Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2021 – Dyson e a. / Commissione
(causa T‑127/19) (1)
«Responsabilità extracontrattuale – Energia – Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia mediante etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Efficienza energetica – Metodo di misura – Annullamento da parte del Tribunale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli»
1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, secondo comma, TFUE)
(v. punto 14)
2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione dell’Unione ridotto o inesistente al momento dell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali
(Art. 340, secondo comma, TFUE)
(v. punti 15-22)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Adozione da parte della Commissione di un regolamento delegato che prevede un metodo di calcolo della prestazione energetica degli aspirapolvere basato sull’utilizzo di un contenitore vuoto – Atto legislativo di base che impone alla Commissione l’obbligo di adottare un metodo di calcolo basato sull’utilizzo di un contenitore pieno – Sussistenza di dubbi legittimi quanto all’idoneità di quest’ultimo metodo a soddisfare i requisiti di validità scientifica e di esattezza delle informazioni fornite ai consumatori – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata
(Artt. 290 e 340, secondo comma, TFUE; regolamento della Commissione n. 665/2013; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30, art. 10, § 1)
(v. punti 36-38, 43-45, 52, 81, 82, 94-99)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Adozione da parte della Commissione di un regolamento delegato che prevede un metodo di calcolo della prestazione energetica degli aspirapolvere basato sull’utilizzo di un contenitore vuoto – Metodo di calcolo applicabile a tutti gli aspirapolvere indipendentemente dalla tecnologia utilizzata – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Artt. 290 e 340, secondo comma, TFUE; regolamento della Commissione n. 665/2013; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30, artt. 1, 10, §§ 1, 2, e 4, b)]
(v. punti 105-112)
5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Adozione da parte della Commissione di un regolamento delegato che prevede un metodo di calcolo della prestazione energetica degli aspirapolvere basato sull’utilizzo di un contenitore vuoto – Violazione del principio di buona amministrazione – Insussistenza
(Artt. 290 e 340, secondo comma, TFUE; regolamento della Commissione n. 665/2013; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30)
(v. punti 116-119)
6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Adozione da parte della Commissione di un regolamento delegato che impone un’etichettatura indicante il consumo d’energia per gli aspirapolvere – Violazione della libertà d’impresa – Violazione del diritto di proprietà – Insussistenza
(Artt. 290 e 340, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30)
(v. punti 123-132)
Dispositivo
2) | | La Dyson Ltd e le altre ricorrenti, i cui nomi figurano in allegato, sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. |