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Ricorso proposto il 28 luglio 2011 - Maharishi Foundation / UAMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION)

(Causa T-412/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maharishi Foundation Ltd (St. Helier, Jersey) (rappresentante: avv. A. Meijboom)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 2011, nel procedimento R 1293/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "TRANSCENDENTAL MEDITATION" per prodotti e servizi delle classi 16, 41, 44 e 45 - domanda di marchio comunitario n. 8246647.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario per una parte dei prodotti e dei servizi.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rinvio della causa alla divisione di esame per una nuova decisione.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce quattro motivi: i) violazione degli artt. 75 e 7, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha esplicitamente deciso sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario, ma ha ciononostante considerato generico il marchio "TRANSCENDENTAL MEDITATION"; ii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio è privo di carattere distintivo; iii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio è composto esclusivamente da indicazioni che in commercio possono servire per designare le caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la ricorrente ha richiesto il marchio; iv) violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio non ha acquistato, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

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