Language of document : ECLI:EU:T:2021:877


 


 



Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 dicembre 2021 –
Alessio e a. / BCE

(causa T620/20)

«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Misure di intervento precoce – Decisione della BCE di collocare Banca Carige in amministrazione straordinaria – Decisioni di proroga successive – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto non pubblicato né notificato al ricorrente – Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione – Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza

(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punti 39, 40, 42-44, 46-48, 81-84)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della BCE del 1° gennaio 2019 che colloca Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria e, dall’altro, della sua decisione del 29 marzo 2019 che proroga la durata dell’amministrazione straordinaria nonché delle decisioni di proroga successive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.

3)

Il sig. Roberto Alessio e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

4)

La Commissione si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.