Language of document : ECLI:EU:T:2017:619





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 – Lussemburgo / Commissione

(causa T109/10)

«Ricorso di annullamento – FEDER – Riduzione di un contributo finanziario – Programma Interreg II/C “Inondazione Reno-Mosa” – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza di un termine impartito dal legislatore dell’Unione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

(v. punti 65, 67)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata

(v. punto 66)

3.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Entrata in vigore immediata

(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

(v. punto 73)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazione Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FEDER n. 970010008), nella misura in cui si applica al Granducato di Lussemburgo.

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazione Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FEDER n. 970010008), è annullata nella misura in cui si applica al Granducato di Lussemburgo.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Granducato di Lussemburgo.

3)

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.