Language of document :

Ricorso proposto il 9 aprile 2013 - Group d'Hygiène / Commissione

(Causa T-202/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Group'Hygiène (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell'articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all'elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione, in quanto la Commissione non potrebbe, sulla base della sua competenza d'esecuzione, modificare elementi essenziali della normativa di base. Poiché la direttiva 2013/2/UE2 avrebbe esteso la definizione di imballaggio a prodotti che non sarebbero indicati nella direttiva 94/62/CE, la direttiva 2013/2/UE sarebbe viziata da incompetenza.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE e dei principi generali del diritto dell'Unione europea sull'obbligo di motivazione, poiché la direttiva 2013/2/UE non spiegherebbe le ragioni per cui solo alcuni mandrini sarebbero imballaggi. Il ricorrente sostiene che la motivazione dell'atto era ancor più necessaria in quanto il provvedimento impugnato costituisce un cambiamento di posizione rispetto alle posizioni precedenti degli organi dell'Unione europea sulla materia.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 94/62/CE, poiché sarebbe evidente che i mandrini non possono essere qualificati come imballaggi, essendo il mandrino un elemento puramente interno al prodotto e non corrispondendo alla definizione giuridica di imballaggio accolta dalla direttiva 94/62/CE.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, poiché la direttiva 2013/2/UE tratta situazioni paragonabili in maniera diversa, in quanto la direttiva non qualificherebbe come imballaggi i mandrini industriali, mentre i mandrini industriali e i mandrini non industriali costituirebbero una situazione oggettivamente paragonabile e in quanto prodotti che presentano caratteristiche simili ai mandrini sarebbero esclusi dalla categoria degli imballaggi.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché la direttiva 2013/2/UE rimetterebbe drasticamente in discussione e senza misure transitorie la soluzione accolta dal legislatore dell'Unione europea, secondo la quale i mandrini non sono imballaggi ai sensi della direttiva 94/62/CE.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il provvedimento impugnato comporterebbe conseguenze finanziarie sproporzionate per gli operatori economici del settore poiché, a differenza degli altri industriali sottoposti alla normativa relativa agli imballaggi, i produttori di mandrini non potrebbero diminuire il volume di mandrini prodotti, essendo questi ultimi assolutamente necessari e integrati nei prodotti.

____________

1 - GU L 37, pag. 10.

2 - Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).