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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della VIASAT Broadcasting UK Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 giugno 2004.

(Causa T-329/04)

Lingua processuale: il danese

Il 2 agosto 2004, la VIASAT Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton, Gran Bretagna, rappresentata dall'avv. Simon Evers Hjelmborg, ha proposto dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 19 maggio 2004 relativo all'aiuto C-2/2003 (ex NN 22/2002) avente ad oggetto aiuti concessi dalle autorità danesi a favore della TV2/Danmark nella parte in cui dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE.

-    condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Mediante la impugnata decisione la Commissione ha approvato gli aiuti concessi alla TV2/DANMARK negli anni dal 1995 al 2002 sotto forma di licenza provvisoria o sotto forma di altre sovvenzioni dichiarandoli compatibili con il mercato comune, ad eccezione di un importo di DKK 628,2 milioni, che secondo la Commissione, costituivano aiuti illegittimi che il Regno di Danimarca doveva ripetere dalla TV2/DANMARK A/S. La ricorrente ha chiesto l'annullamento di quella parte della decisione, dove la Commissione dichiara una parte degli aiuti compatibile col mercato comune.

La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di valutazione nel verificare se gli obblighi di pubblico servizio della TV2/DANMARK A/S siano definiti in modo sufficientemente preciso in quanto ha riconosciuto che l'intera programmazione della TV2/DANMARK A/S costituiva attività di pubblico servizio. Proprio tale circostanza è di ostacolo alla verifica se lo Stato danese abbia violato o violerà le norme di concorrenza comunitaria, e, in particolare, il combinato disposto di cui all'art. 87, n. 1, e all'art. 86, n. 2.

La ricorrente sostiene ancora che il metodo di valutazione della Commissione per verificare se gli aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE siano compatibili con il mercato comune sulla base dell'art. 86, n. 2, CE è affetto da errore, dal momento che il detto metodo non prende in considerazione il valore degli aiuti (incrociati) indiretti (orizzontali) in contrasto con l'art. 87, n. 1, CE, in quanto:

-    la condotta limitativa della concorrenza da parte della TV2/DANMARK A/S non può essere necessaria, sulla base dell'art. 86, n. 2, CE, sul mercato dell'offerta della pubblicità televisiva, per l'espletamento delle attività di pubblico servizio della TV2/DANMARK A/S, per cui l'art. 87, n. 1, CE è applicabile senza limitazione, nei confronti della condotta della TV2/DANMARK A/S, sul libero mercato;

-    la Commissione ha valutato solo se una eventuale sovracompensazione da parte dello Stato (aiuti diretti verticali vietati) sia stata utilizzata per sostenere le attività commerciali, e non se la compensazione da parte dello Stato (l'aiuto diretto verticale ammesso) è stato utilizzato per ottenere un vantaggio economico nell'ambito delle attività economiche che falsa la concorrenza;

-    l'esame "a sé stante" posto in essere della Commissione, non è applicabile nella presente fattispecie, dal momento che è basato su un raffronto tra i costi dei concorrenti della TV2/DANMARK A/S (invece che tra i costi propri della TV2/DANMARK A/S) con gli introiti della TV2/DANMARK A/S sul piano delle attività commerciali e quindi ignora eventuali differenziazioni a livello di effettività con la conseguenza che la valutazione non ha completamente chiarito in quale misura le attività commerciali della TV2/DANMARK A/S, tramite le sovvenzioni incrociate abbiano conseguito un vantaggio economico che falsa la concorrenza;

-    l'esame dei prezzi applicato dalla Commissione non è assolutamente applicabile nella presente fattispecie.

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