Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 marzo 2012 —
Hipp / UAMI — Nestlé (Bebio)
(causa T‑41/09)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Bebio — Marchio comunitario denominativo e marchio internazionale denominativo anteriori BEBA — Impedimento parziale alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 55‑57)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 novembre 2008 (procedimento R 1790/2007‑2), relativa ad un’opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Hipp & Co. KG. |
Dispositivo
2) | | La Hipp & Co. KG è condannata alle spese. |