei suoi confronti solo nel momento in cui conosce tutti gli elementi rilevanti per la presentazione del ricorso, l’obbligo di chiedere diligentemente il testo integrale dell’atto che lo riguarda (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, 236/86, EU:C:1988:367, punti 14 e 15).

45      Come riconoscono i ricorrenti, tale giurisprudenza mira ad evitare che un soggetto dia prova di negligenza e che, nonostante sia venuto a conoscenza dell’esistenza dell’atto che gli arreca pregiudizio, si astenga dall’agire per ottenerne una copia integrale al fine di prendere conoscenza di tale atto per esercitare il proprio diritto di ricorso.

46      Nella giurisprudenza si è ritenuto che la conoscenza dell’esistenza di un atto potesse essere dedotta da diverse circostanze.

47      Così, la conoscenza dell’esistenza di un atto poteva essere dedotta da dichiarazioni formulate oralmente o per iscritto dal terzo interessato, in quanto tali dichiarazioni consentivano di ritenere che quest’ultimo fosse a conoscenza dell’adozione dell’atto impugnato, senza di che non avrebbe pronunciato le dichiarazioni che ha espresso (v., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 1998, Commissione/Consiglio C‑309/95, EU:C:1998:66, punti 21 e 22).

48      La stessa deduzione è stata tratta da eventi che consentivano di ritenere che il terzo interessato fosse stato informato dell’esistenza dell’atto che desiderava mettere in discussione. A titolo di esempio, è stato considerato, in tal senso, che i ricorrenti dovevano sapere che un atto era stato adottato quando ciò era stato segnalato:

–        mediante la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di un’informazione sintetica relativa all’atto impugnato (ordinanza del 21 novembre 2005, Tramarin/Commissione, T‑426/04, EU:T:2005:405, punto 58); oppure

–        mediante la pubblicazione, nella gazzetta ufficiale di uno Stato membro, di un atto nazionale facente riferimento, anche in modo impreciso, all’atto impugnato (sentenza del 14 dicembre 1962, Wöhrmann e Lütticke/Commissione, 31/62 e 33/62, EU:C:1962:49, pag. 952, e ordinanza del 3 settembre 2014, Kėdainių rajono Okainių e a./Consiglio e Commissione, T‑386/13, non pubblicata, EU:T:2014:754, punto 31).

49      Nella giurisprudenza, la conoscenza dell’esistenza di un atto è stata dedotta, infine, da situazioni in cui tali circostanze erano combinate, ad esempio quando l’atto lesivo era stato diffuso nei media e alcune dichiarazioni provenienti dal terzo interessato lasciavano intendere che egli sapeva che un atto era stato adottato, in un contesto in cui era manifesto che l’interessato seguiva da vicino l’evoluzione della pratica (ordinanza del 15 luglio 1998, LPN e GEOTA/Commissione, T‑155/95, EU:T:1998:167, punti da 36 a 42).

 Sulla decisione di collocamento in amministrazione straordinaria

50      Nel caso di specie, circostanze di tale natura consentono di ritenere che i ricorrenti siano venuti a conoscenza dell’esistenza della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria nei giorni o nelle settimane successivi all’adozione di tale decisione.

51      Come primo elemento che consente di dimostrare una simile conoscenza, occorre rilevare, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 49, che, come risulta dalle memorie presentate al Tribunale dai ricorrenti, questi ultimi seguivano da vicino l’evoluzione della situazione dell’ente creditizio nel quale detengono partecipazioni.

52      Così, i ricorrenti sottolineano, nel ricorso, di essere «soci da tempo di [Banca] Carige [e di aver] seguito con attenzione le traversie che la stessa ha vissuto nell’ultimo quinquennio, sostenendo nei limiti delle loro possibilità la stessa, anche con nuove iniezioni di capitali in occasione dei successivi aumenti deliberati dall’assemblea». Nello stesso senso, essi precisano, nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, che «giunsero (...) a detenere (...) partecipazioni non irrilevanti del capitale sociale [di Banca Carige] e (...) furono partecipi della vita sociale [della banca medesima] con ripetuti interventi in assemblea e richieste all’organo amministrativo».

53      Dimostrando la loro vigilanza sul tema, essi descrivono con precisione gli eventi che si sono succeduti per quanto riguarda la situazione di Banca Carige fino all’adozione della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria.

54      In tale contesto, essi riferiscono in particolare le discussioni intervenute tra gli azionisti e il consiglio di amministrazione, in occasione dell’assemblea generale del 22 dicembre 2018 di cui al precedente punto 8, in un modo da cui risulta che essi dispongono di una conoscenza precisa dello stato dei rapporti tra tali operatori dell’ente creditizio, e precisando persino che uno dei ricorrenti aveva preso parte attiva in tali discussioni.

55      Analogamente, i ricorrenti descrivono la successione degli eventi che hanno condotto all’organizzazione di tale assemblea generale e di quelli che hanno fatto seguito a tale assemblea, analizzando i comunicati stampa pubblicati da Banca Carige, in particolare quello pubblicato il giorno successivo a detta assemblea generale, al fine di annunciare le dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione, dimostrando così la costanza di cui essi hanno dato prova nell’attenzione rivolta all’ente creditizio e alla sua evoluzione.

56      In base al secondo elemento che consente di dimostrare la conoscenza, da parte dei ricorrenti, dell’esistenza della prima decisione impugnata, occorre rilevare che, nel loro ricorso e nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti formulano commenti che consentono di considerare non solo che essi hanno seguito da vicino l’evoluzione della situazione di Banca Carige, ma anche che essi hanno saputo, nei giorni o nelle settimane successivi all’adozione di tale decisione, che l’ente creditizio era stato collocato in amministrazione straordinaria.

57      È così che, nel loro ricorso, i ricorrenti dichiarano che «il provvedimento (...) è rimasto [loro] del tutto ignoto (...) nella sua parte motiva fino al 24 luglio 2020», precisando che «è stata [loro] sottratta per lungo tempo la possibilità di sapere, comprendere e valutare se vi siano state ulteriori lesioni dei [loro] diritti sostanziali».

58      Nello stesso documento, essi dichiarano che «per oltre 18 mesi [la BCE] ha ritenuto di occultare sia agli azionisti che al pubblico rationes della misura di amministrazione straordinaria che in nulla richiedevano secretazione».

59      Come risulta da tali estratti, i ricorrenti, nei giorni o nelle settimane successivi all’adozione di detta decisione, non erano incerti sulla questione di stabilire se una misura fosse stata adottata nei confronti di Banca Carige o quale tipo di misura fosse stata precisamente adottata. La questione che suscitava la loro incertezza verteva piuttosto sulle ragioni e sulla motivazione che potevano aver indotto la BCE ad adottare, nei confronti dell’ente creditizio, la misura di cui trattasi.

60      Infine, in quanto terzo elemento che consente di dimostrare la conoscenza, da parte dei ricorrenti, dell’esistenza della prima decisione impugnata, occorre ricordare che, come è stato ricordato nei fatti della controversia, la decisione di collocare Banca Carige in amministrazione straordinaria è stata oggetto di pubblicità, per almeno tre volte, poco dopo la sua adozione, allo scopo di informare il pubblico, tra cui gli azionisti, della misura adottata dalla BCE nei confronti dell’ente creditizio.

61      Così, il giorno successivo all’adozione della prima decisione impugnata, ossia il 2 gennaio 2019, sono stati pubblicati due comunicati per annunciare la misura di amministrazione straordinaria. Nel caso di specie, la prima pubblicazione è stata opera della stessa Banca Carige, come risulta da un documento prodotto dai ricorrenti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Quanto alla seconda, essa è stata effettuata lo stesso giorno dalla BCE, la quale ha inserito tale comunicato nel suo sito Internet.

62      Quindici giorni dopo, vale a dire il 17 gennaio 2019, due atti adottati dalla Consob sono stati pubblicati nel Bollettino (n. 1/2019), che è il documento in cui tale autorità nazionale di vigilanza sui mercati pubblica ufficialmente le decisioni che hanno effetto sugli enti posti sotto il suo controllo:

–        il primo è la delibera n. 20771, del 1° gennaio 2019, con cui la Consob ha disposto la sospensione della negoziazione dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige, la quale rinvia a una comunicazione inviata il 31 dicembre 2018 a tale autorità dagli amministratori di Banca Carige al fine di annunciare che «comunicazioni che riguardano il governo societario (...) verranno rese note presumibilmente il giorno mercoledì 2 gennaio»;

–        quanto al secondo, ossia la delibera n. 20772, del 2 gennaio 2019, di cui al precedente punto 14, si tratta di una decisione della Consob che conferma la precedente, la quale fa espresso riferimento, in uno dei suoi visti, alla decisione di collocamento in amministrazione straordinaria.

63      Alcune settimane più tardi, il 2 maggio 2019, al fine di conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993, il quale prevede che, entro quindici giorni dalla notificazione della nomina degli amministratori straordinari e del comitato di sorveglianza, gli amministratori straordinari depositano una copia degli atti di nomina ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria è stata oggetto di deposito, e di iscrizione, in versione quasi interamente espurgata, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Genova (Italia), città in cui Banca Carige ha la propria sede sociale.

64      Pertanto, l’analisi del fascicolo sottoposto al Tribunale mostra, sulla base di diversi elementi, conformemente alla giurisprudenza, che i ricorrenti sono necessariamente venuti a conoscenza dell’esistenza della prima decisione impugnata nei giorni o nelle settimane successivi alla sua adozione.

65      Secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 42, spettava loro quindi chiedere, entro un termine ragionevole, il testo integrale della prima decisione impugnata, in modo da garantire che il termine iniziasse a decorrere non immediatamente, bensì dal momento in cui essi fossero venuti a conoscenza del contenuto e della motivazione di quest’ultima, il che avrebbe loro consentito di esercitare il proprio diritto di ricorso.

66      Orbene, i ricorrenti non hanno presentato al Tribunale alcun elemento che consenta di ritenere che, conformemente a tale prescrizione, essi abbiano avviato, entro un termine ragionevole, una qualsivoglia iniziativa in tal senso. Al contrario, essi riconoscono nelle loro memorie di aver preso conoscenza del testo della decisione non a seguito di una simile iniziativa che essi avrebbero espletato, bensì «del tutto accidentalmente», quando il testo della decisione è stato divulgato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale.

67      Ciò premesso, i ricorrenti non possono validamente pretendere che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 43, il termine di ricorso contro la prima decisione impugnata sia calcolato nei loro confronti a partire dal momento in cui sono venuti a conoscenza del contenuto e della motivazione di tale decisione.

 Argomenti presentati dai ricorrenti

68      Senza contestare di aver saputo, nei giorni o nelle settimane successivi all’adozione della prima decisione impugnata, che tale atto era stato adottato, i ricorrenti sostengono che la decorrenza del termine non può dipendere, per quanto li riguarda, dall’espletamento di una iniziativa consistente nel chiedere, presso il suo autore, il testo integrale di tale decisione.

69      A sostegno della loro posizione, essi formulano diversi argomenti.

70      In primo luogo, i ricorrenti fanno riferimento al fatto che la regola che subordina la decorrenza del termine all’espletamento di una simile iniziativa sarebbe stata sviluppata, a loro avviso, in casi in cui il terzo interessato era stato personalmente informato da un’autorità dell’adozione dell’atto lesivo. A sostegno della loro osservazione, essi citano in particolare la sentenza del 5 marzo 1986, Tezi Textiel/Commissione (59/84, EU:C:1986:102), in cui alla ricorrente erano stati indirizzati una telefonata, due lettere e una comunicazione contenente la sintesi della decisione impugnata in tale causa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dopo essere stata inviata a detta ricorrente.

71      Secondo i ricorrenti, l’informazione fornita dall’autorità consentirebbe al terzo interessato di individuare l’organo al quale il testo può essere richiesto e di stabilire in modo certo il momento in cui tale terzo è venuto a conoscenza dell’esistenza dell’atto impugnato. Poiché nessuna informazione del genere era stata loro fornita, il termine non poteva iniziare a decorrere nei confronti dei ricorrenti prima del giorno in cui essi hanno ottenuto il testo della decisione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale.

72      A tale proposito, occorre rilevare che la giurisprudenza sulla decorrenza del termine di ricorso comprende certamente casi in cui le autorità avevano avvertito il ricorrente dell’esistenza dell’atto impugnato che lo riguardava (sentenze del 5 marzo 1986, Tezi Textiel/Commissione, 59/84, EU:C:1986:102; del 5 marzo 2020, Credito Fondiario/CRU, C‑69/19 P, EU:C:2020:178, e ordinanza del 10 febbraio 1994, Frinil/Commissione, T‑468/93, EU:T:1994:18).

73      Come segnalato dai ricorrenti, comunicazioni di tal genere possono aiutare un soggetto a espletare l’iniziativa richiesta dalla giurisprudenza, consistente nel richiedere entro un termine ragionevole il testo integrale dell’atto impugnato, in quanto esse agevolano l’accesso alle informazioni utili a tal fine.

74      Tuttavia, tali situazioni particolari non esauriscono il novero delle circostanze in cui si può ritenere, alla luce della giurisprudenza, che persone fisiche o giuridiche siano potute venire a conoscenza dell’esistenza di un atto.

75      Infatti, come illustrato ai precedenti punti 48 e 49, la conoscenza dell’esistenza di un atto impugnato ha potuto, in altri casi, essere desunta dalla pubblicazione di un’informazione sintetica relativa a tale atto nella Gazzetta ufficiale, dalla pubblicazione, nella gazzetta ufficiale di uno Stato membro, di un atto nazionale che faceva riferimento, anche se in modo impreciso, all’atto impugnato, o ancora dalla circostanza che l’atto impugnato era stato diffuso nei media e che dichiarazioni provenienti dal ricorrente lasciavano intendere che essa sapeva che un atto era stato adottato, in un contesto in cui era manifesto che quest’ultima seguiva da vicino lo sviluppo del fascicolo.

76      Inoltre, nella sentenza del 6 dicembre 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (C‑180/88, EU:C:1990:441, punti 26 e 27), la conoscenza dell’esistenza dell’atto, da cui risulta il momento in cui il testo integrale dell’atto impugnato deve essere richiesto entro un termine ragionevole, è stata dedotta dalla menzione di tale atto in documenti che si trovavano in possesso della ricorrente, dalla pubblicazione di relazioni sulla politica della concorrenza, nelle quali era menzionato tale atto, e dalla presentazione del rapporto sull’applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia al Comitato consultivo CECA, in cui la ricorrente era rappresentata.

77      Risulta quindi che, in un certo numero di cause che applicano la giurisprudenza di cui al precedente punto 42, la parte ricorrente non era stata informata, in modo specifico, dell’adozione dell’atto che le arrecava pregiudizio da parte di un’autorità e che gli elementi, sottolineati in tali cause, che consentivano di dimostrare che la parte ricorrente era a conoscenza dell’esistenza di detto atto erano sufficienti al riguardo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti.

78      Inoltre, l’argomento sviluppato dai ricorrenti, se accolto, introdurrebbe una forma di notificazione non prevista dal diritto primario o dal diritto derivato dell’Unione, esigendo che una comunicazione specifica sia inviata ai terzi interessati, anche se tale comunicazione è limitata a informazioni relative all’esistenza dell’atto e agli organi da interpellare per ottenere il testo integrale di tale atto.

79      In secondo luogo, i ricorrenti sottolineano di essere persone fisiche aventi la qualità di piccoli risparmiatori che si sono limitati a investire i loro risparmi nell’ente creditizio della propria regione. Da parte di tali risparmiatori non si può esigere, a loro avviso, che sorveglino da vicino i comunicati stampa pubblicati da tale ente creditizio o le informazioni che lo riguardano pubblicate nel registro delle imprese.

80      A tale riguardo, occorre rilevare che il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo è un diritto fondamentale il cui rispetto è garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

81      Affinché tale diritto abbia carattere effettivo, la giurisprudenza afferma che le disposizioni del Trattato relative al diritto di agire dei soggetti non possono essere interpretate restrittivamente (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 219, e dell’11 luglio 1996, Métropole télévision e a./Commissione, T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 e T‑546/93, EU:T:1996:99, punto 60).

82      È in tal senso che la Corte consente, in assenza di pubblicazione o di notificazione, che il termine di ricorso inizi a decorrere, nei confronti dei terzi interessati, nel momento in cui questi ultimi vengono a conoscenza del contenuto e della motivazione dell’atto impugnato (v. punto 43 supra).

83      Tuttavia, l’esercizio di tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo è soggetto a taluni requisiti, in particolare per quanto riguarda i termini di ricorso, il cui scopo è garantire, da un lato, che le condizioni siano identiche per tutti relativamente alla presentazione dei ricorsi e, dall’altro, che la validità degli atti giuridici non possa essere messa in discussione all’infinito (v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21; del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, EU:T:1997:132, punto 38, e ordinanza del 3 settembre 2014, Kėdainių rajono Okainių e a./Consiglio e Commissione, T‑386/13, non pubblicata, EU:T:2014:754, punto 28).

84      Così, ammettendo che il termine di ricorso possa iniziare a decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato è a conoscenza del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, la Corte ha assoggettato l’applicazione di tale regola all’espletamento di una iniziativa, vale a dire la presentazione di una domanda per ottenere il testo integrale dell’atto impugnato, senza esigere che tale azione debba rivestire una forma particolare, ma richiedendo solo che essa sia espletata entro un termine ragionevole, per evitare di compromettere la certezza del diritto (v. punto 42 supra).

85      Poiché i ricorrenti non hanno rispettato tale requisito, si deve ritenere che il termine di ricorso sia iniziato a decorrere dal momento in cui essi sono venuti a conoscenza dell’esistenza della prima decisione impugnata, senza che la loro qualità di piccoli risparmiatori possa avere una qualsivoglia incidenza al riguardo.

86      In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che, anche se avessero chiesto alla BCE il testo della prima decisione impugnata, tale domanda sarebbe stata senza alcun dubbio respinta dalla BCE. Su tale punto, essi rinviano alle domande di accesso alla prima decisione impugnata formulate da altri azionisti, menzionate al precedente punto 15, facendo notare che, per i due azionisti interessati, l’accesso richiesto è stato negato dalla BCE.

87      A tale riguardo, occorre rilevare che la presentazione dei ricorsi è valutata, sul piano della ricevibilità, considerando ciascun ricorso separatamente.

88      Ne consegue che uno stesso atto può essere impugnato da diversi ricorrenti, alcuni dei quali saranno considerati legittimati ad agire in quanto avranno proposto il loro ricorso entro il termine, mentre altri non lo saranno perché avranno proposto il loro ricorso oltre detto termine. In casi del genere, la ricevibilità di un ricorso non comporta la ricevibilità di tutti quelli presentati da altri ricorrenti contro lo stesso atto.

89      Nel caso di specie, il diniego di concedere l’accesso richiesto da taluni azionisti non può essere interpretato nel senso che implichi che una risposta simile sarebbe stata data dalla BCE a una domanda, riguardante lo stesso documento e non contenente necessariamente gli stessi argomenti miranti a giustificare la divulgazione del documento richiesto.

90      In ogni caso, il calcolo dei termini di ricorso, che sono di ordine pubblico, non può dipendere da una valutazione, necessariamente soggettiva, che il terzo interessato possa effettuare a proposito della probabilità di successo di un’iniziativa da esso avviata.

 Conclusione relativa alla decisione di collocamento in amministrazione straordinaria

91      In tali circostanze, si deve giudicare che il ricorso sia stato proposto tardivamente per quanto riguarda la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria.

 Sulla prima, sulla seconda e sulla terza decisione di proroga

92      La stessa conclusione deve essere tratta a proposito della prima, della seconda e della terza decisione di proroga, oggetto anch’esse del presente ricorso.

93      Infatti, anzitutto, la vigilanza di cui hanno dato prova i ricorrenti a proposito dell’evoluzione di Banca Carige non si è fermata all’adozione della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, ma è proseguita successivamente, come dimostrano diversi estratti provenienti dalle memorie.

94      In particolare, nel ricorso i ricorrenti fanno riferimento a voci che si sono succedute sulla stampa quando è stata adottata la misura di collocamento in amministrazione straordinaria, per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di Banca Carige e le soluzioni che gli amministratori straordinari avrebbero trovato per porvi rimedio. I ricorrenti precisano che, in tale contesto, essi, come tutti gli azionisti, si sarebbero trovati in una situazione di assoluta incertezza quanto alla sorte delle considerevoli somme che avevano investito nel capitale di Banca Carige, avendo perso nel contempo ogni influenza sulla gestione dell’ente creditizio.

95      Inoltre, i ricorrenti hanno fatto riferimento all’aumento di capitale intervenuto in regime di amministrazione straordinaria di Banca Carige, menzionato al precedente punto 18, che ha comportato l’assunzione del controllo di tale ente creditizio da parte dello Schema Volontario di Intervento del FITD, del FITD e della Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano.

96      Tale vigilanza era tanto più sostenuta in quanto, come risulta dagli estratti menzionati ai precedenti punti 57 e 58, i ricorrenti si interrogavano sulle ragioni che avevano giustificato il collocamento di Banca Carige in amministrazione straordinaria e in quanto tale misura, in ragione della sua natura, era adottata ogni volta necessariamente per un periodo determinato, la qual cosa implicava o che scadesse al termine di tale periodo o che fosse prorogata per un periodo supplementare.

97      Occorre poi rilevare che dal ricorso e dalle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità emerge che, come avveniva nel caso della decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, i ricorrenti sapevano che erano state adottate misure di proroga. Essi non conoscevano, per contro, il contenuto e la motivazione delle medesime. Così, in tali documenti essi dichiarano:

–        che «il provvedimento (come le sue successive proroghe) è rimasto [loro] del tutto ignoto (...) nella sua parte motiva fino al 24 luglio 2020»;

–        che «dunque, (...) è stata [loro] sottratta per lungo tempo la possibilità di sapere, comprendere e valutare se vi siano state ulteriori lesioni dei [loro] diritti sostanziali»;

–        che «hanno potuto acquisire conoscenza del contenuto integrale di due delle quattro decisioni impugnate non prima di due mesi addietro, allorché [Banca] Carige (evidentemente meno preoccupata della riservatezza di quanto lo fosse la BCE) le ha depositate senza parti espurgate in una causa di impugnazione di una delibera della banca promossa (anche) dai [ricorrenti medesimi]»; e

–        che «con molto stupore e disappunto hanno quindi preso atto di una motivazione, a lungo occultata da BCE, che si presenta come palesemente viziata per molti profili ed ingiusta per gli obbiettivi sostanziali perseguiti dall’Autorità di Vigilanza».

98      Infine, le diverse decisioni di proroga hanno dato luogo, anch’esse, a misure di pubblicità.

99      Difatti, per quanto riguarda la prima decisione di proroga, essa è stata oggetto di un comunicato stampa pubblicato da Banca Carige il giorno successivo alla sua adozione, ossia il 30 marzo 2019, come indicato al precedente punto 16.

100    Peraltro, i ricorrenti hanno precisato che, così come la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, la prima decisione di proroga era stata depositata e registrata, in una versione quasi totalmente espurgata, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Genova il 2 maggio 2019, vale a dire circa un mese dopo la sua adozione.

101    Per quanto riguarda la seconda e la terza decisione di proroga, le parti hanno fatto riferimento, nelle loro risposte ai quesiti scritti del Tribunale, a diverse forme di pubblicità di cui tali decisioni erano state oggetto, vale a dire, oltre alla loro menzione in articoli di stampa, pubblicati nei media nazionali e locali e prodotti dalla BCE:

–        l’iscrizione di queste due decisioni nel registro delle imprese, rispettivamente, il 22 ottobre 2019 e il 14 gennaio 2020, conformemente all’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993;

–        l’annuncio dell’adozione di tali decisioni nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, il 16 ottobre 2019 e il 9 gennaio 2020, conformemente all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, il quale prevede che «[la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria] è pubblicat[a] per estratto nella Gazzetta [u]fficiale della Repubblica italiana»;

–        l’annuncio dell’adozione di tali decisioni nei comunicati stampa di Banca Carige, datati rispettivamente 30 settembre e 20 dicembre 2019.

102    Sulla base di tali indicazioni fornite dalla BCE nonché dai ricorrenti stessi si deve giudicare che, così come per la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, i ricorrenti sono necessariamente venuti a conoscenza dell’esistenza di ciascuna delle decisioni di proroga nei giorni o nelle settimane successivi alla loro adozione.

103    In applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 42, essi dovevano quindi, per beneficiare della regola che fissa la decorrenza del termine nel momento in cui fossero venuti a conoscenza del contenuto e della motivazione di tali decisioni, chiedere il testo integrale delle decisioni di proroga entro un termine ragionevole al fine di proporre il loro ricorso entro i termini, cosa che non hanno fatto.

104    Poiché gli argomenti da essi dedotti devono essere respinti per le ragioni esposte ai precedenti punti da 68 a 90, si deve ritenere che il ricorso sia tardivo anche nella parte in cui è diretto contro la prima, la seconda e la terza decisione di proroga.

105    Nei limiti del necessario, occorre osservare che i ricorrenti non hanno invocato né dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di cui trattasi in applicazione dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto.

 Conclusione

106    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e dichiarare il ricorso irricevibile.

107    Poiché il ricorso è irricevibile, non occorre pronunciarsi:

–        sulla fondatezza delle altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE;

–        sulle misure di organizzazione del procedimento richieste dai ricorrenti; e

–        sull’istanza di intervento presentata dalla Commissione.

 Sulle spese

108    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della BCE, conformemente alla domanda di quest’ultima.

109    Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la Commissione si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.

3)      Il sig. Roberto Alessio e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

4)      La Commissione si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.

Lussemburgo, 8 dicembre 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.