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Ricorso proposto il 4 marzo 2010 - Spagna / Commissione

(Causa T-106/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione 18 dicembre 2009, C (2009) 10136 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie alla parte della sezione Orientamento del FEAGA, corrispondente al Programma d'iniziativa comunitaria CCI 2000 ES.06.0.PC.003 (Spagna - Leader+Aragon), e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha applicato una rettifica finanziaria forfettaria netta del 2% dei fondi richiesti, alle spese dichiarate dalle autorità spagnole fino al 4 giugno 2008, rettifica comportante una diminuzione del contributo della sezione Orientamento del FEAGA pari a EUR 652 674,70 per le spese del programma summenzionato, concesso in applicazione della decisione della Commissione 31 luglio 2001, C (2001) 2067.

Secondo il Regno di Spagna la decisione deve essere annullata per due motivi.

Il primo motivo si fonda su una violazione per incorretta applicazione dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/19991, in quanto le asserite irregolarità che giustificano la rettifica finanziaria impartita dalla Commissione non costituiscono, in realtà, una violazione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 438/20012, dal momento che il requisito stabilito da tale disposizione, concernente il fatto che la documentazione relativa alle verifiche in loco debba identificare il lavoro realizzato, non implica necessariamente che detta documentazione contenga un elenco delle verifiche effettuate, qualora queste possano essere agevolmente conosciute.

Il secondo motivo riguarda la violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in relazione agli Orientamenti attinenti ai principi, criteri e percentuali indicativi applicabili dai servizi della Commissione per determinare le rettifiche finanziarie di cui al n. 3 dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 3. [La Commissione avrebbe violato detto principio], in primo luogo, prevedendo una rettifica del 2% delle spese, mentre le informazioni fornite dalle autorità spagnole alla Commissione dimostravano che il rischio per il Fondo era stato significativamente inferiore a tale percentuale e, in secondo luogo, estendendo il periodo interessato dalla rettifica in modo da includervi le spese dichiarate non solo fino al periodo cui si è riferita l'indagine della Commissione (17 dicembre 2004), ma anche fino alla data della riunione bilaterale (4 giugno 2008).

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).

3 - Documento C (2001) 476, 2 marzo 2001.