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Comunicazione sulla GU

 

     ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

     8 agosto 2002

nella causa T-155/02 R: VVG International Handelsgesellschaft mbH e a. contro Commissione delle Comunità europee

("Procedimento sommario ( Regolamento (CE) n. 560/2002 ( Ricevibilità del ricorso di merito")

    (Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-155/02 R, VVG International Handelsgesellschaft mbH, con sede in Salzbourg (Austria), VVG (International) Ltd, con sede in Europort Gibraltar (Gibilterra), Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentate dall'avv. W. Schuler, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. zur Hausen e signora B. Eggers), avente ad oggetto la domanda intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1) o qualsiasi altro provvedimento provvisorio tale da consentire alle richiedenti di importare nella Comunità, in aggiunta al contingente tariffario e in esenzione dai dazi supplementari, 95 129 tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo legati che rientrano nel numero di riferimento 4 ai sensi di tale regolamento, il presidente del tribunale ha emesso l'8 agosto 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)Le spese sono riservate.

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