Language of document : ECLI:EU:T:2021:888

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

7 dicembre 2021 (*)

«Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Mancata rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑422/21,

Daimler AG, con sede in Stoccarda (Germania),

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 7 maggio 2021 (procedimento R 734/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Daimler e la Volkswagen,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann (relatore), presidente, R. Mastroianni e M. Brkan, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), conformemente al suo articolo 185. Esso prevede, all’articolo 126, un periodo di transizione, che è terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione europea si applicava al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, salvo disposizione contraria contenuta in tale accordo. Di conseguenza, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito non è più membro dell’Unione.

2        L’articolo 91 dell’accordo di recesso, intitolato «Rappresentanza dinanzi alla Corte», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      Fatto salvo l’articolo 88, l’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, rappresenta o assiste una parte in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto prima della fine del periodo di transizione può continuare a rappresentare o assistere tale parte in detto procedimento o nell’ambito di detto rinvio. Tale diritto si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di rinvio.

2.      Fatto salvo l’articolo 88, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause di cui all’articolo 87 e all’articolo 95, paragrafo 3. Gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere il Regno Unito nei procedimenti contemplati all’articolo 90 in cui il Regno Unito ha deciso di intervenire o di partecipare».

3        L’articolo 87 dell’accordo di recesso, intitolato «Nuove cause dinanzi alla Corte di giustizia», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      La Commissione europea, quando reputi che il Regno Unito abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o della parte quarta del presente accordo prima della fine del periodo di transizione, può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione nelle modalità stabilite all’articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.      Se il Regno Unito non si conforma a una decisione di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del presente accordo o non dà effetto nel proprio ordinamento giuridico a una siffatta decisione rivolta a una persona fisica o giuridica residente o stabilita nel Regno Unito, la Commissione europea può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea entro quattro anni dalla data della decisione nelle modalità stabilite all’articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        L’articolo 95 dell’accordo di recesso, intitolato «Carattere vincolante ed esecutività delle decisioni», ai paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:

«1.      Le decisioni adottate dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione prima della fine del periodo di transizione o adottate nei procedimenti o procedure di cui agli articoli 92 e 93 dopo la fine del periodo di transizione, e rivolte al Regno Unito o a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito sono vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito.

(...)

3.      La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva ad esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente all’articolo 263 TFUE».

5        L’articolo 92 dell’accordo di recesso, intitolato «Procedure amministrative in corso», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«1.      Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione restano competenti per le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione riguardanti:

a)      il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito; o

b)      il rispetto del diritto dell’Unione per quanto attiene alla concorrenza nel Regno Unito».

6        L’articolo 93 dell’accordo di recesso, intitolato «Nuovi procedimenti in materia di aiuti di Stato e nuovi procedimenti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode», così dispone:

«1.      Riguardo agli aiuti concessi prima della fine del periodo di transizione, per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione la Commissione europea è competente ad avviare nei confronti del Regno Unito nuovi procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1589.

La Commissione europea resta competente dopo la fine dei quattro anni per i procedimenti avviati prima della fine di tale periodo.

L’articolo 92, paragrafo 5, si applica mutatis mutandis.

La Commissione europea informa il Regno Unito di ogni nuovo procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato avviato a norma del primo comma entro tre mesi dal suo avvio.

2.      Fatti salvi gli articoli 136 e 138 del presente accordo, per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente ad avviare nuove indagini disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti:

a)      fatti verificatisi prima della fine del periodo di transizione; o

b)      obbligazioni doganali sorte dopo la fine del periodo di transizione dalle procedure di appuramento di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del presente accordo.

L’OLAF resta competente dopo la fine dei quattro anni per i procedimenti avviati prima della fine di tale periodo.

L’OLAF informa il Regno Unito di ogni nuova indagine avviata a norma del primo comma entro tre mesi dal suo avvio».

7        L’articolo 97 dell’accordo di recesso, intitolato «Rappresentanza nei procedimenti in corso dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale», prevede quanto segue:

«La persona abilitata a norma del diritto dell’Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, che prima della fine del periodo di transizione rappresenta una parte in un procedimento dinanzi a detto Ufficio, può continuare a rappresentare tale parte nel procedimento. Tale diritto si applica a tutte le fasi del procedimento dinanzi a detto Ufficio.

Quando rappresenta una parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale di cui al primo comma, detta persona è equiparata a un mandatario abilitato a norma del diritto dell’Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale».

 Fatti e procedimento

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2021, la Daimler AG, ricorrente, ha proposto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 maggio 2021 (procedimento R 734/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la stessa e la Volkswagen AG.

9        Nell’atto introduttivo la ricorrente ha indicato di essere rappresentata da D. Moore, «patent attorney litigator», nonché da D. Ivison e K. Nezami, barristers.

10      Il 19 luglio 2021 il Tribunale ha invitato la ricorrente a regolarizzare l’atto introduttivo, segnatamente producendo certificati da cui risultasse che il sig. Ivison e la sig.ra Nezami erano abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente all’articolo 51, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

11      Il 31 agosto 2021 la ricorrente ha prodotto due certificati d’iscrizione all’ordine forense emessi dal General Council of the Bar of England and Wales (Consiglio generale dell’ordine forense d’Inghilterra e del Galles, Regno Unito), a termini dei quali il sig. Ivison e la sig.ra Nezami possedevano il titolo di «barrister» ed erano abilitati a patrocinare dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale nell’ambito di qualunque procedimento.

 In diritto

12      Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è adito di un ricorso manifestamente irricevibile, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

13      Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide, in applicazione di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

14      A norma dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto, solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE può rappresentare o assistere una parte dinanzi ai giudici dell’Unione.

15      Pertanto, secondo giurisprudenza costante, da detto articolo risulta che occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative affinché una persona possa rappresentare validamente le parti, diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dinanzi ai giudici dell’Unione, ossia, in primo luogo, tale persona deve essere in possesso della qualifica di avvocato e, in secondo luogo, essa deve essere stata abilitata al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell’accordo SEE (v., in tal senso, ordinanze dell’11 maggio 2017, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO, C‑22/17 P, non pubblicata, EU:C:2017:369, punti 6 e 7, e del 12 giugno 2019, Saga Furs/EUIPO, C‑805/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:488, punti 5 e 6).

16      In via preliminare, occorre ricordare che un «patent attorney litigator», come il sig. Moore, non è un avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, di conseguenza, non è abilitato a rappresentare una parte dinanzi al Tribunale [ordinanza del 20 ottobre 2008, Imperial Chemical Industries/UAMI (FACTORY FINISH), T‑487/07, non pubblicata, EU:T:2008:453, punto 22].

17      Inoltre, è pacifico che la ricorrente ha dimostrato che il sig. Ivison e la sig.ra Nezami erano abilitati al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito. Tuttavia, essa non ha dimostrato che questi ultimi fossero, inoltre, abilitati al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE.

18      Dall’entrata in vigore dell’accordo di recesso, le diverse ipotesi in cui un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito può rappresentare o assistere una parte dinanzi ai giudici dell’Unione sono enunciate all’articolo 91, paragrafi 1 e 2, di tale accordo.

19      Nel caso di specie, in primo luogo, l’atto introduttivo è stato depositato il 12 luglio 2021, vale a dire dopo la fine del periodo di transizione. Pertanto, il ricorso non rientra nelle situazioni previste all’articolo 91, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, che riguarda i procedimenti in corso dinanzi ai giudici dell’Unione prima della fine del periodo di transizione.

20      In secondo luogo, il presente ricorso è stato proposto ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Di conseguenza, esso non rientra in una delle situazioni previste all’articolo 87 dell’accordo di recesso, al quale rinvia l’articolo 91, paragrafo 2, del medesimo accordo e che riguarda specificamente i procedimenti per inadempimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 258 TFUE, avviati dalla Commissione europea nei confronti del Regno Unito.

21      In terzo luogo, poiché la decisione impugnata è stata adottata il 7 maggio 2021, vale a dire dopo la fine del periodo di transizione, il ricorso non rientra nella situazione prevista all’articolo 95, paragrafo 1, prima parte di frase, dell’accordo di recesso, al quale l’articolo 91, paragrafo 2, del medesimo accordo rinvia indirettamente e che concerne le decisioni adottate dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione prima della fine di tale periodo.

22      In quarto luogo, il ricorso in esame, essendo volto all’annullamento di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, non rientra né nelle situazioni previste all’articolo 92, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, al quale rinvia l’articolo 91, paragrafo 2, del medesimo accordo e che concerne i procedimenti amministrativi riguardanti, da un lato, il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito e, dall’altro, il rispetto del diritto dell’Unione per quanto attiene alla concorrenza nel Regno Unito, né nelle situazioni previste all’articolo 93 di tale accordo, al quale rinvia parimenti l’articolo 91, paragrafo 2, del medesimo accordo e che riguarda i procedimenti in materia di aiuti di Stato e i procedimenti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

23      Infine, in quinto luogo, il ricorso non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 97 dell’accordo di recesso, al quale la ricorrente fa riferimento nel ricorso, poiché tale disposizione riguarda soltanto la rappresentanza nei procedimenti in corso dinanzi all’EUIPO, e non dinanzi al Tribunale.

24      Da quanto precede risulta che il ricorso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi previste nell’accordo di recesso nelle quali un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito, e che non abbia anche dimostrato di essere abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE, può rappresentare o assistere una parte dinanzi ai giudici dell’Unione.

25      Di conseguenza, il ricorso non soddisfa le condizioni previste all’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sicché esso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo all’EUIPO e alla controinteressata nel procedimento dinanzi a quest’ultimo.

 Sulle spese

26      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso all’EUIPO nonché alla controinteressata nel procedimento dinanzi a quest’ultimo e prima che questi abbiano potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 133 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      La Daimler AG sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 7 dicembre 2021

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      D. Spielmann


*      Lingua processuale: l’inglese.