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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Villiger Söhne GmbH contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 9 maggio 2002.

    (Causa T-154/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 9 maggio 2002 la Villiger Söhne GmbH, con sede in Waldshut-Tiengen (Germania) rappresentata dal sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(dichiarare nullo l'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002 n. 2002/10/CEE che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati 1;

(in subordine, dichiarare nullo l'art. 4, n. 2 della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati nella parte in cui esso si limita semplicemente alla Repubblica federale di Germania, e non si estende ai restanti Stati membri, e prevede altresì la trasposizione della controversa direttiva nella Repubblica Federale di Germania al più tardi solo per l'1 gennaio 2008;

(condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente vende in Germania Sigari e Sigaretti e produce, tra altri, determinati tipi di sigaretti. Secondo quanto afferma la ricorrente, i suoi prodotti si differenziano sia per quanto riguarda le loro caratteristiche, come pure per la sottostante produzione della fabbrica di sigaretti secondo la definizione contenuta nell'attuale versione della direttiva 27 novembre 1995 n. 95/59/CE 2 i prodotti della ricorrente vengono tassati come sigari o sigaretti.

Sulla base della modificata definizione contenuta nella impugnata direttiva, il prodotto della ricorrente non è più considerato sigaro e/o rispettivamente sigaretto, bensì sigaretta. Così tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica Federale di Germania, sono obbligati ad applicare ai prodotti considerati sigarette un'imposta minima sui consumi del 57% del prezzo al minuto, invece del 5% come fino ad ora vale per i sigari e i sigaretti.

Ciò implica che i prodotti della ricorrente comportano negli Stati membri interessati un aumento dell'imposta sui tabacchi sproporzionato.

La ricorrente sostiene che l'adozione dell'impugnata modifica della definizione violi le disposizioni in materia di armonizzazione di cui all'art. 93, CE. Il prodotto della ricorrente non rientra, a suo parere, né nello stesso gruppo dei prodotti del tabacco come le sigarette, né vi rassomiglia "sotto molteplici aspetti" secondo l'accezione del n. 10 dell'impugnata direttiva ad una sigaretta.

Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, non si hanno pertanto turbative alla concorrenza già solo perché il detto prodotto e le sigarette non fanno parte di alcun mercato comune. Inoltre il Consiglio avrebbe violato il divieto di preventiva armonizzazione.

Inoltre una modifica della definizione finora in vigore per i sigari e le sigarette non è giuridicamente giustificata neppure da considerazioni relative agli aspetti comunitari della tutela della salute.

In particolare l'art. 152, n. 1, CE, non può giustificare l'emanazione della controversa definizione. In subordine, la ricorrente sostiene che la normativa di deroga vigente unicamente per la Repubblica federale di Germania secondo il disposto dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2002/10/CE introducendo una distorsione della concorrenza e violando così l'art. 93 CE produce una illegittima turbativa del mercato interno.

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1 - (GU L 46, pag. 26.

2 - (Direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40).